Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di NOVARA e il Comune di Borgomanero -28 maggio 2024
28 maggio 2024
TRIBUNALE DI NOVARA
TRIBUNALE DI NOVARA
E
COMUNE DI BORGOMANERO
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 2000 NUMERO 274 E 2 DEL D.M. 26 MARZO 2001 DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, DEGLI ARTT. 168 BIS C.P., 464 BIS C.P.P. E ART. 2 COMMA 1 DEL D.M. 8.6.2015 N. 88 DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, DEGLI ARTT. 20BIS C.P. E 545BIS C.P.P.
PREMESSO CHE:
- che, a norma dell’art. 54 del D.Lvo 28 agosto 2000 n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l’art. 186 comma 9-bis del CdS, introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. A), punto 1) della Legge 29 luglio 2010, n. 120, descrive nuovi casi di applicabilità della norma di cui all’art. 54 D.L. vo 274/2000;
- che l’art.3 legge 28.04.2014 n. 67 ha introdotto l’art.168bis c.p. (sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato);
- che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che l’art. 1 del decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022 ha introdotto l’art. 20bis c.p. (pene sostitutive delle pene detentive brevi);
- che l’art. 95 del decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022 al terzo comma stabilisce che “sino all’entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’art. 56bis, quarto comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2001 n. 80 e 8 giugno 2015 n. 88, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 luglio 2015 n. 151”;
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni;
- che il Comune di Borgomanero presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra gli Enti indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo
- tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Presidente del Tribunale di Novara, giusta la delega di cui in premessa e l’Ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante legale rappresentante pro-tempore, signor Bossi Sergio autorizzato alla firma della presente convenzione in qualità di Sindaco del Comune di Borgomanero, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L’Ente consente che n. 5 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità di cui alla normativa in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- tecnico/manutentive;
- amministrativo/finanziarie;
- socio/culturali
consistente nell'affiancamento del personale nelle attività dell'Ente.
Indirizzo sede operativa Ente: Corso Cavour 16 – Borgomanero; Via Gozzano n. 5 – Borgomanero e Via Ugo Foscolo - Borgomanero
Indirizzo email Ente: personale@comune.borgomanero.no.it
Numero di telefono Ente: 0322/837705
Art. 2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
L’Ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
- il Capo Cantiere per i lavoratori che svolgeranno la loro attività presso il cantiere comunale;
- il Funzionario responsabile del servizio per i lavoratori che svolgeranno attività amministrativo-finanziarie e socio/culturali.
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
È fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell’Ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
L’Ente potrà beneficiare, per quanto concerne l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, del Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previsto dall’art.1, comma 86 della legge di bilancio 2017 e confermato per gli anni 2018 e 2019 art.1 – comma 181 della legge di bilancio 2018 e reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorati dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’interessato a cui sarà allegata la registrazione delle presenze effettuate.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data in cui sarà firmata dal Presidente del Tribunale.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.
Borgomanero, 28/05/2024
Per il Tribunale di Novara
Il Presidente
PEZONE Gianfranco
Per il Comune
Il Sindaco
BOSSI Sergio
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate: sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa».