Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ISERNIA e IL Comune di Castel di Sangro - 29 agosto 2024

29 agosto 2024

TRIBUNALE di ISERNIA

 

PROT. U 1561/2024 DEL 29.08.2024

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI:
DEGLI ARTT. 54 DL.VO 28.8.2000, N. 274; D.M.26.3.2001,185 CO. 9 BISE187 CO. 8; D.LGS. 30.4.1992 N.285

Premesso che

  • A norma dell’art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • l’art. 2, c. 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, c. 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • l’art.33 della legge 29.7.2010 n. 120 ha inserito il comma 9-bis dell’art.186 e il comma 8 dell’art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:
  1. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
  2. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria,nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato,le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre1990, n. 309;
  3. che il Ministro della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all’art.2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art.54, comma 6, del Decreto legislativo 274/2000;
  4. che l’ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo;

TRA

Il Tribunale di Isernia (codice fiscale 80050180944), che interviene al presente atto nella persona del dott. Vincenzo Di Giacomo, Presidente del Tribunale di Isernia, con sede in Isernia alla piazza Tullio Tedeschi s.n.c., giusta la delega di cui in premessa

E

L’Ente Comune di Castel di Sangro (codice fiscale 82000330660), nella persona del suo legale rappresentante, Sindaco pro-tempore, avv. Angelo Caruso, con sede in Castel di Sangro (AQ) al corso Vittorio Emanuele II n. 10;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’ente consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, 186 e 187 d.lgs. 285/1992, prestino presso l’Ente stesso la propria attività non retribuita in favore della collettività. L’ente specifica che presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  1. prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da patologie, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
  2. prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, o di pandemie {allo stato attuale pandemia da Covid19), di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
  3. prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
  4. prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro del patrimonio appartenente all’ente comunale ivi compresi eventuali case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico quali giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
  5. altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell’art. 33, c. 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3

L’ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggettive persone incaricate di coordinare, con la supervisione del Sindaco o di un suo incaricato la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e del responsabile di Polizia municipale del Comune. L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all’ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E obbligatoria ed è a carico dell’ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art.6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo Ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art.8

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia — Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali, nonché agli Uffici dei Giudici di Pace della Provincia di Isernia.

Isernia, 29 agosto 2024

Per l’Ente Utilizzatore Comune di Castel di Sangro
Il Sindaco
avv. Angelo Caruso

Per il Tribunale di Isernia
Il Presidente del Tribunale
dott. Vincenzo Di Giacomo