Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di URBINO e il Comune di Piandimeleto - 4 agosto 2022

4 agosto 2022

Tribunale di URBINO

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

ai sensi dell’art.54 del D. Lgs. 28/08/2000 n.274 e D.M. 26/03/2001

Premesso che, a norma dell’art. 54 D.Lgs. 28/08/2000 n. 274, dell’art.73 comma 5 bis D.P.R. 309/1990, degli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del Codice della Strada nonché degli artt. 165 c.p. e 224 bis C.d.S., dell’art. 6 comma 7 L. 13/12/1989 n.401, il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato o presso Centri specializzati di lotta alle dipendenze;

che l’art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26/03/2001, emanato a norma dell’art. 54 citato, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le associazioni indicate nel citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità; che il Ministro della Giustizia in data 16/7/2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in parola;

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto in persona del dott. Massimo Di Patria, Presidente del Tribunale di Urbino, e l’ente COMUNE DI PIANDIMELETO nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sindaco Veronica Magnani

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’ente consente che numero 5 (cinque) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L’ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  • mantenimento della cura del verde pubblico;
  • promozione della cooperazione per il miglioramento del paese;
  • svolgimento di compiti e mansioni atti a migliorare il benessere pubblico;
  • svolgimento di compiti e mansioni propri degli uffici dell’Ente come supporto attività presso Biblioteca/Musei Civici e supporto rivolto ad anziani/persone in difficoltà.

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L’ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Responsabile di settore Valeriani Massimiliano

L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E’ fatto divieto all’ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

E’ obbligatoria ed è a carico dell’ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni cinque (5) a decorrere dalla sua sottoscrizione e si rinnova automaticamente, salvo disdetta da comunicarsi alla controparte almeno tre mesi prima della scadenza.

La convenzione si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, pubblicata nel sito del tribunale (www.tribunaleurbino.it) e comunicata al Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia (prot.dag@giustiziacert.it).

Urbino, 4/08/2022

Il Rappresentante dell’Ente
Sindaco Veronica Magnani
firmato digitalmente

Il Presidente del Tribunale
M. Di Patria