Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di BRESCIA e l’Ente Borgo Celestino Odv - 16 aprile 2024
16 aprile 2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
(Art. 2 D.M. 26/3/2001)
PREMESSO
- che in applicazione delle disposizioni normative di seguito richiamate:
- 54 del D.lvo 28 agosto 2000 n. 274 "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999 n. 468";
- legge 11 giugno 2004 n. 145 "Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato";
- 73 comma V bis del D.P.R. 309/90 così come modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272, convertito con legge 21 febbraio 2006 n. 49 "Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi";
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiornato con la legge 29 luglio 2010 n. 120 - artt. 186, comma 9 bis e 187, comma 8 bis "Disposizioni in materia di sicurezza stradale";
il Giudice di Pace, su richiesta dell'imputato, ed il Tribunale Monocratico, se l'imputato non si oppone, possono applicare la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
che l'art. 2 - comma 1 - del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 - comma 6 - del citato D.L.vo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 - comma 1 - del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che il Ministro della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
che l’Ente BorgoCelestino ODV Sede Principale e Sede Operativa 1 - Via Predeschera 5 b 25017 Lonato del Garda (BS), Sede Secondaria 2 - Via Vittorio Veneto 14 25020 Azzano Mella (BS), Sede Secondaria 2 - Via Martiri della Libertà 34 25050 Rodengo Saiano (BS) (da qui in avanti denominato -Ente). presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto L.vo;
tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Dott. Vittorio Masìa, Presidente del Tribunale di Brescia, giusta la delega di cui in premessa e l'Ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante Bona Maria, si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1
Attività da svolgere
L'Ente consente che numero 15 (quindici) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, a norma degli articoli citati in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- Assistenza sociale in Ambito Penitenziario
- Assistenza sociale in Ambito Terza Età
- Assistenza sociale in Ambito Giovanile
Tenuto conto della novella di cui alla legge n. 120/10, introduttiva dei commi 9 bis e 8 bis degli artt.186 e 187 del codice della Strada, vanno contemplate anche: prestazioni di lavoro nel campo (specifico) della sicurezza e dell'educazione stradale.
L'Ente indicherà nella dichiarazione di disponibilità, redatta secondo il modello allegato, a quale fra le attività di cui sopra il condannato dovrà dedicarsi, precisando anche il numero di ore settimanali e l'orario in cui essa verrà svolta.
La disponibilità verrà concessa previa verifica della possibilità di un proficuo inserimento del condannato nella struttura dell'ente, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto.
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell'art. 33 - comma 2 - del citato D.L.vo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Attività e mansioni svolte presso le nostre sedi -Attività manuali di Coltivazione ortaggi, frutteto, vitigni, frutti di bosco
-Attività manuali di Trasformazione prodotti coltivati
-Attività di Preparazione prodotti da forno, pasta, conserve
-Attività di Allevamento, per autoconsumo
-Attività di Manutenzione degli spazi sociali
-Attività sociali inerenti la sicurezza ed educazione stradale
-Attività di segreteria e organizzazione fascicoli, di organizzazione archivio
-Attività di supporto alla COESIONE SOCIALE
-Attività di supporto alla RIABILITAZIONE del condannato
-Attività di supporto al REINSERIMENTO SOCIALE
-Attività di supporto alla BENEFICENZA alimentare
-Attività di supporto all’ HOUSING SOCIALE
-Attività per contingenti necessità dell’ENTE, anche in relazione alla specifica professionalità degli LPU
Art. 3
Coordinatori delle prestazioni
L'Ente, che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
Sig.ra Bazzoli Loretta - Consigliera e Coordinatrice celi. 371/5326413- email: borgocelestinoodv@gmail.com
Il soggetto incaricato potrà delegare, a seconda delle rispettive competenze in relazione all'attività cui il condannato dovrà essere concretamente adibito, i compiti di cui sopra ad altro soggetto appartenente all'amministrazione. Di tale delega dovrà darsi atto nella dichiarazione di disponibilità. L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando, altresì, che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto nella convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione — Assicurazioni sociali
E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Violazione degli obblighi — Relazione sul lavoro svolto
I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, hanno l'obbligo:
- di comunicare senza ritardo all'Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo di esecuzione della pena ovvero, in assenza, al Comando Carabinieri territorialmente competente, le eventuali violazioni da parte del condannato degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- di redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato;
- di trasmettere senza ritardo l'anzidetta relazione alla cancelleria del Giudice che ha applicato la sanzione per il tramite dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.
Art. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.
Art. 8
Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di 3(tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.
È facoltà delle parti recedere dalla "convenzione" previa disdetta, da inviare tramite lettera raccomandata a.r., tre mesi prima della scadenza annuale.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'articolo 7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale -, nonché all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Brescia
Brescia, 16.04.2024
LA PRESIDENTE BORGO CELESTINO ODV
Bona Maria
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Vittorio Masìa