Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ASCOLI PICENO e il Comune di Offida - 6 maggio 2022 - 6 maggio 2025
6 maggio 2025
Tribunale di ASCOLI PICENO
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DELL’ART 54 DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
Premesso che, a norma degli artt. 54 D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274, 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del Codice della Strada, il giudice può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso gli Enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato o presso Centri specializzati di lotta alle dipendenze;
che l’art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 citato, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le associazioni indicate nel citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Luigi Cirillo, Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno, giusta delega agli atti, e l’ente Comune di Offida nella persona del legale rappresentante pro-tempore, sig. Luigi Massa si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L’ente consente che numero 3 condannati alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L’ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
supporto al personale del Comune in attività impiegatizie;
supporto alla squadra operai nel servizio di pulizia strade e piazze, nella manutenzione e decoro delle aree verdi e degli spazi pubblici, sgombero neve durante il periodo invernale, negli interventi di protezione civile, lavori a tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo, servizi cimiteriali;
- assistenza a persone svantaggiate;
- supporto al personale della polizia locale o alla squadra operai durante manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale o dalla stessa patrocinati in concomitanza di festività religiose e/o civili
supporto al personale della polizia locale nel servizio viabilità
assistenza traffico in prossimità delle scuole
assistenza sugli scuolabus comunali
altre prestazioni attinenti le specifiche professionalità del soggetto occupato
Art. 2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
L’ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: I Responsabili di Area del settore interessato .
L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanta previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’ente e il Tribunale di Ascoli Piceno, in ragione ed in base alle rispettive competenze, assicurano nella prestazione del lavoro di pubblica utilità il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale, l’integrità fisica e morale dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, nonché dai DPCM e dalle Ordinanze regionali in vigore. Inoltre, l’ente ed il Tribunale di Ascoli Piceno, in ragione ed in base alle rispettive competenze, si impegnano, finché durerà l’emergenza epidemiologica, a fare utilizzare i presidi sanitari di protezione, al rispetto del distanziamento sociale e delle misure di prevenzione imposte a livello nazionale e regionale nonché locale dal Presidente del Tribunale, dal Direttore Amministrativo e loro delegati, al fine di evitare il rischio di diffusione del contagio da COVID 19.
Il soggetto che svolge il lavoro di pubblica utilità è tenuto a utilizzare i presidi sanitari di protezione, al rispetto del distanziamento sociale e delle misure di prevenzione imposte a livello nazionale e regionale nonché locale dal Presidente del Tribunale, dal Direttore Amministrativo e loro delegati, al fine di evitare il rischio di diffusione del contagio da COVID 19. Il soggetto impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a farne uso secondo le istruzioni fornite dall’ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla norma vigente. Di tali impegni viene fatta menzione espressa nell’accordo individuale sottoscritto dal soggetto richiedente.
L’ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
E’ fatto divieto all’ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
E’ obbligatoria e a carico dell’ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle convenzioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o dal Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.
Art.8
La presente convenzione avrà durata di anni 3 a decorrere dalla data di sottoscrizione.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreta ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.
Ascoli Piceno, 06/05/2022
Per il Comune di Offida
Il Sindaco
Luigi Massa
Per il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno
Dott. Luigi Cirillo
Identificativo della convenzione: 17501564
Convenzione tra il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
e
l'Ente COMUNE DI OFFIDA
per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
(art. 2 D.M. 26 marzo 2001)
Premesso
- che a norma dell'art. 54 del Divo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art 73 comma V-bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell' imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del D.lvo 274/2000, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività é svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell' art. 54 del citato Decreto legislativo;
Si stipula
la presente convenzione (di seguito "La Convenzione") tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del dott. Alessandra Panichi, Presidente del TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO ,giusta la delega di cui in premessa (di seguito "Il Tribunale") e l'Ente COMUNE DI OFFIDA (di seguito "L'Ente"), nella persona del dott. Luigi Massa in qualità di legale rappresentante:
Art. 1
Attività da svolgere
L'Ente consente che n. 3 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.
L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
1. Comune di Offida - corso serpente aureo, 66
Altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato;
Prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
Prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
L'Ente che acconsente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni
- Ornella Nespeca
L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.
Art. 4
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo.
L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali
È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell'Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
Art. 6
Violazione degli obblighi - Relazione sul lavoro svolto
I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l' esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.
Art. 8
Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla data della firma.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari interni.
Ascoli Piceno, lì 06/05/2025
Il legale rappresentante dell'Ente
Luigi Massa
Il Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno
Alessandra Panichi