Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di NUORO e la Cooperativa Sociale M.M. Soccorso - 21 novembre 2019
21 novembre 2019
Tribunale di Nuoro
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO Dl PUBBLICA UTILITA' E MESSA ALLA PROVA
Tra
Il Ministero della giustizia, nella persona del Presidente del Tribunale di Nuoro, giusta delega conferita,
e
Cooperativa Sociale M.M. Soccorso ONLUS C.F. 93031970911, con sede in Via Sebastiana Satta n.52, 08028 Orosei (NU), in persona del Presidente e Legale Rappresentante Sig. Marco Dessena.
Premesso che
- I ‘art 186, comma 9 bis, e I ‘art. 187, comma 8 bis, lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), prevedono che Ia pena detentiva e Ia pena pecuniaria per Ia guida in stato di ebbrezza possano essere sostituite, se non vie opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilita di cui all'articolo 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sui/a competenza penale del giudice di pace), secondo le modalita ivi previste e consistente nella prestazione di un'attivita non retribuita a favore della collettivita da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di Iotta alle dipendenze;
- a norma dell'art. 54 d. 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della Iegge 11 giugno 2004, n. 145, e dell'art. 73, comma 5 bis, del9 ottobre 1990, n. 309 (Testa unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), il giudice di pace e il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato , Ia pena del lavoro di pubblica utilita, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettivita da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- Ia l. 28 aprile 2014, n. 67, ha introdotto Ia sospensione del procedimento con messa alia prova prevedendo all’art. 168 bis, comma 3, c.p. che Ia concessione sia subordinata allo svolgimento dei lavori di pubblica utilita consistenti in una prestazione non retribuita in favore della collettivita da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni;
- l'art. 2, comma 1, d. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, e l'art. 2, comma 1, d.m. 8 giugno 2015, n. 88, emanato a norma dell'art. 8 della I. 28 aprile 2014, n. 67, stabiliscono che l’attività non retribuita in favore della collettivita sia svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della giustizia, o, su delega di questa, con il Presidente del Tribunale nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti e alle organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, d.m. cit.;
- il Ministro della giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;
considerate che
l'ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilita rientra tra quelli indicati nelle disposizioni citate, e ha espresso Ia propria disponibilità in tal senso,
Si STIPULA LA PRESENTE CONVENZIONE
Art. 1
Attività da svolgere
L'Ente da Ia disponibilità ad accogliere anche contemporaneamente (senza corresponsione di corrispettivo da parte del condannato, né di altri, neppure per l'attività orientativa o comunque propedeutica all'inserimento) condannati alia pena del lavoro di pubblica utilita o soggetti sottoposto alia messa alia prova, che presteranno Ia lora attività non retribuita in favore della collettività presso le proprie strutture.
In conformità con quanta previsto dalle disposizioni vigenti, l’Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettivita ha per oggetto le seguenti prestazioni:
manutenzione ordinaria, pulizie, accoglienza, accompagnamento di persone vulnerabili in supporto a personale qualificato, picco/e commissioni e archivio documenti servizi di assistenza a persone infermi e/o parzialmente impossibilitati, Servizi di Emergenza Urgenza 118 e/o servizi di trasporto secondari e accompagnamento tramite mezzi propri agli infermi e ai soggetti svantaggiati, servizi di socializzazione e formazione nella propria struttura con promozione di inserimento nel mondo del lavoro e nella formazione professionale sanitaria e tecnica di prima soccorso, ecc..
Art. 2
Modalita di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettivita sarà svolta dai condannati o sottoposti alia prova in conformità con quanta disposto rispettivamente nella sentenza di condanna o nell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alia prova.
Deputato al controllo dei lavori di pubblica utilita oggetto della presente convenzione e l'ufficio esecuzione penale esterna (U.E.P.E.) di Nuoro.
11 Tribunale trasmette tempestivamente Ia sentenza o il decreta penale di condanna o l'ordinanza all'U.E.P.E. e al referente dell'Ente.
Qualora si rendesse necessario apportare modifiche alia struttura di svolgimento o al calendario dei lavori rispetto a quanto indicate nel progetto consegnato al Giudice, I'Ente effettuerà apposita e tempestiva comunicazione all’U.E.P.E. o ad altro soggetto eventualmente competente.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
I soggetti indicati dall'art. 2 d.m. 26 marzo 2001, incaricati di coordinare Ia prestazione lavorativa del condannato o del soggetto sottoposto alia messa alia prova e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni sono:
Dessena Marco
Loddo Massimo
Lai Manuela
L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi indicati.
Art. 4
Modalita del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilita, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e Ia predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati o dei soggetti sottoposti alia messa alia prova, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere Ia dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274.
L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione. Assicurazioni sociali. Altri Obblighi
E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Fatto salvo ogni altro obbligo di Iegge, sono obbligatorie e sono a carico dell'Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alia responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L'Ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima all’U.E.P.E. le eventuali violazioni degli obblighi del condannato e del sottoposto alia messa alia prova secondo l'art. 56 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 (se tale soggetto, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilita o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, etc.).
Al termine del periodo indicate, i soggetti incaricati di coordinare le prestazioni lavorative e di impartire le relative istruzioni ai sensi dell'art. 3 della Convenzione dovranno redigere una relazione da inviare all'U.E.P.E. che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto. L'UEPE ne curerà Ia trasmissione al giudice.
Art. 7
Risoluzione della Convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare Ia risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegate, salve le eventuali responsabilità, a termini di Iegge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.
Art. 8
Durata della Convenzione
La Convenzione avrà Ia durata di anni due a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e sarà considerata tacitamente rinnovata, fatta salva Ia facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.
Co pia della Convenzione e trasmessa alia cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati, e al Ministero della giustizia.
L'atto è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto.
Nuoro, 21.11.2019
TRIBUNALE di NUORO
Il Presidente
Vincenzo Amato
Il legale rappresentante
Marco Dessena
Cooperativa Sociale M.M. SOCCORSO ONLUS
Via S. Satta 52, 08028 Orosei (NU)
C.F. 93031970911 P.lva 01304590910