Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ASTI e l’Ente Arcidiocesi di Torino-Asti - 7 luglio 2022 - 27 novembre 2025

27 novembre 2025

TRIBUNALE DI ASTI

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

Ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e dell’art. 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001

PREMESSO CHE

  • l’articolo 186, comma 9 bis, e l’art. 187 comma 8 bis Codice della Strada, come modificati, prevedono che la pena detentiva e la pena pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza possa essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, “con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del Decreto Legislativo 28/08/2000 n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze”;
  • a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 28/08/2000 n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell’art. 73 – comma 5 bis – del D.P.R. 309/1990 così come modificato dal D. L. 30/12/2005 n. 272 convertito con legge 21/02/2006 n. 49, il Giudice di Pace ed il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • la legge 67/2014 che ha introdotto la sospensione del procedimento con messa alla prova prevede all’art. 168 bis comma 3 c.p. che la concessione sia subordinata allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità consistenti in una prestazione non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni;
  • l’articolo 2, comma 1, del Decreto Ministero Giustizia 26/03/2001, emanato a seguito dell’art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo e l’art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015 n. 88 emanato a norma dell’art. 8 della legge 67/2014, stabiliscono che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nell’ambito del circondario ed a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti e alle organizzazioni indicati nell’art. 1 comma 1, del D.M. citato;
  • il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;

considerato che

  • tali istituti, voluti dal legislatore, vanno incentivati e diffusi in quanto portano un’immediata utilità alla collettività;
  • l’Ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo e/o nell’art. 168 bis c.p.;

tutto ciò premesso e considerato, quale parte integrante della presente Convenzione

SI STIPULA

la presente Convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Presidente del Tribunale Ordinario di Asti Dott. Giancarlo GIROLAMI , giusta la delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”) e l’Ente ARCIDIOCESI DI TORINO, ente ecclesiastico giuridicamente costituito in data 30.09.1986, riconosciuto il 1.12.1987, iscritto presso Tribunale di Torino in data 11.07.1987 al numero 571, iscritto nel registro Prefettura di Torino al numero 719, che esercita giurisdizione territoriale di tipo canonistico in alcuni comuni di competenza territoriale del Tribunale di ASTI citati in allegato A), che ha al proprio interno come ufficio deputato al servizio della carità e della solidarietà sociale (competente, dunque, anche per le questioni correlate alle persone in ogni forma di detenzione) l’ufficio CARITAS DIOCESANA, che ne è parte integrante, presso la quale direttamente o presso sedi operative ad essa collegate potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo, con sede legale ed amministrativa nella persona del Procuratore Generale sacerdote Maurizio Paolo DE ANGELI, a questo atto delegato in virtù della procura a lui assegnata dal legale rappresentante dell’Ente.

ART. 1 Attività da svolgere

L’Ente dà la disponibilità ad accogliere contemporaneamente fino ad un massimo di 4 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del Decreto Legislativo citato in premessa che presteranno la loro attività non retribuita (e senza corresponsione di corrispettivo da parte del condannato, né di altri, neppure per l’attività orientativa o comunque propedeutica all’inserimento) in favore della collettività presso le proprie strutture.

L’ Ente specifica che la dichiarazione di disponibilità del condannato alla prestazione del lavoro di pubblica utilità presso l’ente implicherà la piena conoscenza e accettazione dei contenuti della presente convenzione e dunque anche il consenso allo svolgimento del lavoro per un tempo superiore alle 6 ore settimanali ex art. 54 comma 3 D. Lgs. N. 274/2000 e, in ogni caso, non superiore alle 8 ore giornaliere ex art. 54, comma 3, D. Lgs. N. 274/2000 e art. 1, comma 2, D.M. 88/2015.

In conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto Ministeriale citato in premessa, e dell’art. 2, comma 2, del D.M. 26 marzo 2001, l’Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni:

  • rafforzare il ruolo del volontariato come promotore della cittadinanza attiva ad inclusione sociale. Il condannato avrà non solo la possibilità di operare una riparazione simbolica e dunque di compiere maggiori passi verso un’effettiva integrazione nella società, dimostrando di “non essere il proprio reato”, ma una persona che mette a disposizione le proprie risorse personali e sociali per il Bene Comune. Saranno inoltre attivate azioni di coinvolgimento e rafforzamento della comunità;
  • inserimento prioritario in attività di carità (carico scarico e distribuzioni alimenti, piccoli lavori di manutenzione dei luoghi ove viene svolto il servizio a favore della collettività, caricamento dati e lavori di ufficio, coltivazione ortofrutticola su terreni di proprietà degli enti coinvolti per distribuzione alle persone in difficoltà di prodotti freschi, supporto assistenza ai volontari su eventuali strutture di prima accoglienza, attivazione di attività a supporto dei beneficiari in base alle competenze del condannato);
  • inserimento in attività di utilità per la comunità cristiana locale negli ambienti e nei luoghi da essa utilizzati per l’esercizio della azione animativa e di aggregazione sociale.

ART. 2 Modalità di svolgimento

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Deputato al controllo dei lavori di pubblica utilità oggetto della presente Convenzione è l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) competente territorialmente, salvo diversa disposizione del giudice competente.

Il Tribunale di Asti trasmette tempestivamente la sentenza o il decreto penale di condanna all’UEPE ed all’Ente.

Qualora si rendesse necessario apportare modifiche alla struttura di svolgimento o al calendario dei lavori rispetto a quanto indicato nel progetto consegnato al giudice, l’Ente effettuerà apposita e tempestiva comunicazione all’UEPE o ad altro soggetto eventualmente competente.

ART. 3 Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del DM 26/03/2001, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:

riferimento istituzionale e delegato per ogni comunicazione istituzionale:

Pierluigi DOVIS, Direttore Caritas Diocesana Torino, Via Val della Torre 3 – Torino, telefono: 011.5156350, fax 011.5156359, e-mail: caritas@diocesi.torino.it PEC caritastorino@pec.it coordinatore generale operativo:

FALCHI Maria Teresa Wally, Centro di Ascolto Diocesano «Le Due Tuniche» di Arcidiocesi di Torino – Caritas in Torino, corso Mortara 46/C, telefono: 011.2472029, fax 011.2376305, e-mail: duetuniche@yahoo.it.

L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

ART. 4 Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’articolo 54, commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. N. 274/2000.

L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART. 5 Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali – altri obblighi

È fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

Fatto salvo ogni altro obbligo di legge, sono obbligatorie e sono a carico dell’Ente ospitante l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART. 6 Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’UEPE le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del D. Lgs. n. 274/2000 (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc…).

I soggetti incaricati di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 7 Lavoro di pubblica utilità nell’ambito della messa alla prova

Lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità nell’ambito del programma di messa alla prova è disciplinato dal D.M. Ministro della Giustizia 08/06/2015 n. 88 cui si fa rinvio e che ha da intendersi come costituente parte integrante della presente Convenzione.

Lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, al di fuori delle ipotesi di messa alla prova è disciplinato dal D.M. del Ministero della Giustizia 26/03/2001 cui si fa rinvio e che è da intendersi come parte integrante della presente Convenzione.

ART. 8 Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, ai termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

ART. 9 Durata della Convenzione

La presente Convenzione avrà la durata di anni uno a decorrere dalla data della sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.

Asti, 7 luglio 2022

Per il Tribunale di Asti
Il Presidente del Tribunale
Giancarlo GIROLAMI
firmato in digitale

Per l’Ente Arcidiocesi di Torino
Il Procuratore del legale rappresentante don Maurizio Paolo DE ANGELI
firmato in digitale

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
ALLEGATO A

Comuni a giurisdizione ecclesiastica Arcidiocesi di Torino nel territorio di competenza del Tribunale di Asti

L’Arcidiocesi di Torino è competente per giurisdizione ecclesiastica diretta sui seguenti nove territori inseriti nei comuni di:

  • Aramengo
  • Buttigliera d’Asti
  • Castelnuovo Don Boso
  • Moncucco Torinese
  • Passerano Marmorito
  • nel territorio provinciale di ASTI;
  • Bra
  • Sommariva del Bosco
  • Sanfrè
  • nel territorio provinciale di CUNEO;
  •  Carmagnola

nel territorio della CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO.

Le persone condannate, debitamente segnalate all’Ente firmatario e da questo accettate, potranno essere inserite per lo svolgimento del servizio richiesto in una tra le parrocchie, sede locale di riferimento operativo dell’Ente insistenti nei già menzionati comuni, in base alla disponibilità che le succitate parrocchie esprimeranno a seguito esplicita richiesta di accoglienza per l’espletamento del servizio, e di cui l’Ente firmatario darà adeguata comunicazione al Tribunale di Asti e all’UEPE competente.

Torino, 7 luglio 2022

 

Identificativo della convenzione: 17576191

Convenzione tra il TRIBUNALE DI ASTI e

l'Ente ARCIDIOCESI DI TORINO - ASTI

per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (art. 2 D.M. 26 marzo 2001)

Premesso

  • che a norma dell'art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n.145 e dell’art. 73 comma V-bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’ imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6,del D.lvo 274/2000, stabilisce che 1'attività non retribuita in favore della collettività é svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni inquestione;
  • che 1'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo;

Si stipula

la presente convenzione (di seguito ''La Convenzione'') tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del dott. Ombretta Salvetti, Presidente del TRIBUNALE DI ASTI , giusta la delega di cui in premessa (di seguito ''Il Tribunale'') e l'Ente ARCIDIOCESI DI TORINO - ASTI (di seguito ''L'Ente''), nella persona del dott. Mauro Rivella in qualità di legale rappresentante:

Art. 1
Attività da svolgere

L'Ente consente che n. 5 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

Parrocchia santi giacomo e filippo apostoli - via boglione 3

 Prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;

Parrocchia s. bernardo abate - via del porto 197 - b.go s. bernardo

 Prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;

Parrocchia santi pietro e paolo apostoli - c.so sacchirone 9

 Prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;

Parrocchia santi pietro e paolo apostoli - via delle chiese 14

 Prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;

Parrocchia s. maria di salsasio - via novara 102 - b.go salsasio

 Prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L'Ente che acconsente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni

Roberto Zoccalli

Iosif Patrascan

Giovanni Manella

Dante Ginestrone

Mario PERLO

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

Art. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare 1'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6
Violazione degli obblighi - Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’ esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni 2 a decorrere dalla data della firma.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari interni.

Asti, lì 27/11/2025

Il legale rappresentante dell’Ente,
Mauro Rivella

II Presidente del TRIBUNALE DI ASTI,
Ombretta Salvetti

 

 

Identificativo della convenzione: 17576189

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

ai sensi degli artt. 168-bis c.p., art.464-bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia

Premesso

che nei casi previsti dall'art. 168-bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alia prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'168-bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitaria o presso enti o organizzazioni, anche internazionali. che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore ·della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni. gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato decreta ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto ·allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma·1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168-bis codice penale;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento; tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Ombretta Salvetti, Presidente del TRIBUNALE DI ASTI giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente ARCIDIOCESI DI TORINO - ASTI nella persona del legale rappresentante Mauro Rivella

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n. 5 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168-bis codice penale. Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 5, dislocate sul territorio come da elenco allegato. L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88 /2015.

 Prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma,per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanta stabilito dal DM 88 /2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare l a predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per l a copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'ente potrà beneficiare dieventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti. Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 - quinquies del codice di procedura penale.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché l a visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter. commi 4 e 5, Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persona preposte al funzionamento dell'ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data di · sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavori di pubblica utilità·e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Asti, lì 27/11/2025

Il legale rappresentante dell’Ente,
Mauro Rivella

II Presidente del TRIBUNALE DI ASTI,
Ombretta Salvetti

ALLEGATO

Sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa:

  1. Parrocchia s. maria di salsasio - via novara 102 - b.go salsasio
  2. Parrocchia santi giacomo e filippo apostoli - via boglione 3 
  3. Parrocchia santi pietro e paolo apostoli - via delle chiese 14
  4. Parrocchia s, bernardo abate - via del porto 197 - b.go s.bernardo
  5. Parrocchia santi pietro e paolo apostoli - corso sacchirone 9

 

Identificativo della convenzione: 17576196

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell’art. 2, comma 1 D.M. 27.07.2023

Premesso

che nei casi previsti dall’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il consenso dell’imputato, il giudice può sostituire la pena detentiva, determinata entro il limite di tre anni, con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 56-bis;

che ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell’art. 1 D.M. 27/7/2023, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le aziende sanitarie o altri soggetti pubblici, nonché presso enti o organizzazioni privati, senza scopo di lucro, anche internazionali ma attivi in Italia, di assistenza sociale e volontariato;

che ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.M. 27 luglio 2023, l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo e nel rispetto del modello di convenzione allegato alla delega, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’ art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto ·allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1, del D.M. 27 luglio 2023, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per i condannati ammessi al lavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena detentiva breve ai sensi dell'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione, tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott Ombretta Salvetti, Presidente del TRIBUNALE DI ASTI , giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente ARCIDIOCESI DI TORINO - ASTI nella persona del legale rappresentante Mauro Rivella nato il a

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n. 5 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 5, dislocate sul territorio come da elenco allegato. L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, nonché indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità sostitutivo presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 1, comma 2, del DM 27 luglio 2023.

Prestazioni per finalità sociali, socioassistenziali e sociosanitarie nei confronti di persone ludo dipendenti, alcoldipendenti, tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri o ex-detenuti in condizioni di fragilità e di marginalità sociale.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco allegato e delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento della pena-programma e della sentenza di condanna al lavoro di pubblica utilità sostitutivo ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa gratuita, nel rispetto delle esigenze di vita dei condannati, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, chiamato a redigere il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze del condannato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento per il lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva applicabile ai sensi dell’articolo 56bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia durante l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 27 luglio 2023 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.

Art. 4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per l a copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'ente potrà beneficiare dieventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai già menzionati costi.

Art. 5

L'ente comunicherà alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, all'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché all’ organo di Polizia individuato per i controlli, l'eventuale rifiuto a svolgere il lavoro di pubblica utilità sostitutivo da parte dei condannati e di ogni altra inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale citato. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi all’autorità designata dal giudice per i controlli che saranno effettuati, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia degli atti annotati dallo strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre, o, in subordine, del registro delle presenze.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo per ciascuno dei soggetti inseriti.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi del condannato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente secondo l’art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 27 luglio 2023.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 9, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché l’organo di Polizia individuato per i controlli, appena ne riceve notizia, ne dà immediata comunicazione al giudice competente per l’esecuzione.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale.

Asti, lì 27/11/2025

Il legale rappresentante dell’Ente,
Mauro Rivella

II Presidente del TRIBUNALE DI ASTI,
Ombretta Salvetti

ALLEGATO

Sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa:

  1. Parrocchia santi pietro e paolo apostoli - via delle chiese 14
  2. Parrocchia santi pietro e paolo apostoli - corso sacchirone 9
  3. Parrocchia santi giacomo e filippo apostoli  - via boglione 3 
  4. Parrocchia s. maria di salsasio - via novara 102 - b.go salsasio 
  5. Parrocchia s. bernardo abate - via del porto 197 - b.go s. bernardo