Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di FIRENZE e il Comune di Firenze - 18 maggio 2016
18 maggio 2016
TRIBUNALE DI FIRENZE
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO di PUBBLICA
UTILITÀ (Ai sensi degli artt. 54 del D. Lgs. 28 agosto n. 274 del 2000, 2 del D.M. 26 marzo 2001 e L.67 del 28 aprile 2014)
L'anno 2016 (duemilasedici) e questo giorno 18 (diciotto) del mese di maggio, alle ore 10,30 (dieci e trenta), in Firenze.
Al presente atto intervengono:
- Il Dott. Filippo FOTI, nato a Reggio Calabria il 19 febbraio 1955, domiciliato per la carica in Firenze, Piazza della Signoria 1, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del "Comune di Firenze", Codice Fiscale 013071 10484, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Famiglia e Accoglienza, giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto e dell'articolo 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- La Dott.ssa Marilena Rizzo, nata a Pesaro il 17 marzo 1959, domiciliata per la carica in Firenze, Viale Guidoni 61, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del Tribunale di Firenze, Codice Fiscale 80027830480, nella sua qualità di Presidente,
Premesso
che, a norma dell'art. 54 del D. L. vo 274 del 2000, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, e nelle ipotesi previste dall'art. 52 e 55 del D. L. vo 274 del 2000 la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
che l'art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 commi 2, 3, 4 e 6 del D. L. vo 274 del 2000 e le relative convenzioni;
che l'art. 73 comma 5-bis d.p.r. 309 del 1990 inserito dall'art. 4-bis, comma l, lett. g), D.L. 272 del 2005 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
che l'art. 224-bis D. L. vo 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 102 del 2006, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
che l'art. 186 comma 9-bis del D. L. vo 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 120 del 2010, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa esser sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
che l'art. 6 comma 7 della Legge 401 del 1989 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 il giudice può disporre la pena accessoria di cui all'art I comma I -bis, lettera a), del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993 n. 205;
che il D.lg. 122 del 1993 aveva previsto all'art. 11-bis la possibilità per il giudice di condannare al lavoro di pubblica utilità, quale pena accessoria, l'autore del delitto di costituzione di un'organizzazione associazione movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi alt. 3 1. 654 del 1975) e di istigazione, tentativo, commissione o partecipazione a fatti di genocidio (l. 962 del 1967);
che l'art. 3 co. 1 della legge 28.04.2014 n. 67 prevede che il giudice, sentito l'imputato e il pubblico ministero, può applicare la sospensione del procedimento con messa alla prova, subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consista nella prestazione di un'attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato,
che l'art. 2 comma I del DM 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;
che il Comune di Firenze, con sede in Piazza Signoria, 1, 50100 Firenze, presso le cui sedi articolate sul territorio potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;
la Giunta Comunale con Deliberazione n.68 del 2016 ha approvato gli Indirizzi per la stipula della Convenzione tra il Comune di Firenze e il Tribunale di Firenze per lo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità.
la Direzione Servizi Sociali Posizione Organizzativa Inclusione Sociale, con Determinazione Dirigenziale n. 2129 del 31 marzo del 2016, ha approvato la Convenzione tra il Comune di Firenze e il Tribunale di Firenze per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità (ai sensi degli artt. 54 del D. Lgs. 28 agosto n. 274 del 2000 e 2 del D.M. 26 marzo 2001)
TUTTO CIO' PREMESSO
le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
Attività da svolgere
Il Comune di Firenze si dichiara disponibile a ricevere presso le proprie strutture soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità da svolgere in modo non retribuito ed a favore della collettività.
A tale proposito il Comune specifica che tali attività, in conformità con quanto previsto dall'articolo I del decreto ministeriale citato in premessa, hanno per oggetto le prestazioni nei seguenti possibili ambiti:
tutela del patrimonio ambientale e culturale, servizi di tutela degli animali; manutenzione di aree di verde pubblico;
tutela e manutenzione del patrimonio comunale, compresi impianti sportivi;
attività da svolgersi c/o il settore dei lavori pubblici;
accompagnamento anziani e disabili, compresi i centri diurni e residenziali;
assistenza e supporto alle funzioni educative museali e bibliotecarie;
servizi accoglienza al pubblico presso gli uffici comunali con supporto alle strutture stesse;
supporto a specifici progetti di natura socio-culturale;
attività connesse alla sicurezza e all'educazione stradale presso il Comando di Polizia Municipale;
attività da svolgersi c/o il settore dei servizi sociali;
attività da svolgersi c/o il settore dei servizi culturali;
attività da svolgersi c/o il settore dei servizi allo sport.
In ogni caso il numero massimo di persone da inserire nei programmi per il lavoro di pubblica utilità che il Comune di Firenze è disponibile a ricevere presso di sé non può superare il numero di presenze contemporanee pari a 10 unità.
Il Comune di Firenze indicherà nella dichiarazione di disponibilità, redatta secondo il modello allegato, a quale fra le attività di cui sopra il condannato dovrà dedicarsi, precisando anche il numero di ore settimanali e l'orario in cui essa verrà svolta.
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna o nel provvedimento di concessione della messa alla prova, nella quale il giudice, sulla base della documentazione prodotta dalle parti che l'avranno acquisita presso il Comune di Firenze, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
Il Comune che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità e di impartire a costoro le relative istruzioni:
Dott. Marco Verna Responsabile Ufficio Inclusione Sociale;
Dott.ssa Monica Sabatini referente area carcere Ufficio Inclusione Sociale
Il soggetto incaricato potrà delegare, a seconda delle rispettive competenze in relazione all'attività cui il soggetto impiegato nel lavoro di pubblica utilità dovrà essere concretamente adibito, i compiti di cui sopra ad altro soggetto appartenente all'amministrazione. Di tale delega dovrà darsi atto nella dichiarazione di disponibilità.
Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Compiti del Comune nel programma di lavori di pubblica utilità
Il Comune di Firenze fornisce ai soggetti condannati, imputati o indagati, interessati a svolgere un lavoro di pubblica utilità, informazioni generali in ordine alla disponibilità di posti, alla natura del lavoro da svolgere e ad altri eventuali criteri di selezione.
Il Comune di Firenze, nel caso previsto dall'art. 168 bis c.p. (sospensione del procedimento penale con messa alla prova) si relazionerà inoltre con l'UEPE in merito alla gestione del lavoro di pubblica utilità presso l'Amministrazione comunale, ai fini della redazione del programma di trattamento previsto dall'art. 464 bis c. p. p.
Negli altri casi il Comune di Firenze concorda direttamente con il condannato, imputato o indagato (e, eventualmente, con il suo difensore) il programma dei lavori di pubblica utilità che, a cura di questi ultimi, viene presentato all'Autorità Giudiziaria salvo i compiti di controllo sulla corretta esecuzione dei lavori di pubblica utilità attribuiti dalla le e all'UEPE e/o all'Autorità di Pubblica Sicurezza.
Art. 5
Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
Il soggetto ammesso al lavoro di pubblica utilità impegnato in attività che richiedono l'uso di dispositivi di protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fomite dall'ente, che provvederà a riscontarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art 54, commi 2,3,4 del D Lgs. 28.8.2000 no 274.
L'ente si impegna altresì a che le persone inserite possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 6
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali
È fatto divieto al Comune di corrispondere ai soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività svolta.
E' obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
Ai sensi del presente accordo per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità gli oneri per la copertura assicurativa su li infortuni sul lavoro e malattie professionali e l'assicurazione per la responsabilità civile presso terzi sono a carico del Comune.
Art. 7
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
Il Comune ovvero la struttura convenzionata presso cui il soggetto ammesso al lavoro di pubblica utilità presta l'attività, ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'organo di controllo incaricato dal giudice (UEPE o Autorità di Pubblica Sicurezza) ed al giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del soggetto ammesso al lavoro di pubblica utilità.
I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità e di impartire loro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto. Tale relazione verrà comunicata all'organo di controllo per la successiva informativa al giudice o al Pubblico Ministero.
Art. 8
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte da parte di ciascuno dei firmatari, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.
Art. 9
Durata della convenzione
La convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla firma della stessa e sarà rinnovata automaticamente salvo disdetta da comunicarsi ai firmatari almeno tre mesi rima della scadenza.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco de li enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia, Direzione generale degli affari penali.
Firenze, 18 maggio 2016
Per il TRIBUNALE
Marilena Rizzo
Per il COMUNE di FRENZE
Filippo Foti