Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di FIRENZE e l'Associazione Volontariato Penitenziario Onlus - 9 luglio 2013
9 luglio 2013
TRIBUNALE DI FIRENZE
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO Dl PUBBLICA UTILITA'
Al SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274 E 2 DEL DM 26 MARZO 2001
Premesso
- che, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato e, nelle ipotesi previste dall'art. 52 e 55 del D.L. 28 agosto 2000, n. 274, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 2 della l. 11 giugno 2004, n. 145, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2. 3.4 e 6) del D.Lgs 28 agosto n. 274 e le relative convenzioni:
- che l'art. 73 comma 5 bis D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, inserito dall'art. 4 bis, comma l, lett. g), del D.L 30 dicembre 2005, n. 272 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- che l'art. 224 bis del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), così come modificato dalla l. 21 febbraio n. prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- che l'art. 186 comma 9 bis del l).Lgs aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), così come modificato dalla l. 29 luglio 2010, n. 120, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che l'art. 187 comma 8-bis del D.Lgs. aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), così come modificato dalla I. 29 luglio n. 120. prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente.
- che l'art. 6 comma 7 della l. 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 il giudice può disporre la pena accessoria di cui all'art 1 comma I -bis, lettera a, del decreto 26 aprile 1993, n. 122 convertito, con modificazioni. dalla legge 25 giugno 1993, n.
- che il d.l. 26 aprile 1993, n. 122 convertito in l. 25 giugno 1993, n. 205 aveva previsto all'art. 1 bis la possibilità per il giudice di condannare al lavoro di pubblica utilità, quale pena accessoria, l'autore del delitto di costituzione di un'organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 31. 13 ottobre 1975, n. 654) e di istigazione, tentativo, commissione o partecipazione a fatti di genocidio (l. 9 ottobre 1967, n. 962);
- che l'art. 2 comma 1 del 26 marzo emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma I, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;
- che l'Ente Associazione Volontariato Penitenziario O.N.L.U.S. con sede in Firenze, Via delle Ruote n. 22 r. presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità. rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del citato D.Lgs 28 agosto n 274;
Tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dr. Enrico Ognibene, Presidente del Tribunale di Firenze, giusta la delega di cui alla premessa e l'Ente, nella persona di Sig.ra Carla Raffaella Cappelli, quale legale rappresentante dell’Associazione denominata Associazione Volontariato Penitenziario O.N.L.U.S. si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1
Attività da svolgere
L'ente si dichiara disponibile a ricevere presso le proprie strutture persone che abbiano subito condanna a pena sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità da svolgere in modo non retribuito ed a favore della collettività.
L'ente specifica che tali attività da svolgere presso le proprie strutture, in conformità con quanto previsto 1 del decreto ministeriale citato in premessa, hanno per oggetto le seguenti prestazioni:
manutenzione centro diurno "Attavante";
riordino biblioteca centro diurno;
- ausilio rapporti con il banco alimentare;
collaborazione svolgimento progetto "Giobbe";
- aiuto nello svolgimento di mercati settimanali per autofinanziamento;
In ogni caso il numero massimo di persone condannate alla pena di pubblica utilità che l'ente è disponibile a ricevere presso di sé non può superare il numero delle presenze contemporanee pari a 2 (due) unità.
L'Ente indicherà nella dichiarazione di disponibilità, redatta secondo il modello allegato, a quale fra le attività di cui sopra il condannato dovrà dedicarsi, precisando anche il numero di ore settimanali e l'orario in cui essa verrà svolta.
Art.2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna nella quale il giudice, sulla base della documentazione prodotta dalle parti che l'avranno acquisita presso la Associazione Volontariato Penitenziario O.N.L.U.S., indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
- DIMITRI SANI (coordinatore Centro Diurno "Attavante");
- MARIANNA PUCCI (operatrice Centro Diurno "Attavante");
- BARBARA GUETTA (operatrice Centro Diurno "Attavante").
Il soggetto incaricato potrà delegare, a seconda delle rispettive competenze in relazione all'attività cui il condannato dovrà essere concretamente adibito, i compiti di cui sopra ad altro soggetto appartenente all'amministrazione. Di tale delega dovrà darsi atto nella dichiarazione di disponibilità.
L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3 c 4 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274.
Il condannato impegnato in attività che richiedono l'uso di dispositivi di protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall'Ente, che provvederà a riscontarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione — Assicurazioni sociali
E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L'amministrazione, ovvero la struttura convenzionata presso cui il condannato presta l'attività, ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'organo di controllo incaricato dal giudice (UIEPE o Autorità di Pubblica Sicurezza) le eventuali violazioni degli obblighi del condannato.
I soggetti incaricati, ai sensi 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. Tale relazione viene comunicata all'organo di controllo per la successiva informativa al giudice o al Pubblico Ministero.
Art. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.
Art. 8
Durata della convenzione
La convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla firma della stessa e sarà rinnovata automaticamente, salvo disdetta da comunicarsi alla controparte almeno tre mesi prima della scadenza. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia Direzione generale degli affari penali.
Firenze lì, 9 luglio 2013
Per il Tribunale di Firenze
Il Presidente
Dott. Enrico Ognibene
Per l'Ente
La Presidente
Sig.ra Carla Raffaella Cappelli