Convenzioni per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di BOLOGNA e l’Unione Reno Galliera - 15 dicembre 2022 - 6 dicembre 2024

6 dicembre 2024

TRIBUNALE DI BOLOGNA

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ART. 2, COMMA 1, DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001. SCADENZA 30.11.2024

Premesso che

in applicazione delle seguenti disposizioni normative, di seguito richiamate:

  • 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 “Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’art. 14 della legge 24 novembre 1999 n. 468”;
  • legge 11 giugno 2004 n. 145 “Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato”;
  • 73 comma V bis del D.P.R. 309/90 così come modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272, convertito con legge 21 febbraio 2006 n. 49 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi”;
  • Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, aggiornato con la legge 29 luglio 2010 n. 120 – artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”;
  • il Giudice di Pace e il Giudice Monocratico possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato.

Considerato che:

  • L’art. 2 comma 1 del D.M. 26 Marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato D.Lgs., stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare tra il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1 comma 1 del D.M., presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • Il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;
  • l’Unione Reno Galliera rientra tra gli enti indicati dall’art. 54 del citato Lgs. 274/2000 presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • in data 10.12.2020 è stata sottoscritta tra Unione Reno Galliera e il Ministero della Giustizia la convenzione Rep. n. 81/2020 prot. n. 64687/2020 per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità scadenza 30.11.2022, approvato con Delibera di Giunta dell’Unione Reno Galliera n. 105/2020;
  • durante il periodo di validità della convenzione rep. n. 81/2020 prot. n. 64687/2020 sono stati avviati n. 29 percorsi di lavori di pubblica utilità;
  • che con Deliberazione n. 104 del 29/11/2022 l’Unione Reno Galliera ha disposto di aderire a tale rapporto convenzionale con oggetto “lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità”, non retribuito in favore della collettività, approvando contestualmente lo schema di convenzione in oggetto;

SI CONVIENE E SI STIPULA LA PRESENTE CONVENZIONE TRA

L’UNIONE RENO GALLIERA, rappresentata dal Presidente pro tempore dell’Unione Reno Galliera che interviene al presente atto nella persona di Alessandro Erriquez, ai sensi del vigente Statuto ed ordinamento interno dell’Ente;

E

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Alberto Ziroldi, Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, giusta delega di cui in premessa;

Art. 1 – Attività da svolgere

L’Unione Reno Galliera (di seguito Ente) consente che, nei Comuni di Argelato, Bentivoglio, Castello d’Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale, prestino all’interno della propria organizzazione e nei servizi, di seguito meglio indicati, attività non retribuita in favore della collettività fino a n. 18 (diciotto) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000.

Nello specifico i condannati saranno assegnati e distribuiti ai servizi in funzione dell’effettiva necessità.

L’Unione Reno Galliera specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del D.M. 26 marzo 2001, ha ad oggetto le prestazioni da svolgersi presso i vari settori dell’Area Servizi alla Persona dell’Unione Reno Galliera, nelle diverse aree dei Comuni dell’Unione Reno Galliera (Area Gestione Territorio, Affari Generali, URP etc.) e dell’A.S.P. Distretto Pianura Est e consistono in:

  • attività di ausilio per assistenza ad anziani, bambini e disabili, sotto la direzione e il coordinamento del personale del servizio;
  • attività di ausilio a progetti svolti in collaborazione con le associazioni di volontariato che collaborano con l’Unione:
  1. vigilanza presso le scuole del territorio;
  2. attività a favore di anziani, minori, disabili anche di accompagnamento presso strutture e centri riabilitativi;
  3. distribuzione di generi di prima necessità, vestiario etc.
  • attività di segretariato nelle ore di apertura del servizio;
  • attività di piccola manutenzione su arredi, attrezzature, edifici e aree verdi della Pubblica Amministrazione;
  • attività in supporto a manifestazioni di interesse pubblico e di attività culturali anche nei termini di vigilanza, allestimento di spazi espositivi etc.
  • attività di supporto presso i diversi servizi amministrativi dell’Area Servizi alla Persona, nei servizi comunali e dell’A.S.P.

Art. 2 - Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

L’ente, contestualmente alla trasmissione – all’Autorità di Pubblica sicurezza deputata al controllo citata in sentenza – della comunicazione di inizio attività, stabilisce un termine entro il quale la stessa venga conclusa dal condannato, nel rispetto dei suoi impegni lavorativi, di studio e familiari.

Art. 3 - Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dall’art. 2 comma 2 del D.M. 26.03.2001 di coordinare la prestazione lavorativa dell’imputato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni presso l’Unione sono:

  1. la Dott.ssa GRAZIANA PASTORELLI, Responsabile del Settore “SST Area Famiglie e Minori e vulnerabilità, Amministrativo Sociale, presidi territoriali e casa” dell’Area Servizi alla Persona, o suo delegato.

Considerato che l’Unione Reno Galliera si compone di diversi Comuni e sedi si individuano altri sub referenti in base alle attività da svolgere nelle diverse sedi che agiranno in stretta sinergia con l’incaricata.

L 'Ente si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi individuati e ad indicare nei progetti i nominativi dei sub referenti.

L’Ente cura l’inserimento dei condannati, previo accordo con gli stessi e con i singoli referenti dei servizi, seguendo di norma, conformemente alle esigenze organizzative interne e all’entità della pena, l’ordine di arrivo delle sentenze desunte dal protocollo generale.

Art. 4 - Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, comma 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo. L’Ente si impegna a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni pratiche previste alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano predisposti. Gli imputati impegnati in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, sono tenuti al rispetto delle istruzioni fornite dall’Ente ed a quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 5 - Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività svolta. E’ obbligatoria ed a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6 - Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L'Ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al Giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi dei condannati, secondo l'art. 26 del decreto legislativo (ad es. se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove doveva svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuti di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Al termine dell’esecuzione della pena il Coordinatore, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, dovrà redigere una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro del condannato, mentre i soggetti incaricati ai sensi dell’art. 3 n. 2 della Convenzione dovranno coordinare le prestazioni lavorative dei condannati ed impartire loro le relative istruzioni, fornendo rendicontazione delle presenze giornaliere al Coordinatore.

Art. 7 - Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8 - Relazione sull'applicazione della convenzione

L’ Ente predispone semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale. L’Ente, inoltre, segnalerà al Presidente del Tribunale, sulla base del numero delle sentenze pervenute in corso d’anno, la presunta impossibilità a far svolgere il lavoro di pubblica utilità nel periodo di validità del rapporto convenzionale.

Art. 9 - Durata della convenzione

La presente convenzione avrà durata di anni due (2) a decorrere dalla data della sottoscrizione fino al 30.11.2024, anche a titolo di ratifica di attività svolte in corso di formalizzazione degli atti. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all’ art. 7 del Decreto Ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

I soggetti sottoscrittori sono tenuti ad osservare gli obblighi e le prescrizioni in materia di trattamento di dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 del GDPR (regolamento UE 2016/679) e del D.Lgs. 101/2018.

Bologna, 15-12-2022

Il Presidente dell’Unione Reno Galliera
Alessandro Erriquez

Il Presidente Vicario del Tribunale di Bologna
Alberto Ziroldi

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ART. 2, COMMA 1, DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

Premesso che

in applicazione delle seguenti disposizioni normative, di seguito richiamate:

  1. art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 “Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’art. 14 della legge 24 novembre 1999 n. 468”;
  2. legge 11 giugno 2004 n. 145 “Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato”;
  3. art. 73 comma V bis del D.P.R. 309/90 così come modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272, convertito con legge 21 febbraio 2006 n. 49 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi”;
  4. D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, aggiornato con la legge 29 luglio 2010 n. 120 – artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”;
  5. il Giudice di Pace e il Giudice Monocratico possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato.

Considerato che:

  1. L’art. 2 comma 1 del D.M. 26 Marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato D.Lgs., stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare tra il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1 comma 1 del D.M., presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  2. Il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;
  3. l’Unione Reno Galliera rientra tra gli enti indicati dall’art. 54 del citato D.Lgs. 274/2000 presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  4. in data 15.12.2022 è stata sottoscritta tra l’ Unione Reno Galliera e il Ministero della Giustizia la convenzione Rep. prot. RG n. 73445/2022 per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità scadenza 30.11.2024, approvato con Delibera di Giunta dell’Unione Reno Galliera n. 104/2022;
  5. durante il periodo di validità della convenzione prot. n. 73445/2022 sono stati avviati n. 49 percorsi di lavori di pubblica utilità;
  6. con Deliberazione n. 104 del 29/11/2022l’Unione Reno Galliera ha disposto di aderire a tale rapporto convenzionale con oggetto “lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità”, non retribuito in favore della collettività, approvando contestualmente lo schema di convenzione in oggetto;

SI CONVIENE E SI STIPULA LA PRESENTE CONVENZIONE

TRA

l’ UNIONE RENO GALLIERA, rappresentata dal Presidente pro tempore dell’Unione Reno Galliera che interviene al presente atto nella persona di Stefano Zanni, ai sensi del vigente Statuto ed ordinamento interno dell’Ente;

E

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Pasquale Liccardo Presidente del Tribunale di Bologna, giusta delega di cui in premessa,

Art. 1 – Attività da svolgere

L’Unione Reno Galliera (di seguito Ente) consente che, nei Comuni di Argelato, Bentivoglio, Castello d’Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale, prestino all’interno della propria organizzazione e nei servizi, di seguito meglio indicati, attività non retribuita in favore della collettività fino a n. 18 (diciotto) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000.

Nello specifico i condannati saranno assegnati e distribuiti ai servizi in funzione dell’effettiva necessità.

L’Unione Reno Galliera specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del D.M. 26 marzo 2001, ha ad oggetto le prestazioni da svolgersi presso i vari settori dell’ Area Servizi alla Persona dell’Unione Reno Galliera, nelle diverse aree dei Comuni dell’Unione Reno Galliera (Area Gestione Territorio, Affari Generali, URP etc ) e dell’A.S.P. Distretto Pianura Est e consistono in:

-attività di ausilio per assistenza ad anziani, bambini e disabili, sotto la direzione e il coordinamento del personale del servizio;

-attività di ausilio a progetti svolti in collaborazione con le associazioni di volontariato che collaborano con l’Unione:

  1. vigilanza presso le scuole del territorio;
  2. attività a favore di anziani, minori, disabili anche di accompagnamento presso strutture e centri riabilitativi;
  3. distribuzione di generi di prima necessità, vestiario etc.;

-attività di segretariato nelle ore di apertura del serviziattività di piccola manutenzione su arredi, attrezzature, edifici e aree verdi della Pubblica Amministrazione;

-attività in supporto a manifestazioni di interesse pubblico e di attività culturali anche nei termini di vigilanza, allestimento di spazi espositivi etc.

-attività di supporto presso i diversi servizi amministrativi dell’ Area Servizi alla Persona, nei servizi comunali e dell’A.S.P.

Art. 2 - Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

L’ente, contestualmente alla trasmissione – all’Autorità di Pubblica sicurezza deputata al controllo citata in sentenza – della comunicazione di inizio attività, stabilisce un termine entro il quale la stessa venga conclusa dal condannato, nel rispetto dei suoi impegni lavorativi, di studio e familiari.

Art. 3 - Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dall’art. 2 comma 2 del D.M. 26.03.2001 di coordinare la prestazione lavorativa dell’imputato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni presso l’Unione sono:

  1. la Dott.ssa GRAZIANA PASTORELLI, Responsabile del Settore “SST Area Famiglie e Minori e vulnerabilità, Amministrativo Sociale, Terzo Settore, Presidi territoriali e Casa” dell’Area Servizi alla Persona, o suo delegato.

Considerato che l’Unione Reno Galliera si compone di diversi Comuni e sedi si individuano altri sub referenti in base alle attività da svolgere nelle diverse sedi che agiranno in stretta sinergia con l’incaricata.

L 'Ente si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi individuati e ad indicare nei progetti i nominativi dei sub referenti.

L’Ente cura l’inserimento dei condannati, previo accordo con gli stessi e con i singoli referenti dei servizi, seguendo di norma, conformemente alle esigenze organizzative interne e all’entità della pena, l’ordine di arrivo delle sentenze desunte dal protocollo generale.

Art. 4 - Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, comma 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo. L’Ente si impegna a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni pratiche previste alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano predisposti. Gli imputati impegnati in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, sono tenuti al rispetto delle istruzioni fornite dall’Ente ed a quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 5 - Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività svolta. E’ obbligatoria l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, finanziata dal Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 6 - Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L'Ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al Giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi dei condannati, secondo l'art. 26 del decreto legislativo (ad es. se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove doveva svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuti di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Al termine dell’esecuzione della pena il Coordinatore, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, dovrà redigere una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro del condannato, mentre i soggetti incaricati ai sensi dell’art. 3 n. 2 della Convenzione dovranno coordinare le prestazioni lavorative dei condannati ed impartire loro le relative istruzioni, fornendo rendicontazione delle presenze giornaliere al Coordinatore.

Art. 7 - Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8 - Relazione sull'applicazione della convenzione

L’ Ente predispone semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale. L’Ente, inoltre, segnalerà al Presidente del Tribunale, sulla base del numero delle sentenze pervenute in corso d’anno, la presunta impossibilità a far svolgere il lavoro di pubblica utilità nel periodo di validità del rapporto convenzionale.

Art. 9 - Durata della convenzione

La presente convenzione avrà durata di anni due (2) a decorrere dalla data della sottoscrizione fino al 30.11.2026, anche a titolo di ratifica di attività svolte in corso di formalizzazione degli atti. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all’ art. 7 del Decreto Ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

I soggetti sottoscrittori sono tenuti ad osservare gli obblighi e le prescrizioni in materia di trattamento di dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 del GDPR (regolamento UE 2016/679) e del D.Lgs. 101/2018.

Bologna lì, 6 dicembre 2024

Il Presidente dell’Unione Reno Galliera
Stefano Zanni

Il Presidente del Tribunale di Bologna
Dott. Pasquale Liccardo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive e successive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.