Convenzioni per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di BOLOGNA e l’Unione Terre di Pianura - 24 gennaio 2024 - 20 marzo 2026

20 marzo 2026

TRIBUNALE DI BOLOGNA

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

AI SENSI DELL'ARTICOLO 54 DEL D.LVO 28 AGOSTO 2000, N. 274 E DELL'ARTICOLO 2 COMMA 1 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

PREMESSO CHE:

  1. in applicazione delle seguenti disposizioni normative, di seguito elencate:
    • art.54 del D.Lgs 28 agosto 2000 nr. 274 "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999 nr. 468";
    • legge 11 giugno 2004 145 "Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato";
    • art.73 comma V bis del D.P.R. 309/90 così come modificato dal D.L. 30.12.2005 nr. 272, convertito in legge 21 febbraio 2006 nr. 49 "Conversione in legge, con modificazioni del decreto - legge 30 dicembre 2005 nr. 272 recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'Interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi";
    • decreto legislativo 30 aprile 1992, nr. 285, aggiornato con la legge 29 luglio 2010 nr. 120 - artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis "Disposizioni in materia di sicurezza stradale";

il Giudice di pace e il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

  1. l'art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o su delega di quest'ultimo con il Presidente del tribunale nel cui Circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  2. il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  3. l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto – legislativo;
  4. L’Unione Terre di Pianura ha approvato lo schema della presente convenzione con deliberazione di Giunta n. 58 del 19/10/2021;

CIO’ PREMESSO

si conviene e si stipula la presente convenzione tra

l’Unione Terre di Pianura, che in seguito sarà chiamato “Ente Pubblico”, rappresentata dal Presidente Pro Tempore Monia Giovannini (Sindaco del Comune di Malalbergo), il quale dichiara di intervenire in questo atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Unione di Comuni predetta che rappresenta;

E

il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Alberto Ziroldi, Presidente del Tribunale di Bologna, giusta delega;

ARTICOLO 1 – Attività da svolgere

L’Unione Terre di Pianura (di seguito Ente) consente n. 40 condannati (di cui massimo 4 contemporaneamente) alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato, prestino all'interno della propria organizzazione la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, ha ad oggetto le prestazioni da svolgersi presso i Comuni associati (Baricella, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio) nelle sotto indicate aree di attività:

  • Servizio di Manutenzione: pulizia e manutenzione del verde pubblico, di parchi e giardini, di aree cimiteriali, di impianti sportivi, di aree di pertinenza stradale, attività di piccola manutenzione immobili e viabilità comunale e supporto nei periodi di emergenza neve (da effettuarsi in collaborazione con il personale dell’Ufficio Tecnico Comunale), pulizie locali e immobili di proprietà del Comune;
  • Scuole: attività di controllo entrata/uscita alunni, attraversamenti pedonali, assistenza e accompagnamento alunni anche nel trasporto scolastico;
  • Servizi Sociali: attività di supporto e di carattere amministrativo in favore di utenti in carico;
  • Attività amministrativa presso la Biblioteca Comunale e altri Settori comunali, ivi compresi i Sevizi del Settore Welfare Locale;
  • Tutela del decoro urbano;
  • Collaborazione e supporto per eventi, manifestazioni, iniziative varie dell'Amministrazione Comunale o altre necessità che rivestono carattere di urgenza;
  • Prestazioni di lavoro varie pertinenti la specifica professionalità del condannato;
  • Collaborazione e supporto al trasporto sociale Comunale;
  • Prestazioni di lavoro varie pertinenti la specifica professionalità del condannato.

ARTICOLO 2 – Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 comma 2, del citato decreto legislativo indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

ARTICOLO 3 – Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L'Ente indica nel presente atto al Presidente del tribunale i nomi delle persone incaricate di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni:

  • ssa Stefania Raffini - Responsabile del settore Welfare Locale;
  • Assistente sociale Marco Pappalardo – Coordinatore Equipe Professionale;
  • Assistente sociale Giulia Marisaldi – Assistente Sociale Funzione Socio assistenziale Comuni di Malalbergo e Minerbio;
  • Assistente sociale Francesca Roccasanta - Assistente Sociale Funzione Socio assistenziale Comuni di Baricella e Granarolo dell’Emilia;
  • Assistente sociale Noemi Consorti – Assistente Sociale Funzione Socio assistenziale Comuni di Malalbergo e

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o sostituzioni delle persone indicate.

ARTICOLO 4 – Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54 commi 2-3-4 del citato decreto legislativo.

L'Ente si impegna a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni pratiche per il personale alla proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ARTICOLO 5 – Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile presso terzi.

ARTICOLO 6 – Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L’Ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni agli obblighi del condannato, secondo l'art. 56 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove doveva svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuti di prestare le attività di cui è incaricato, ecc). I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ARTICOLO 7 – Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

ARTICOLO 8 – Relazione sull'applicazione della convenzione

I settori dei Comuni coinvolti, predispongono semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività della presente convenzione da comunicare al Presidente del Tribunale.

ARTICOLO 9 – Durata della convenzione

La presente convenzione avrà durata di anni due a decorrere dalla data della sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa dalla Cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 26/03/2001, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bologna, 24-01-2024

Il Presidente dell’Unione Terre di Pianura
Monia Giovannini

Il Presidente del Tribunale di Bologna
Alberto Ziroldi

 

Identificativo della convenzione: 17627503

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilita

ai sensi degli artt. 168-bis c.p., art.464-bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia

Premesso

che nei casi previsti dall'art. 168-bis del codice penale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alia prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinate all'espletamento di una prestazione di pubblica utilita;

che ai sensi dell'l68-bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilita consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitaria o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova

e svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo,

con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni. gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. l, comma 1 del citato decreta ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma l del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilita per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168-bis codice penale;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento; tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Alberto Ziroldi, vicario, Presidente del TRIBUNALE DI BOLOGNA giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente UNIONE TERRE DI PIANURA nella persona del legale rappresentante Roberta Bonori 

si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

L'Ente consente che n. 40 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168-bis codice penale. Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 1, dislocate sul territorio come da elenco allegato. L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilita, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilita presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015.

  • Prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;
  • Prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
  • Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamita naturali;
  • Prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
  • Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;
  • Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilita, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, e fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanta stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano 1 a disciplina del lavoro di pubblica utilita degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare 1 a predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilita, e a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti. Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 - quinquies del codice di procedura penale.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di nonna, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all'assolvimento degli obblighi dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter. commi 4 e 5, Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavori di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l' esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Bologna, li 20/03/2026

Il legale rappresentante dell'Ente,
Roberta Bonori

Il Presidente del TRIBUNALE DI BOLOGNA,
Alberto Ziroldi, vicario

ALLEGATO

Sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa:

1. Unione terre di pianura - comune di Minerbio - via Garibal