Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di BOLOGNA e l’Unione Terre di Pianura - 24 gennaio 2024

24 gennaio 2024

TRIBUNALE DI BOLOGNA

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DELL'ARTICOLO 54 DEL D.LVO 28 AGOSTO 2000, N. 274 E DELL'ARTICOLO 2 COMMA 1 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

PREMESSO CHE:

  1. in applicazione delle seguenti disposizioni normative, di seguito elencate:
    • 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 nr. 274 "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999 nr. 468";
    • legge 11 giugno 2004 145 "Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato";
    • 73 comma V bis del D.P.R. 309/90 così come modificato dal D.L. 30.12.2005 nr. 272, convertito in legge 21 febbraio 2006 nr. 49 "Conversione in legge, con modificazioni del decreto - legge 30 dicembre 2005 nr. 272 recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'Interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi";
    • decreto legislativo 30 aprile 1992, nr. 285, aggiornato con la legge 29 luglio 2010 nr. 120 - artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis "Disposizioni in materia di sicurezza stradale";

il Giudice di pace e il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

  1. l'art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o su delega di quest'ultimo con il Presidente del tribunale nel cui Circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  2. il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  3. l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto – legislativo;
  4. L’Unione Terre di Pianura ha approvato lo schema della presente convenzione con deliberazione di Giunta n. 58 del 19/10/2021;

CIO’ PREMESSO

si conviene e si stipula la presente convenzione tra

l’Unione Terre di Pianura, che in seguito sarà chiamato “Ente Pubblico”, rappresentata dal Presidente Pro Tempore Monia Giovannini (Sindaco del Comune di Malalbergo), il quale dichiara di intervenire in questo atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Unione di Comuni predetta che rappresenta;

E

il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Alberto Ziroldi, Presidente del Tribunale di Bologna, giusta delega;

ARTICOLO 1 – Attività da svolgere

L’Unione Terre di Pianura (di seguito Ente) consente n. 40 condannati (di cui massimo 4 contemporaneamente) alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato, prestino all'interno della propria organizzazione la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, ha ad oggetto le prestazioni da svolgersi presso i Comuni associati (Baricella, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio) nelle sotto indicate aree di attività:

  • Servizio di Manutenzione: pulizia e manutenzione del verde pubblico, di parchi e giardini, di aree cimiteriali, di impianti sportivi, di aree di pertinenza stradale, attività di piccola manutenzione immobili e viabilità comunale e supporto nei periodi di emergenza neve (da effettuarsi in collaborazione con il personale dell’Ufficio Tecnico Comunale), pulizie locali e immobili di proprietà del Comune;
  • Scuole: attività di controllo entrata/uscita alunni, attraversamenti pedonali, assistenza e accompagnamento alunni anche nel trasporto scolastico;
  • Servizi Sociali: attività di supporto e di carattere amministrativo in favore di utenti in carico;
  • Attività amministrativa presso la Biblioteca Comunale e altri Settori comunali, ivi compresi i Sevizi del Settore Welfare Locale;
  • Tutela del decoro urbano;
  • Collaborazione e supporto per eventi, manifestazioni, iniziative varie dell'Amministrazione Comunale o altre necessità che rivestono carattere di urgenza;
  • Prestazioni di lavoro varie pertinenti la specifica professionalità del condannato;
  • Collaborazione e supporto al trasporto sociale Comunale;
  • Prestazioni di lavoro varie pertinenti la specifica professionalità del condannato.

ARTICOLO 2 – Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 comma 2, del citato decreto legislativo indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

ARTICOLO 3 – Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L'Ente indica nel presente atto al Presidente del tribunale i nomi delle persone incaricate di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni:

  • ssa Stefania Raffini - Responsabile del settore Welfare Locale;
  • Assistente sociale Marco Pappalardo – Coordinatore Equipe Professionale;
  • Assistente sociale Giulia Marisaldi – Assistente Sociale Funzione Socio assistenziale Comuni di Malalbergo e Minerbio;
  • Assistente sociale Francesca Roccasanta - Assistente Sociale Funzione Socio assistenziale Comuni di Baricella e Granarolo dell’Emilia;
  • Assistente sociale Noemi Consorti – Assistente Sociale Funzione Socio assistenziale Comuni di Malalbergo e

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o sostituzioni delle persone indicate.

ARTICOLO 4 – Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54 commi 2-3-4 del citato decreto legislativo.

L'Ente si impegna a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni pratiche per il personale alla proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ARTICOLO 5 – Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile presso terzi.

ARTICOLO 6 – Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L’Ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni agli obblighi del condannato, secondo l'art. 56 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove doveva svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuti di prestare le attività di cui è incaricato, ecc). I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ARTICOLO 7 – Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

ARTICOLO 8 – Relazione sull'applicazione della convenzione

I settori dei Comuni coinvolti, predispongono semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività della presente convenzione da comunicare al Presidente del Tribunale.

ARTICOLO 9 – Durata della convenzione

La presente convenzione avrà durata di anni due a decorrere dalla data della sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa dalla Cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 26/03/2001, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bologna, 24-01-2024

Il Presidente dell’Unione Terre di Pianura
Monia Giovannini

Il Presidente del Tribunale di Bologna
Alberto Ziroldi