Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ISERNIA e la Associazione Storico Culturale 1943/1944 - 5 luglio 2022

5 luglio 2022

TRIBUNALE di ISERNIA

 

PROT. N° 120 DEL 05.07.2022

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ’ Al SENSI DEGLI ARTT.54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

PREMESSO che in applicazione delle seguenti disposizioni normative, di seguito richiamate:

  • 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, “Disposizioni sulla competenza penale del Giudice di Pace a norma dell'art.14 della Legge 24 novembre 1999, nr.468”
  • legge 11 giugno 2004, nr.145 “Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato”;
  • 73 comma V bis del D.P.R. 309/90, così come modificato dal D.L. 31.12.2005 NR.272, convertito in legge 21 febbraio 2006, nr.49 “Conversione in legge, con modificazione del decreto legge 30 dicembre 2005 nr.272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza e i finanziamenti per le prossime Olimpiadi Invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’Interno. Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi”;
  • decreto legislativo 30 aprile 1992, nr.285, aggiornato con legge 29 luglio 2010 nr.120, art.186 comma 9 bis e art. 187 comma 8 bis “Disposizioni in materia di sicurezza strada”

Il Giudice di Pace e il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'Imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

CONSIDERATO che:

  • l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art.54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • l’ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'alt 54 del citato Decreto legislativo;

Tra:

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA che interviene al presente atto nella persona del dott. Vincenzo DI GIACOMO, Presidente del Tribunale di Isernia, giusta la delega di cui in premessa;

e:

la Associazione Storico Culturale 1943/1944 (Codice Fiscale 90031030944) nella persona del Presidente Dott. Giuseppe CAPALDI,  domiciliato per la sua carica presso la Associazione Storico Culturale 1943/1944 in Rocchetta a Volturno (IS), alla via Neri, snc

SI CONVIENE E STIPULA LA PRESENTE CONVENZIONE

Art. 1

La Associazione Storico Culturale 1943/1944 consente che un numero massimo di 2 richiedenti la pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. 274/2000 e dell’art.165 del Codice Penale, prestino presso l’Ente la loro attività non retribuita in favore della collettività.

La Associazione Storico Culturale 1943/1944 specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 (G.U. nr.80 del 5.3.2001) “Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art.54 c.6 del D.Lgs 28 agosto 2000, nr.274”, ha a oggetto le prestazioni di cui alle lettere c) ed e) del medesimo articolo 1.

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art.33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

La Associazione Storico Culturale 1943/1944 individua per le prestazioni dei condannati, di cui alle lettere c) ed e) dell’art.1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26 marzo 2001, il Presidente dell’Associazione, il quale provvederà pure a impartire a costoro le relative istruzioni avvalendosi anche di collaboratori.

La Associazione Storico Culturale 1943/1944 si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la Associazione Storico Culturale 1943/1944 si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

La Associazione Storico Culturale 1943/1944 si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E’ fatto divieto alla Associazione Storico Culturale 1943/1944 di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

E’ obbligatoria ed è a carico della Associazione Storico Culturale 1943/1944 l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi. NESSUN ONERE DI NESSUN TIPO E’ A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.

Art. 6

soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento della Associazione Storico Culturale 1943/1944.

Art. 8

Il servizio della Associazione Storico Culturale 1943/1944 coinvolto, predisporrà una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale.

Art.9

La presente convenzione avrà la durata di 4 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del D.M. citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali, ALLA CUI APPROVAZIONE O AUTORIZZAZIONE E’ SUBORDINATA L’EFFICACIA DELLA PRESENTE CONVENZIONE.

Isernia, 5 luglio 2022

IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE 
CAPALDI GIUSEPPE

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
VINCENZO DI GIACOMO