Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di CUNEO e il Comune di Saluzzo - 11 gennaio 2023
11 gennaio 2023
TRIBUNALE DI CUNEO
INTESA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI GLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274 E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
Premesso
- che, a norma dell'art. 54 del D, L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia con atto in data 7.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo,
tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Edmondo PIO, Presidente della sezione penale del Tribunale di Cuneo giusta la delega di cui in premessa del Presidente del Tribunale in data 28.04.2023
e
Comune di SALUZZO, (di seguito denominato Ente), con sede in Saluzzo, via Macallè 9, nella persona del legale rappresentante pro tempore, Sindaco Mauro Calderoni, in esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 221 in data 6 dicembre 2023 resa immediatamente eseguibile;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
L'ente consente i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54-del decreto legislativo citato in premessa, a prestare presso di sé la loro attività a favore della collettività, consentendo anche ad accogliere eventuali soggetti ammessi alla prova a norma dell'art. 168 bis. c.p.
Il numero dei condannati e soggetti messi alla prova di cui sopra che presteranno l’attività all’Ente è individuato nella misura di 1 (uno) complessivamente alla volta per settore, nel senso che l'Ente non accoglierà contemporaneamente più di una persona in ciascun settore, compatibilmente con l'organizzazione stessa del medesimo.
dell'inserimento dei condannati e/o messi alla prova verrà data priorità a chi di questi (per esperienze lavorative, curriculum, per compatibilità orari propri con gli orari degli uffici comunali e/o turnazioni varie della squadra operai) presenterà maggiore affinità con le attività eseguibili in Comune, tra quelle infra specificate.
Non saranno ammessi inserimenti di persone per le quali il periodo di attività, per la sua brevità, non risulti compatibile con l'organizzazione tecnico amministrativa dell'ente Comune, tenuto conto anche delle ore occorrenti per la formazione, nel caso le persone vengano ammesse alle sessioni formative dell'ente, ovvero non risulti compatibile con gli orari dei servizi e degli uffici.
Gli orari di svolgimento delle attività saranno disposti dal Comune; in caso di rifiuto l'inserimento non risulterà possibile; l'inserimento decadrà nei seguenti casi:
- mancata presentazione della persona all'avvio dell'inserimento non giustificata;
- non conformità del comportamento della persona rispetto al codice di comportamento nazionale e a quello aziendale.
L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dal1'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: collaborazioni con tutti i settori comunali, che di volta in volta individueranno il servizio o l'ufficio a cui verrà assegnata la persona, manutenzione aree esterne ed interne, demanio e patrimonio.
Art. 2
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
Nari Lorella Dirigente Servizi Finanziari Tallone Flavio Dirigente Governo del Territorio
Rossi Adriano Dirigente Sviluppo Compatibile del Territorio
Maisa Manuela Funzionaria E.Q. Settore Servizi alla Persona
Sidoli Emilio Funzionario E.Q. Staff del Sindaco
Bracco Gianluigi Funzionario E.Q. Risorse Umane
Papa Carmelina Funzionaria E.Q. Ufficio Legale
Senestro Fulvio Comandante Polizia Locale
o loro delegato del Servizio o ufficio a cui è assegnata la persona.
Art. 4
Durante lo svolgimento del Iavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati e/o messi alla prova, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
Per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso l'Ente è necessario che il condannato e/o il messo alla prova disponga di attestato di avvenuta frequenza, con esito positivo, del corso di formazione previsto dalle disposizioni sulla sicurezza del lavoro (d. lgs. N. 81/2008 e norme attuative) previsto dalle norme vigenti con riferimento ai rischi e classificazione del Comune; nel caso la persona non disponga già del corso di formazione, sarl inserito in sessioni formative organizzate ordinariamente dal Comune ovvero sarà iscritto a sessioni formative straordinarie; la persona sara inoltre sottoposta a sorveglianza sanitaria con visita medica preventiva, nei casi previsti dalla normativa vigente; gli oneri per formazione e visita saranno a carico della persona interessata, salve specifiche determinazioni del Comune in relazione alla specifica situazione socio-economica della persona stessa. Non sarà possibile l'inserimento in caso di non compatibilità psico fisica con le attività assegnate dall'ente.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
Il trattamento dei dati personali sarà realizzato sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e pertanto in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti della persona, Il trattamento sarà svolto direttamente dall'organizzazione de1l’Ente, titolare dei trattamenti dei dati, dai suoi responsabili e/o da suoi designati, per le finalità descritte nella presente convenzione. I dati verranno conservati come per legge.
L'Ente si impegna altresì a che i condannati e/o messi alla prova possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alla proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
E' fatto divieto all'Ente di corrispondere al condannato e/o messo alla prova una retribuzione, di qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
E' obbligatoria ed è a carico dell' Ente l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e/o messì alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato e/o messo alla prova.
Art. 7
L'Ente si fa promotore affinché anche altre realtà territoriali stipulino apposite convenzione con Tribunale, per consentire ai condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità al sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, di prestare presso dette realtà la loro attività non retribuita in favore della collettività, accogliendo anche eventuali soggetti ammessi alla prova a norma dell’ art. 168 bis. c.p..
Art. 8
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente.
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione. Qualora la normativa nazionale dovesse introdurre istituti simili ai lavori di pubblica utilità e/o messa alla prova e il Comune vi aderisca, il medesimo potrà ridurre il numero di persone ammesse ai benefici di cui alla presente convenzione ovvero recedere dalla medesima con un preavviso di mesi tre, in relazione a limiti oggettivi di persone complessivamente ammesse a iniziative di attività di utilità sociale (es. LPU, PUC progetti di utilità collettiva, ecc.)
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.
La presente intesa è sottoscritta digitalmente ai sensi delle disposizioni della legge n. 241/1990 in relazione agli accordi tra pubbliche amministrazioni.
Saluzzo, 11 gennaio 2023
TRIBUNALE DI CUNEO
Edmondo Pio
COMUNE DI SALUZZO
Mauro Calderoni