Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di BOLOGNA e il Comune di Molinella - 28 novembre 2024

28 novembre 2024

TRIBUNALE DI BOLOGNA

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

AI SENSI DELL’ARTICOLO 54 DEL D.LVO 28 AGOSTO 2000, N. 274, DELL’ARTICOLO 2 - COMMA 1- DEL DECRETO MINISTERIALI 26 MARZO 2001 E AI SENSI DELL’ART. 168 BIS CP (LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ FINALIZZATO ALLA MESSA ALLA PROVA).

PREMESSO CHE

in applicazione delle seguenti disposizioni normative, di seguito richiamate:

- Art. 54 del D.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 “Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’art. 14 della legge 24 novembre 1999 n. 468”;

- Legge 11 giugno 2004 n. 145 “Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato”;

- Art. 73 comma V bis del D.P.R. 309/90 così come modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272, convertito con legge 21 febbraio 2006 n. 49 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi";

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, aggiornato con la legge 29 luglio 2010 n. 120 - artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”

- Art 168 bis Codice Penale che prevede la possibilità di ottenere la sospensione del procedimento con messa alla prova da conseguirsi mediante anche l’espletamento del lavoro di pubblica utilità secondo le modalità stabilite dalla Legge;

il Giudice di Pace e il Giudice Monocratico possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

CONSIDERATO CHE

- l’Art.2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di Convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle Convenzioni in questione; 

- il Comune di Molinella, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo,

SI CONVIENE E SI STIPULA LA PRESENTE CONVENZIONE

TRA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA che interviene al presente atto nella persona del Dr. Pasquale Liccardo, Presidente del Tribunale Ordinario di Bologna, giusta la delega di cui in premessa

E

COMUNE DI MOLINELLA, nella persona del Sig. Bruno Bernardi, nato a Molinella il 12/12/1974, Sindaco pro-tempore del Comune di Molinella (BO), domiciliato per la sua carica presso la Sede Comunale, Piazza A. Martoni 1- Molinella.

Art. 1 - Attività da svolgere

Il Comune di Molinella (di seguito Ente) consente che persone condannate alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato, prestino all’interno della propria organizzazione la loro attività non retribuita in favore della collettività. L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, ha ad oggetto le prestazioni da svolgersi nelle sotto indicate aree:

  • Servizi alla persona: manutenzione e decoro della Casa di Riposo Comunale, affiancamento nel trasporto dei pasti a domicilio
  • Servizi scolastici: affiancamento nel trasporto dei pasti nelle mense, vigilanza degli alunni sugli scuolabus comunali
  • Servizi tecnico-manutentivi: affiancamento ad operai manutentori per le consuete ed ordinarie attività di manutenzione delle strade, della segnaletica, degli immobili comunali, impianti sportivi attività di manutenzione e cura del verde pubblico e di tutte quelle necessità che di volta in volta emergono in riferimento all’attività manutentiva;
  • Servizi amministrativi: affiancamento a personale amministrativo con compiti esecutivi di procedimenti circostanziati e definiti in ambiti per cui si è conclamata una particolare ed estemporanea esigenza o in ambiti nei quali può trovare idonea compatibilità la mansione da svolgere con la formazione accademica e l’esperienza professionale maturata dall’imputato, supporto al centralino della centrale operativa comunale in caso di emergenza di protezione civile;
  • Altri servizi: tutela e rispristino del decoro urbano, collaborazione e supporto per eventi, manifestazioni, iniziative varie dell’amministrazione comunale.

Art. 2 - Modalità di svolgimento

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella Sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell’art. 33, comma 2, del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

L’Ente, contestualmente alla trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza deputata al controllo citata in Sentenza, della comunicazione di inizio attività, stabilisce un termine entro il quale la stessa venga conclusa dal condannato, nel rispetto dei suoi impegni lavorativi, di studio e familiari.

Art. 3 - Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono, in ragione delle specifiche Aree di pertinenza dei servizi di cui al precedente Art. 1, i seguenti:

  • Dirigente Area “Polizia Locale” Giuliano Corso
  • Dirigente Area 1^ “Affari Generali” Dott.ssa Alessia Triolo
  • Dirigente Area 3^ “Servizi alla Persona” Marco Tullini
  • Dirigente Area 2^ “Servizi Finanziari” Davide Mandini
  • Dirigente Area 4^ “Servizi Sul Territorio” Chiara Marsigli

nonché i soggetti dai medesimi incaricati per le attività da svolgere presso le altre unità organizzative dell’Amministrazione comunale.

L’Ente si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o sostituzioni delle persone indicate.

Art. 4 - Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54 co. 2-3-4 del citato Decreto Legislativo.

L’Ente si impegna a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5 - Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E’ fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

E’ obbligatoria ed è a carico dell’Ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonchè riguardo alla responsabilità civile presso terzi.

Art. 6 - Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L’Ente si impegna a comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al Giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l’art. 26 del Decreto Legislativo, ove ne venga a conoscenza (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove doveva svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuti di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Ai soggetti incaricati, ai sensi dell’Art.3 della presente Convenzione, in particolare al Comandante della Polizia Locale, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni e dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7 - Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art. 8 - Relazione sull’applicazione della convenzione

Le Direzioni dei Servizi del Comune di Molinella coinvolti, predispongono semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale.

Art. 9 - Durata della convenzione

La presente Convenzione avrà la durata di anni due a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Copia della presente Convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del Decreto Ministeriale, nonchè al Ministero della Giustizia-Direzione Generale degli affari penali.

Bologna-Molinella, 28 novembre 2024

Il Sindaco di Molinella
Bruno Bernardi

Il Presidente del Tribunale
Pasquale Liccardo