Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di BARI e il Comune di Santeramo in Colle - 29 ottobre 2014 e modifica 23 febbraio 2017

23 febbraio 2017

TRIBUNALE DI BARI

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' Al SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LVO 28 AGOSTO 2000, N. 274 DELLART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 E DELLA LEGGE N. 67 DEL 28 APRILE 2014

Premesso

- che, a norma dell'art. 54 del D. Lgs 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la sanzione del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato e che analoga previsione è stata - da ultimo - introdotta con Legge n. 120/2010 con riferimento agli illeciti in materia di sicurezza stradale;

- che l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondano sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- che la legge n. 67/14 prevede, per l'istituto della "messa alla prova", prestazioni non retribuite in favore della collettività;

- che il Ministro della Giustizia con l'atto in premessa citato ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

- che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

TRA

Il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Mattencini Giovanni, presidente del Tribunale di Bari, giusta competenza di cui in premessa

E

Il Comune di Santeramo in Colle nella persona della dott.ssa Anna Maria Punzi, in qualità di Dirigente del Settore socio culturale, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 15.10.2014

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

L'Ente consente che n. 4 (quattro) condannati alla sanzione/pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa e/o imputati/condannati con sospensione del procedimento penale con "messa alla prova", prestino presso la sede dell'Ente e i presidi di volta in volta predisposti dallo stesso la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il numero massimo di lavoratori impiegabili contemporaneamente è di n.4 (quattro) unità.

L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  • Spazzamento manuale del territorio comunale;
  • Piccola manutenzione presso gli immobili comunali;
  • Cura e manutenzione del verde pubblico;
  • Guardiania e portierato immobili comunali (cimitero, impianti sportivi, teatri, musei, ecc..);
  • Esecuzione attività ausiliarie di PM e/o Protezione Civile (transennamento e controllo del traffico e/o parcheggio aree pubbliche e/o mobilità pedonale, ecc…);
  • Esecuzione amministrativa in back office anche con uso pc (riordino e/o sgombro pratiche, aggiornamento data-base, ecc…);
  • Esecuzione amministrativa in front-office (centralino, call-center, ecc…)

L'orario di lavoro potrà essere articolato individualmente in relazione alle esigenze delle predette attività da svolgere e in modo tale da non pregiudicare le esigenze di vita dei condannati e degli imputati ammessi alla prova, più precisamente:

Di norma l’orario di lavoro è articolato dal lunedì al venerdì secondo l’orario ordinario del personale comunale e comunque per un minimo di 2 ore giornaliere, fino ad un massimo di 6 ore settimanali, salva diversa richiesta dell’imputato e comunque fino ad un massimo di 8 ore giornaliere.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna e/o di messa alla prova, nella quale il giudice, a norma delle leggi a margine indicate, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e degli ammessi alla prova di impartire a costoro le relative istruzioni:

  • Dirigente pro tempore del Settore socio culturale (Ufficio tel 080/3028303)

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

L'Ente si impegna altresì a comunicare tempestivamente attraverso le suddette persone incaricate all'Ufficio locale dell'Esecuzione Penale Esterna di Bari (via Demetrio Marin n. 3 - telefono: 080/5010434 - mail: uepe.@giustizia.it) qualsiasi violazione, inosservanza o irregolarità nell'esecuzione dell'attività da parte dei soggetti inseriti; si impegna inoltre a consentire in qualsiasi momento le attività di controllo da parte del personale incaricato dal predetto Ufficio locale dell'Esecuzione Penale Esterna. L'Ente si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati al Presidente del Tribunale ed al Direttore dell'Ufficio locale dell'Esecuzione Penale Esterna, se coinvolto ai sensi delle norme citate.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale degli imputati/condannati con "messa alla prova", curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Entesi impegna altresì a che i Lavoratori di Pubblica Utilità inseriti possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

E' obbligatoria l'assicurazione dei Lavoratori di Pubblica Utilità contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi;

Art. 5

E' fatto divieto all' Associazione di corrispondere ai Lavoratori di Pubblica Utilità una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei Lavoratori di Pubblica Utilità con messa alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni, terminata l'esecuzione della pena, dovranno redigere una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto. Al termine dell'attività di Lavoratori di Pubblica Utilità l'Ente s'impegna ad inviare tempestivamente una relazione conclusiva all'Ufficio locale dell'Esecuzione Interdistrettuale Penale Esterna in modo che lo stesso ne riferisca al Giudice.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali

responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 1, a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza la stessa si intende prorogata automaticamente per pari periodo salvo espressa disdetta da comunicare per iscritto almeno tre mesi prima.

A cura della Segreteria di Presidenza, la presente Convenzione sarà trasmessa in formato telematico per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa:

  • al Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova; nonché,

e tra gli altri:

  • all' Ente firmatario;
  • all'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Bari.

Bari, 29.10.2014

Il Presidente del Tribunale di Bari
Giovanni Mattencini

Il Segretario Generale Dott.ssa Anna Maria Punzi

 

Il Comune di Santeramo in Colle, in data 23.01.2017 ha proposto l’estensione dell’LPU da 4 a 8 unità e la parziale modifica degli art. 1, 3 e 4 così come qui sotto si riassume.

Art. 1: Il numero massimo di lavoratori impegnabili contemporaneamente è di n. 8 unità.

L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: custodia, guardiania, riordino, cura dei locali, spazzamento, pulizia, piccola manutenzione del verde, supporto alla PM/Protezione Civile, Esecuzione amministrativa in back office anche con uso pc (riordino e7o sgombro pratiche, aggiornamento data-base, ecc., Esecuzione amministrativa in front-office (centralino, call-center, ecc…); altre attività regolamentate dall’Ente al bisogno.

Di norma l’orario di lavoro deve essere svolto per un minimo di 2 ore giornaliere e fino ad un massimo di 36 ore settimanali, e comunque fino a un massimo di 8 ore giornaliere.

Art. 3: Ai fini della comunicazione reciproca il Comune elegge domicilio come segue: Ufficio Servizi sociali del Comune di Santeramo in Colle – Dirigente Settore Socio Culturale Avv. Delfina Voria tel 080.3033317, mail: d.voria@comune.santeramo.ba.itprotocollo@pec.comune.santeramo.ba.it . Responsabile e referente per attività svolte all’interno dell’Ente: Servizio Sociale per le Tossicodipendenze – Dott.ssa Rosalba Depascale – 080.3033332 – mail: sstossicodipendenza@libero.it.

Art. 4: L’Ente o il soggetto delegato, si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano predisposti.

Il Tribunale di Bari ha approvato dette modifiche in data 23.02.2017.