Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di MARSALA e il Comune di Campobello di Mazara - 2 settembre 2024
2 settembre 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
Convenzione per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità
(art. 2 D.M. 26 marzo 2001)
Premesso
- che l'art. 186, comma 9 bis, e l’art. 187 bis del D.L.vo 285/1992 (Codice della Strada) prevedono che la pena definitiva e pecuniaria per la guida in stato di ebrezza possa essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art 54 decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistenti nella presentazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale, presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che a norma dell’art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n.274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n.145 e dell’art.73, comma V bis, D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30/12/2005 n.272, convertito con legge 21/2/2006 n.49, il Giudice di Pace e il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l’art 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art.54, comma 6, del D.L.vo 274/2000, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicate all’art.1, comma 1, del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che, ai sensi dell’art.165 del Codice Penale, il Giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinata alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività;
- che il Ministro della Giustizia, con provvedimento in data 16 luglio 2001, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati nell’art.54 del citato Decreto legislativo;
Tutto ciò premesso,
TRA
il Ministero della Giustizia, per il quale interviene al presente atto il Tribunale di Marsala (di seguito “Tribunale”), nella persona del Presidente dott.ssa Alessandra Camassa, domiciliata per la carica presso il Palazzo di Giustizia, in Marsala, via del Fante, 50
E
Il Comune di Campobello di Mazara (di seguito “Ente”), in persona del legale rappresentante, Giuseppe Castiglione, domiciliato per la carica presso il detto Comune in Campobello di Mazara, Via Garibaldi, 111
si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1
Attività da svolgere
L'Ente consente che un numero di tre condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art.54 del decreto legislativo citato in premessa, residenti nel Comune di Campobello di Mazara, presti presso le proprie strutture attività non retribuita in favore della collettività. Il detto numero dovrà essere considerato quale numero massimo, comprensivo dei soggetti destinati a lavori di pubblica utilità in virtù della eventuale concomitante convenzione riguardante l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova.
L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto prestazioni di lavoro riferite alle attività di alcune aree dei settori e servizi di cui si riportano le tipologie di seguito segnate:
- Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile;
- Manutenzione ordinaria del Verde Pubblico e delle aree del Cimitero Comunale;
- Recupero del demanio marittimo;
- Pulizia uffici e locali comunali;
- Custodia e/o pulizia di Musei/Teatri, Biblioteca;
Le prestazioni di lavoro potranno anche consistere in attività amministrative e tecniche, di archiviazione, riordino ed elaborazione di dati in affiancamento e supporto al personale dell’Ente nonché in altre attività concernenti la specifica professionalità del condannato.
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 224 del 19/7/2021 recante “atto di indirizzo per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità da parte di soggetti in stato di detenzione” non saranno ammessi al servizio soggetti che abbiano condanne o procedimenti penali in corso per reati gravi tra cui:
- reato di associazione di tipo mafioso, previsto dall’art 416 bis del cod. pen. e s.m.i.;
- reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù previsto dall’art 600 cod. pen. e s.m.i.;
- reati di violenza sessuale art. 609 Codice Penale e s.m.i.;
- reato di omicidio art. 575 Codice Penale e s.m.i.;
- reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti art 612- ter Codice Penale
- reato di atti persecutori (stalking) art. 612bis Codice Penale;
- reati contro la pubblica Amministrazione art. 314-365 Codice Penale;
- reati contro l’assistenza familiare artt. 570-574ter Codice Penale.
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art.33, comma 2, del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art.3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
Il Comune di Campobello di Mazara che acconsente alla prestazione dell’attività non retribuita, individua nel Dirigente del Settore II “Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sanità” o suo delegato il soggetto incaricato di coordinare l’inserimento dei soggetti nei diversi settori dell’ente, segnalare eventuali inadempienze all’U.E.P.E. e al giudice e, in generale, seguire il condannato durante il periodo di inserimento.
I Dirigenti dei settori ove il beneficiario verrà assegnato, o loro delegati, sono incaricati di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei soggetti ammessi ai lavori di pubblica utilità, di inserire tali soggetti nei diversi ambiti lavorativi di pertinenza, di impartire a costoro le relative istruzioni e di mantenere i rapporti con il soggetto coordinatore.
Il Comune di Campobello di Mazara si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzioni organizzative incaricati di coordinare l’attuazione della presente convenzione.
Art 4
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei prestatori di lavoro, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art 54, commi 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo.
L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali
E’ fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
E’ obbligatoria ed è a carico dell’Ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
Art 6
Violazione degli obblighi-Relazione sul lavoro svolto
Il soggetto incaricato, ai sensi dell’art.3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovrà redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dal condannato.
L’Ente riferirà al Tribunale, nel più breve tempo possibile, il rifiuto di prestare attività lavorativa o le violazioni eventualmente riscontrate.
Art.7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente.
Art. 8
Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data della sottoscrizione.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Segreteria del Tribunale, per essere inclusa nell’Elenco degli Enti convenzionati, al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero, alle Cancellerie penali del Tribunale e dell’Ufficio del Giudice di Pace di Marsala, all’U.E.P.E. di Trapani e al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Marsala.
Marsala 02/09/2024
Il Legale dell’Ente
Giuseppe Castiglione
Il Presidente del Tribunale
Alessandra Camassa