Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di FERMO e il Comune di Servigliano - 2 marzo 2020 - 15 ottobre 2024

15 ottobre 2024

Tribunale di FERMO

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

ai sensi degli artt. 54 D.L.vo 28.8.2000, n. 274, D.M. 26 Marzo 2001

Premesso che:

 a norma dell’art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n.274, 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, del Codice della Strada, il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso Centri specializzati di lotta alle dipendenze;

l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

con deliberazione della Giunta comunale n.6 del 25 Gennaio 2020, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Servigliano si è reso disponibile a sottoscrivere, con il Tribunale di Fermo, la convenzione prevista dal DM 26 Marzo 2001 per il lavoro di pubblica utilità; 

TRA

Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Presidente del Tribunale di Fermo, giusta la delega agli atti,

E

Il Comune di Servigliano (FM), nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sindaco Avv. Marco Rotoni

si conviene e si stipula quanto segue:

 Art. 1

L’ente consente che n. 5 (cinque) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, 186 e 187 d.lgs. 285/1992, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L’ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

attività di supporto agli operai comunali per la manutenzione e pulizia degli stabili di proprietà comunale, manutenzione strade, manutenzione e pulizia aree verdi (parchi e giardini), pulizia delle Piazze e delle vie del paese, manutenzione e pulizia del Civico Cimitero, raccolta RSU, raccolta differenziata, riordino isole ecologiche, allestimento strutture per l’organizzazione di manifestazioni sportive ricreative e culturali;

attività di supporto agli uffici (demografico, tecnico, segreteria, tributi, ragioneria) con inserimento dati o trascrizione testi al computer, archiviazione della documentazione degli uffici;

attività di supporto ai servizi sociali (taxi sociale, ecc);

attività di supporto ai servizi sociali (mensa, supporto, ecc);

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L’ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

  • Marco Rotoni Sindaco;
  • Gianni Del Bianco responsabile del III Settore “Assetto del territorio e lavori pubblici” del Comune di Servigliano;
  • Alberto Cesetti segretario generale del Comune di Servigliano.

L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all’ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell’ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni n.5 (cinque) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali.

Fermo, 02-03-2020

PER IL COMUNE DI SERVIGLIANO
IL SINDACO
AVV. MARCO ROTONI

PER IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI FERMO
DOTT. BRUNO CASTAGNOLI

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

ai sensi degli artt. 168-bis c.p., art. 464-bis c.p.p. ed art. 2 , comma 1 del d.m. 8 giugno 2015 n. 88 del Ministro della Giustizia
ed ai sensi degli artt. 54 D.L.vo 28.8.2000, n. 274, 2 D.M. 26.3.2001, 186 co. 9 bis e 187 co. 8 D.Lgs. 30.4.1992 n. 285

Premesso

Che nei casi previsti dall'art. 168 bis del Codice penale, su richiesta dell'imputato, il Giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

Che, ai sensi dell'art. 168 bis comma 3 c.p., il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operino in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

Che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014 n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015 n. 88 del Ministro della Giustizia l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o su delega di quest'ultimo con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art.1, co. 1, del citato decreto ministeriale;

Che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2 co. 1 del D.M. 88/2015 per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis del Codice penale;

Che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

Ciò premesso

tra Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Presidente del Tribunale di Fermo, dott. Bruno Castagnoli giusta la delega di cui all’atto in premessa e L’Ente Comune di Servigliano nella persona del legale rappresentante pro tempore si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’ente consente che n. 4 (quattro) soggetti svolgano presso la propria struttura l'attività non retribuita in favore della collettività per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale, ed ai sensi degli artt. 54 D.L.vo 28.8.2000, n.274, 2 D.M. 26.3.2001; 186 co. 9bis e 187 co. 8 D.L.gs 30.4.1992 n. 285.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa sono complessivamente una.

L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presterà presso le strutture dell'ente le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2 comma del DM 88/2015:

  1. Attività di supporto agli operai comunali per la manutenzione e pulizia aree verdi (parchi e giardini);
  2. Pulizia delle Piazze e delle vie del paese;
  3. Manutenzione e pulizia del Civico Cimitero;
  4. Raccolta R.S.U.;
  5. Raccolta differenziata;
  6. Riordino isole ecologiche;
  7. Allestimento strutture per l’organizzazione di manifestazioni sportive, ricreative e culturali;
  8. Attività di supporto agli uffici comunali (demografico, tecnico, segreteria, tributi, ragioneria) con inserimento di dati o trascrizione testi al computer, archiviazione della documentazione degli uffici);
  9. Attività di supporto ai servizi sociali (taxi sociale ecc.);
  10. Attività di supporto scolastici (mensa, trasporto ecc.).

L’Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all’ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto dell’esigenza di vita del richiedente, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'Ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L'Ente garantisce la conformità della propria sede alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione di misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal D.Lvo 9/4/2008 n. 81.

E’ obbligatoria ed è a carico dell’Ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi. In particolare l’Ente si atterrà alle disposizioni della Circolare Inail del 10 gennaio 2020, chiedendo l’attivazione della copertura assicurativa – a valere sull’apposito Fondo e a carico dello stesso- esclusivamente per via telematica almeno 10 giorni prima dell’inizio effettivo dell’attività da parte della persona ammessa al lavoro di pubblica utilità, con le modalità ivi descritte. La copertura assicurativa pur in presenza dell’indicata comunicazione, sarà operativa solo dalla data in cui l’Inail comunicherà l’attivazione.

Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

 Art. 5

L’ente comunicherà all’UEPE il nominativo dei referenti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente anche per le vie brevi, all'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno inoltre con tempestività le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3 comma 6 del D.M. In tal caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 quinquies del codice di procedura penale.

L'ente consentirà l'accesso presso la propria sede ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L’Ente si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all’ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente con le modalità previste dall'art. 141 ter commi 4 e 5 del D.Lvo 28/7/98 n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione prima del termine di cui all'art. 9 in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4 comma 3 del DM 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa fra i contraenti. Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni alla disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo di messa alla prova.

Copia della presente convenzione viene trasmessa al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale;

viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria – direzione generale degli affari penali e al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – direzione generale dell'esecuzione penale esterna, nonché all'Ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Fermo, 15/10/2024

PER L’ENTE
IL SINDACO
Avv. Marco Rotoni

PER IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI FERMO
DOTT. BRUNO CASTAGNOLI