Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di BOLOGNA e la Pubblica Assistenza Monterenzio Odv - 7 marzo 2024

7 marzo 2024

TRIBUNALE DI BOLOGNA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LVO 28 AGOSTO 2000, N.274 E DELL'ART. 2, COMMA 1, DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Premesso che in applicazione delle seguenti disposizioni normative, di seguito richiamate,

  • 54 del D.Lvo 28 agosto 2000 n. 274 " Disposizioni sulla competenza penale del Giudice di Pace, a norma dell'art. 14 delle legge 24 novembre 1999 n. 468 ";
  • legge 11 giugno 2004 145 "Modifiche al Codice Penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato";
  • 73, comma V bis del D.P.R. 309/90 così come modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272, convertito con legge 21 febbraio 2006 n. 49 "Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza e i finanziamenti per le prossime olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi";
  • decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiornato con la legge 29 luglio 2010 n. 120 - art. 186, comma 9 bis e 187 comma 8 bis " Disposizioni in materia di sicurezza stradale".

Il Giudice di Pace e il Giudice Monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti e Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

Considerato che

  • l'art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6, del citato Decreto -Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare c:on il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell' art. 54 del citato decreto legislativo;
  • con delibera di Giunta Comunale n. 78 del 23/09/2019 è stato disposto di rinnovare la convenzione in essere visto il giudizio positivo dell'esperienza svolta negli anni precedenti;

Si conviene e si stipula la presente convenzione tra

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, che interviene al presente atto nella persona del Presidente vicario del Tribunale di Bologna, Dott. Alberto Ziroldi,giusta delega di cui in premessa,

e

PUBBLICA ASSISTENZA MONTERENZIO ODV con sede in Monterenzio (Bo) – Via Idice n° 169/C , nella persona del Sig. Adriano Menetti, Presidente dell’Associazione,

Art. 1 - Attività da svolgere

La PUBBLICA ASSISTENZA MONTERENZIO ODV consente che n.3 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato, prestino all'interno della propria organizzazione la loro attività non retribuita in favore della collettività. L’Associazione si riserva di esprimere un parere preventivo sull’inserimento nel LPU dei singoli imputati, ammessi con ordinanza del Giudice alla messa alla prova, sulla base di considerazioni di opportunità connesse alla tipologia di reato e alle condizioni soggettive degli imputati stessi, tenuto conto della specificità della PUBBLICA ASSISTENZA MONTERENZIO ODV e della tipologia dei servizi erogati all’utenza e dei beni presenti nella struttura.

L'Ente specifica che presso le sue strutture, l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, avrà ad oggetto le prestazioni da svolgersi:

  • coadiuvare nel trasporto disabili e anziani,
  • coadiuvare nel trasporto pazienti,
  • ordino e ripristino della sede,
  • piccoli lavori di segreteria correlati all'uscita dei mezzi,
  • contatti con gli associati per la copertura dei turni di servizio sui mezzi dell'Associazione,
  • varie ed eventuali
  • ordino e ripristino dei mezzi (auto e ambulanze),

Per quest’ultima attività gli imputati saranno affiancati da un istruttore che fornirà anche informazioni tecniche di base relative all’utilizzo e alla manutenzione dei presidi sanitari presenti sulle ambulanze.

Si precisa che l’Associazione ha come scopo statutario il servizio di soccorso e trasporto infermi che viene svolto con le autoambulanze dopo che il personale volontario ha frequentato appositi corsi di formazione, pertanto gli imputati potranno effettuare servizio attivo sulle ambulanze solo dopo aver frequentato detti corsi di formazione.

Art. 2 - Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3 - Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L'Ente indica al Presidente del Tribunale i Sigg.ri Adriano Menetti (Presidente dell’Associazione) e la Sig.ra Catia Samaritani (Vicepresidente) quali persone incaricate di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni.

L'Ente si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o sostituzioni delle persone indicate.

Art. 4 - Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54 comma 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

L'Ente si impegna a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche -e di pronto soccorso alle stesse condizioni pratiche previste per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5 - Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6 - Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L'Ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al Giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l'art. 26 del decreto legislativo (ad es. se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove doveva svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuti di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro, le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7 - Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente.

Art. 8 – Relazione sull’applicazione della convenzione

L'Ente predispone semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale.

Art. 9 - Durata della convenzione

La presente convenzione avrà durata di due anni a decorrere dalla data della sottoscrizione. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all' art. 7 del Decreto Ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.

Bologna 07-03-2024

PUBBLICA ASSISTENZA MONTERENZIO ODV
Il Presidente – Adriano Menetti
Firmato digitalmente

TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Presidente vicario- Dott. Alberto Ziroldi
Firmato digitalmente