Convenzioni per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di BOLOGNA e la Pubblica Assistenza Città di Bologna Odv - 28 giugno 2023 - 30 luglio 2025
30 luglio 2025
TRIBUNALE DI BOLOGNA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DELL’ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N.67 E DELL’ART.1 DEL DECRETO MINISTERIALE N.67 E DELL’ART.1 DEL DECRETO MINISTERIALE 8 GIUGNO 2015 N.88 (LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ PER SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA) PERIODO 01.08.2023-31.07.2025
TRA
PUBBLICA ASSISTENZA CITTA’ DI BOLOGNA ODV con sede in Bologna – Via Scandellara n°54, nella persona del Presidente pro tempore Dott. Federico Panfili
E
IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, che interviene nel presente atto nella persona del Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, Dott. Alberto Ziroldi, giusta la delega conferita, come precisato in premessa
Premesso che
- La Legge 28/04/2017 n.67, pubblicata sulla G.U. n.100 in data 2 Maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 Maggio 2014 ha introdotto l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla
- Il nuovo istituto consente all’imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore ai quattro anni di reclusione – nonché per i delitti specificatamente individuati nell’art. 550 comma 2 c.p.p. – di richiedere la messa alla prova che consiste – anche – nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
- A norma dell’art.464 quater p.p. il Giudice dispone, su richiesta dell’imputato e con il programma di trattamento predisposto dalla UEPE competente per territorio, la messa alla prova con sospensione del processo;
- Tale istituto prevede condotte riparatorie, risarcitorie e l’affidamento del richiedente al servizio sociale ma soprattutto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità che consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, aziende sanitarie o presso Enti o Organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art.168 bis comma 3 c.p.);
- In data 8 giugno 2015 è stato emesso il regolamento del Ministero della Giustizia previsto dall’art. 8 della Legge n.67 del 2014 che disciplina il lavoro di pubblica utilità e stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1 comma 1 del Decreto Ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.
- Il predetto regolamento prevede che nelle convenzioni debbano essere specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti (art.2) e che comunque esse debbano rientrare nelle seguenti tipologie: per finalità sociali e socio sanitarie; per finalità di protezione civile; per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico; per la manutenzione e la fruizione di immobili e servizi pubblici, infine, inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.
- Il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni.
Considerato che
La PUBBLICA ASSISTENZA CITTA’ DI BOLOGNA ODV rientra tra gli Enti indicati nell’art.168 bis c.p. e dall’art.54 del decreto legislativo 274/00, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità
Si stipula la seguente convenzione
ART.1 – Attività da svolgere
La PUBBLICA ASSISTENZA CITTA’ DI BOLOGNA ODV consente che 30 imputati, ammessi con ordinanza pronunciata dal Giudice ex art.464quater c.c.p., alla messa alla prova con svolgimento del lavoro di pubblica utilità, prestino presso la propria struttura la loro attività non retribuita in favore della collettività. Tale numero è da intendersi quale presenza contemporanea di condannati assegnati dal Tribunale all’Associazione. L’Associazione si riserva di esprimere un parere preventivo sull’inserimento nel LPU dei singoli imputati, ammessi con ordinanza del Giudice alla messa alla prova, sulla base di considerazioni di opportunità connesse alla tipologia di reato e alle condizioni soggettive degli imputati stessi, tenuto conto della specificità della PUBBLICA ASSISTENZA CITTA’ DI BOLOGNA ODV e della tipologia dei servizi erogati all’utenza e dei beni presenti nella struttura. In conformità con quanto previsto dall’art, 1 del decreto ministeriale citato in premessa, l’Associazione specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni:
- trasporto disabili con automezzo (con iniziale affiancamento ad operatore per formazione sul campo relativa al funzionamento del mezzo)
- piccoli lavori di segreteria correlati all’uscita dei mezzi,
- contatti con gli associati per la copertura dei turni di servizio sui mezzi dell’associazione,
- pulizia sede e piccoli lavori di manutenzione,
- pulizia delle
Per tutte le attività gli imputati saranno affiancati da un istruttore o da un operatore esperto che fornirà anche informazioni tecniche di base relative all’utilizzo e alla manutenzione dei presidi sanitari presenti sulle ambulanze ed all’interno della sede.
Si precisa che l’Associazione ha come scopo statutario il servizio di soccorso e trasporto infermi che viene svolto con le autoambulanze dopo che il personale volontario ha frequentato appositi corsi di formazione, pertanto gli imputati non potranno, almeno in prima battuta, effettuare servizio attivo sulle ambulanze della scrivente per la mancanza di detta formazione
ART.2 – modalità di svolgimento
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dagli imputati in conformità con quanto disposto nell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova pronunciata dal Giudice e nella quale indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, con riferimento a quanto indicato all’art.1. L’articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto oltre che delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato anche delle esigenze del servizio.
ART.3 – Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
I soggetti indicati dall’art.3 del D.M. 8 Giugno 2015 di coordinare la prestazione lavorativa dell’imputato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni presso l’Associazione sono:
- Il Dott.Federico Panfili Presidente dell’Associazione, la Signora Moreschini Ombretta ed il Signor Fabrizio Romagnoli telefono 051535353 email: utilita@pacb.it
- I soggetti individuati dal Presidente per le attività da svolgere presso le strutture dell’Associazione con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo imputato affidato alla struttura e di impartire le relative istruzioni di provvedere alla trasmissione della documentazione inerente all’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato al Presidente cui compete la redazione della relazione finale e la trasmissione della medesima a UEPE di
La PUBBLICA ASSISTENZA CITTA’ DI BOLOGNA ODV si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.
La PUBBLICA ASSISTENZA CITTA’ DI BOLOGNA ODV cura l’inserimento degli imputati, previo accordo con gli stessi e con i singoli referenti di area, seguendo, di norma, conformemente alle esigenze organizzative interne e all’entità della pena, l’ordine di arrivo dei programmi di trattamento redatti da UEPE.
ART.4 – Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Associazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale degli imputati curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona conformemente a quanto dispone l’art.54 comma 2-3-4 del citato decreto legislativo.
Gli imputati impegnati in attività che richiedono l’uso dei dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, sono tenuti ad utilizzarli secondo le istruzioni fornite dall’Associazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
La Pubblica Assistenza Città di Bologna ODV si impegna a che gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per i Volontari dell’Associazione, ove tali servizi siano già predisposti.
ART.5 – Divieto di retribuzione - Assicurazioni
E’ fatto divieto alla Pubblica Assistenza Città di Bologna ODV di corrispondere agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta, così come previsto dal Decreto Ministeriale della Giustizia n. 88/2015, trattandosi di espletamento dell’attività riparativa svolta dagli affidati in prova.
Sono obbligatori e sono a carico della Associazione gli adempimenti verso Inail per la copertura assicurativa dei messi in prova. L’ assicurazione degli imputati contro gli infortuni e le malattie professionali è a carico del Fondo di cui all’art. 1. Comma 312, Legge 208/2015 ai soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità (art.1, comma 86, legge 232/2016).
La Pubblica Assistenza Città di Bologna ODV garantisce la copertura della responsabilità civile verso terzi dei lavoratori di pubblica utilità, nelle forme previste dalla Legge.
ART.6 – verifiche e relazione sul lavoro svolto
La Pubblica Assistenza Città di Bologna ODV ha l’obbligo di comunicare quanto prima a UEPE le eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell’imputato (ad esempio: se l’imputato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato ecc…) e che possono comportare la revoca della messa alla prova ex art.186 quater c.p.
Al termine dell’esecuzione della pena il Presidente ai sensi dell’Art. 3 della convenzione, dovrà redigere una relazione del lavoro oggetto di messa alla prova (da inviare a UEPE che ha predisposto il programma di trattamento, nel quale si inserisce la prestazione di lavoro gratuito) e che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dall’imputato.
- I soggetti incaricati ai sensi dell’Art.3 n.2 della Convenzione dovranno coordinare le prestazioni lavorative degli imputati ed impartire loro le relative istruzioni, fornendo rendicontazione delle presenze giornaliere al Presidente.
ART.7 – Risoluzione della Convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di Legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Associazione.
ART.8 – Durata della Convenzione
La Convenzione avrà la durata di anni 2 (due), a decorrere dal 1 Agosto 2023 e fino al 31 Luglio 2025, anche a titolo di ratifica di attività svolte in corso di formalizzazione degli atti. Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’Art.7 del Decreto Ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali per la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia.
ART.9 – Imposta di Bollo e registrazione
La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’Art,10 del D.P.R . 26/04/1986 n.131 – TARIFFE – parte seconda.
Le spese di registrazione saranno a carico della parte che la richiede o che con il proprio comportamento ne avrà resa obbligatoria la registrazione. La presente Convenzione è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art.27-bis, tabella allegato B) al D.P.R. 642/72 e art.17 del D. Lgs. N.460/1997.
Bologna, 28/06/23
PUBBLICA ASSISTENZA CITTA’ DI BOLOGNA ODV
Il Presidente
Dott. Federico Panfili
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Presidente Vicario
Dott. Alberto Ziroldi
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DELL’ART. 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL’ART. 2 COMMA 1 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001. PERIODO DAL 01.08.2025 AL 31.07.2027.
TRA
PUBBLICA ASSISTENZA CITTA’ DI BOLOGNA ODV con sede in Bologna – Via Scandellara n°54, nella persona del Presidente pro tempore Dott. Federico Panfili
E
IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, che interviene nel presente atto nella persona Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, Dott. Alberto Ziroldi, giusta la delega conferita, come precisato in premessa
Premesso che
- A norma dell’art.54 del D.Lgs. 28 Agosto 2000 n° 274, richiamato dall’art.165 c.p., così come modificato dalla legge 11 Giugno 2004 n°145, dall’art.73 comma 5 bis, del D.P.R. 309/90, così come modificato dal D.L. 30.12.2005 n° 272, convertito con legge 21.02.2006 n°49, nonché dall’art. 186 del Codice della Strada, così come modificato dalla legge 29 Luglio 2010 n°120 e dal Decreto 31 Dicembre 2020 (GU Serie Generale n.323 del 31/12/2020), il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato o se l’imputato non si oppone, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed Organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato;
- L’art.2 comma 1 del decreto ministeriale 26 Marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita, in favore della collettività, è svolta sulla base di Convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1, del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- Il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni e il Presidente del Tribunale di Bologna ha delegato con decreto n. 56 (n. 175 provv.) del 10 luglio 2025 il Presidente Vicario Dott. Alberto Ziroldi alla gestione di tutta l’attività relativa alle convenzioni con Enti e Associazioni in materia penale.
- La Pubblica Assistenza Città di Bologna ODV si è resa disponibile a proseguire il rapporto convenzionale in essere fino al 31 luglio 2025 per lo svolgimento di attività non retribuita, in favore della collettività ai sensi ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 e dell’art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, definendo l’oggetto della presente convenzione limitatamente alla guida sotto l’influenza dell’alcool, ex art. 186 c.d.s..
Considerato che
La Pubblica Assistenza Città di Bologna ODV rientra tra gli Enti indicati dall’art.54 del decreto legislativo 274/00, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità
Si stipula la seguente convenzione
ART.1 – Attività da svolgere
La Pubblica Assistenza Città di Bologna ODV consente che 30 imputati, condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 54, del citato Decreto Legislativo 274/2000, prestino presso la propria struttura la loro attività non retribuita in favore della collettività. Tale numero è da intendersi quale presenza contemporanea di condannati assegnati dal Tribunale all’Associazione. L’Associazione si riserva di esprimere un parere preventivo sull’inserimento nel LPU dei singoli imputati, previo colloquio conoscitivo, sulla base di valutazioni di opportunità, in relazione alle condizioni soggettive degli imputati stessi, tenuto conto della specificità della Pubblica Assistenza Città di Bologna ODV e della tipologia dei servizi erogati all’utenza e dei beni presenti nella struttura. In conformità con quanto previsto dall’art, 1 del decreto ministeriale citato in premessa, l’Associazione specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni:
- trasporto disabili con automezzo (con iniziale affiancamento ad operatore per formazione sul campo relativa al funzionamento del mezzo)
- piccoli lavori di segreteria correlati all’uscita dei mezzi,
- contatti con gli associati per la copertura dei turni di servizio sui mezzi dell’associazione,
- pulizia sede e piccoli lavori di manutenzione,
- pulizia delle ambulanze.
Per tutte le attività gli imputati saranno affiancati da un istruttore o da un operatore esperto che fornirà anche informazioni tecniche di base relative all’utilizzo e alla manutenzione dei presidi sanitari presenti sulle ambulanze ed all’interno della sede.
Si precisa che l’Associazione ha come scopo statutario il servizio di soccorso e trasporto infermi che viene svolto con le autoambulanze dopo che il personale volontario ha frequentato appositi corsi di formazione, pertanto i condannati non potranno, almeno in prima battuta, effettuare servizio attivo sulle ambulanze della scrivente per la mancanza di detta formazione
ART.2 – Modalità di svolgimento
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dagli imputati in conformità con quanto disposto nella sentenza/decreto penale di condanna, nel quale il giudice, a norma dell’art. 33 comma 2 del citato decreto legislativo 274/2000, stabilisce la durata del lavoro di pubblica utilità ed eventuali specifiche indicazioni.
ART.3 – Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
I soggetti indicati dall’art.3 del D.M. 8 Giugno 2015 di coordinare la prestazione lavorativa dell’imputato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni presso l’Associazione sono:
- Il Dott. Federico Panfili Presidente dell’Associazione, la Signora Moreschini Ombretta ed il Signor Fabrizio Romagnoli telefono 051535353 e-mail: utilita@pacb.it
- I soggetti individuati dal Presidente per le attività da svolgere presso le strutture dell’Associazione con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo condannato affidato alla struttura e di impartire le relative istruzioni di provvedere alla trasmissione della documentazione inerente all’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato al Presidente cui compete la redazione della relazione finale e la trasmissione della medesima.
La Pubblica Assistenza Città di Bologna ODV si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.
La Pubblica Assistenza Città di Bologna ODV cura l’inserimento dei lavoratori di pubblica utilità, previo accordo con gli stessi e con i singoli referenti di area, seguendo, di norma, conformemente alle esigenze organizzative interne e all’entità della pena, l’ordine di arrivo delle sentenze.
ART.4 – Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Associazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale degli imputati curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona conformemente a quanto dispone l’art.54 comma 2-3-4 del citato decreto legislativo.
I condannati impegnati in attività che richiedono l’uso dei dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, sono tenuti ad utilizzarli secondo le istruzioni fornite dall’Associazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
La Pubblica Assistenza Città di Bologna ODV si impegna a che gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per i Volontari dell’Associazione, ove tali servizi siano già predisposti.
ART.5 – Divieto di retribuzione assicurazioni
E’ fatto divieto alla Pubblica Assistenza Città di Bologna ODV di corrispondere agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
Sono obbligatori e sono a carico della Associazione gli adempimenti verso Inail per la copertura assicurativa dei lavoratori di pubblica utilità. L’ assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali è a carico del Fondo di cui all’art. 1. Comma 312, Legge 208/2015 ai soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità (art.1, comma 86, legge 232/2016).
La Pubblica Assistenza Città di Bologna ODV garantisce la copertura della responsabilità civile verso terzi dei lavoratori di pubblica utilità, nelle forme previste dalla Legge.
ART.6 – Verifiche e relazione sul lavoro svolto
La Pubblica Assistenza Città di Bologna ODV ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al Giudice le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del decreto legislativo 274/2000, (ad esempio: se l’imputato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità, lo abbandona , si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, il mancato rispetto dei regolamenti e delle norme impartitegli).
Al termine dell’esecuzione della pena il Presidente ai sensi dell’Art.3 della convenzione dovrà redigere una relazione del lavoro oggetto del lavoro di pubblica utilità da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dal condannato.
I soggetti incaricati ai sensi dell’Art.3 n.2 della Convenzione dovranno coordinare le prestazioni lavorative degli imputati ed impartire loro le relative istruzioni, fornendo rendicontazione delle presenze giornaliere al Presidente.
ART.7 – Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di Legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Associazione.
ART.8 – Durata della convenzione
La Convenzione avrà la durata di anni 2 (due), a decorrere dal 1 Agosto 2025 fino al 31 Luglio 2027, anche a titolo di ratifica di attività svolte in corso di formalizzazione degli atti. Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’Art.7 del Decreto Ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali per la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia.
ART.9 – Imposta di bollo e registrazione
La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’Art,10 del D.P.R. 26/04/1986 n.131 – TARIFFE – parte seconda.
Le spese di registrazione saranno a carico della parte che la richiede o che con il proprio comportamento ne avrà resa obbligatoria la registrazione. La presente Convenzione è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art.27-bis, tabella allegato B) al D.P.R. 642/72 e art.17 del D. Lgs. N.460/1997.
Bologna, 30-07-2025
PUBBLICA ASSISTENZA CITTA’ DI BOLOGNA ODV
Il Presidente
Dott. Federico Panfili
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Presidente Vicario
Dott. Alberto Ziroldi
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI
DELL’ART. 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 2000 N. 274
E DELL’ART. 2 COMMA 1 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001,
DELL’ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N.67
E DELL’ART.1 DEL DECRETO MINISTERIALE N.67
E DELL’ART.1 DEL DECRETO MINISTERIALE 8 GIUGNO 2015 N.88 (LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ PER SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA)
PERIODO 01.08.2025-31.07.2027
TRA
Pubblica Assistenza Città di Bologna ODV con sede in Bologna – Via Scandellara n°54, nella persona del Presidente pro tempore Dott. Federico Panfili
E
IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, che interviene nel presente atto nella persona del Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, Dott. Alberto Ziroldi, giusta la delega conferita, come precisato in premessa
Premesso che
- A norma dell’art. 54 del D.Lgs. 28 Agosto 2000 n° 274, richiamato dall’art.165 c.p., così come modificato dalla legge 11 Giugno 2004 n°145, dall’art.73 comma 5 bis, del D.P.R. 309/90, così come modificato dal D.L. 30.12.2005 n° 272, convertito con legge 21.02.2006 n°49, nonché dall’art. 186 del Codice della Strada, così come modificato dalla legge 29 Luglio 2010 n°120 e dal Decreto 31 Dicembre 2020 (GU Serie Generale n.323 del 31/12/2020), il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato o se l’imputato non si oppone, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed Organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato;
- L’art.2 comma 1 del decreto ministeriale 26 Marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita, in favore della collettività, è svolta sulla base di Convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1, del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- La Legge 28/04/2017 n.67, pubblicata sulla G.U. n.100 in data 2 Maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 Maggio 2014 ha introdotto l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova.
- Il nuovo istituto consente all’imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore ai quattro anni di reclusione – nonché per i delitti specificatamente individuati nell’art. 550 comma 2 c.p.p. – di richiedere la messa alla prova che consiste – anche – nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
- A norma dell’art.464 quaterp.p. il Giudice dispone, su richiesta dell’imputato e con il programma di trattamento predisposto dalla UEPE competente per territorio, la messa alla prova con sospensione del processo;
- Tale istituto prevede condotte riparatorie, risarcitorie e l’affidamento del richiedente al servizio sociale ma soprattutto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità che consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, aziende sanitarie o presso Enti o Organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art.168 bis comma 3 c.p.);
- In data 8 giugno 2015 è stato emesso il regolamento del Ministero della Giustizia previsto dall’art. 8 della Legge n.67 del 2014 che disciplina il lavoro di pubblica utilità e stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1 comma 1 del Decreto Ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.
- Il predetto regolamento prevede che nelle convenzioni debbano essere specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti (art.2) e che comunque esse debbano rientrare nelle seguenti tipologie: per finalità sociali e socio sanitarie; per finalità di protezione civile; per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico; per la manutenzione e la fruizione di immobili e servizi pubblici, infine, inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.
- Il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni e il Presidente del Tribunale di Bologna ha delegato con decreto n. 56 (n. 175 provv.) del 10 luglio 2025 il Presidente Vicario Dott. Alberto Ziroldi alla gestione di tutta l’attività relativa alle convenzioni con Enti e Associazioni in materia penale.
- la Pubblica Assistenza Città di Bologna ODV, si è resa disponibile a proseguire il rapporto convenzionale in essere fino al 31 luglio 2025, definendo l’oggetto della presente convenzione con esclusione del reato di cui all’art. 73 e seguenti del D.P.R. 309/90 in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Considerato che
La Pubblica Assistenza Città di Bologna ODV rientra tra gli Enti indicati nell’art.168 bis c.p. e dall’art.54 del decreto legislativo 274/00, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità
Si stipula la seguente convenzione
ART. 1 – Attività da svolgere
La Pubblica Assistenza Città di Bologna ODV consente che:
- 30 imputati, ammessi con ordinanza pronunciata dal Giudice ex art.464 quater c.p., alla messa alla prova;
- 30 imputati con svolgimento del lavoro di pubblica utilità a seguito di condanne per il reato di cui all’art. 186 del Codice della Strada, così come modificato dalla legge 29 Luglio 2010 n°120 e dal Decreto 31 Dicembre 2020 (GU Serie Generale n.323 del 31/12/2020),
prestino presso la propria struttura la loro attività non retribuita in favore della collettività. Tale numero è da intendersi quale presenza contemporanea di condannati o imputati assegnati dal Tribunale all’Associazione. L’Associazione si riserva di esprimere un parere preventivo sull’inserimento nel LPU dei singoli imputati, ammessi con ordinanza del Giudice alla messa alla prova, sulla base di considerazioni di opportunità connesse alla tipologia di reato e alle condizioni soggettive degli imputati stessi, tenuto conto della specificità della Pubblica Assistenza Città di Bologna ODV e della tipologia dei servizi erogati all’utenza e dei beni presenti nella struttura. In conformità con quanto previsto dall’art, 1 del decreto ministeriale citato in premessa, l’Associazione specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni:
- trasporto disabili con automezzo (con iniziale affiancamento ad operatore per formazione sul campo relativa al funzionamento del mezzo)
- piccoli lavori di segreteria correlati all’uscita dei mezzi,
- contatti con gli associati per la copertura dei turni di servizio sui mezzi dell’associazione,
- pulizia sede e piccoli lavori di manutenzione,
- pulizia delle ambulanze.
Per tutte le attività gli imputati saranno affiancati da un istruttore o da un operatore esperto che fornirà anche informazioni tecniche di base relative all’utilizzo e alla manutenzione dei presidi sanitari presenti sulle ambulanze ed all’interno della sede.
Si precisa che l’Associazione ha come scopo statutario il servizio di soccorso e trasporto infermi che viene svolto con le autoambulanze dopo che il personale volontario ha frequentato appositi corsi di formazione, pertanto gli imputati non potranno, almeno in prima battuta, effettuare servizio attivo sulle ambulanze della scrivente per la mancanza di detta formazione
ART. 2 – Modalità di svolgimento
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dagli imputati in conformità con quanto disposto nell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova pronunciata dal Giudice e nella quale indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, con riferimento a quanto indicato all’art.1. L’articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto oltre che delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato anche delle esigenze del servizio.
ART. 3 – Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
I soggetti indicati dall’art.3 del D.M. 8 Giugno 2015 di coordinare la prestazione lavorativa dell’imputato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni presso l’Associazione sono:
- Il Dott. Federico Panfili Presidente dell’Associazione, la Signora Moreschini Ombretta ed il Signor Fabrizio Romagnoli telefono 051535353 e-mail: utilita@pacb.it
- I soggetti individuati dal Presidente per le attività da svolgere presso le strutture dell’Associazione con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo imputato affidato alla struttura e di impartire le relative istruzioni di provvedere alla trasmissione della documentazione inerente all’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato al Presidente cui compete la redazione della relazione finale e la trasmissione della medesima a UEPE di Bologna.
La Pubblica Assistenza Città di Bologna ODV si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.
La Pubblica Assistenza Città di Bologna ODV cura l’inserimento degli imputati, previo accordo con gli stessi e con i singoli referenti di area, seguendo, di norma, conformemente alle esigenze organizzative interne e all’entità della pena, l’ordine di arrivo dei programmi di trattamento redatti da UEPE.
ART. 4 – Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Associazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale degli imputati curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona conformemente a quanto dispone l’art.54 comma 2-3-4 del citato decreto legislativo.
Gli imputati impegnati in attività che richiedono l’uso dei dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, sono tenuti ad utilizzarli secondo le istruzioni fornite dall’Associazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
La Pubblica Assistenza Città di Bologna ODV si impegna a che gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per i Volontari dell’Associazione, ove tali servizi siano già predisposti.
ART. 5 – Divieto di retribuzione assicurazioni
E’ fatto divieto alla Pubblica Assistenza Città di Bologna ODV di corrispondere agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta, così come previsto dal Decreto Ministeriale della Giustizia n. 88/2015, trattandosi di espletamento dell’attività riparativa svolta dagli affidati in prova.
Sono obbligatori e sono a carico della Associazione gli adempimenti verso Inail per la copertura assicurativa dei messi in prova. L’assicurazione degli imputati contro gli infortuni e le malattie professionali è a carico del Fondo di cui all’art. 1. Comma 312, Legge 208/2015 ai soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità (art.1, comma 86, legge 232/2016).
La Pubblica Assistenza Città di Bologna ODV garantisce la copertura della responsabilità civile verso terzi dei lavoratori di pubblica utilità, nelle forme previste dalla Legge.
ART. 6 – Verifiche e relazione sul lavoro svolto
La Pubblica Assistenza Città di Bologna ODV ha l’obbligo di comunicare quanto prima a UEPE le eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell’imputato (ad esempio: se l’imputato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità, lo abbandona, si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, non rispetta i regolamenti e le norme impartitegli) e che possono comportare la revoca della messa alla prova ex art.186 quater c.p.
Al termine dell’esecuzione della pena il Presidente ai sensi dell’Art.3 della convenzione dovrà redigere una relazione del lavoro oggetto di messa alla prova (da inviare a UEPE che ha predisposto il programma di trattamento, nel quale si inserisce la prestazione di lavoro gratuito) e che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dall’imputato.
I soggetti incaricati ai sensi dell’Art. 3 n. 2 della Convenzione dovranno coordinare le prestazioni lavorative degli imputati ed impartire loro le relative istruzioni, fornendo rendicontazione delle presenze giornaliere al Presidente.
ART. 7 – Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di Legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Associazione.
ART. 8 – Durata della convenzione
La Convenzione avrà la durata di anni 2 (due), a decorrere dal 1° agosto 2025 e fino al 31 Luglio 2027, anche a titolo di ratifica di attività svolte in corso di formalizzazione degli atti. Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’Art.7 del Decreto Ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali per la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia.
ART. 9 – Imposta di bollo e registrazione
La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’Art.10 del D.P.R. 26/04/1986 n.131 – TARIFFE – parte seconda.
Le spese di registrazione saranno a carico della parte che la richiede o che con il proprio comportamento ne avrà resa obbligatoria la registrazione. La presente Convenzione è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art.27-bis, tabella allegato B) al D.P.R. 642/72 e art.17 del D. Lgs. N.460/1997.
Bologna, 30 luglio 2025
PUBBLICA ASSISTENZA CITTA’ DI BOLOGNA ODV
Il Presidente
Dott. Federico Panfili
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Presidente Vicario
Dott. Alberto Ziroldi