Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di TRAPANI e la P.A. Paceco Soccorso onlus - 5 ottobre 2020

5 ottobre 2020

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI

Presidenza

E

P.A. PACECO SOCCORSO ONLUS

ACCORDO

per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001

Premesso

  • che fra il Tribunale Ordinario di Trapani e l’U.E.P.E. di Trapani è stato sottoscritto un accordo quadro per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del decreto Ministeriale 26 marzo 2001, in data 16 marzo 2012;
  • che, ai sensi di tale accordo, l’U.E.P.E. fra l’altro si è impegnato a favorire l’attuazione delle norme sul lavoro di pubblica utilità, incentivando enti, cooperative sociali e organizzazioni di volontariato ad aderire a tale iniziativa;
  • che a norma dell’art. 54 del D.L. vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell’art. 224bis del D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e – in applicazione della legge 11 giugno 2004 n .145 e dell’art. 73 comma V bis del D.P.R. 309 del 1990 e degli Artt. 186 e 187 del D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) - il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • che l’art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16 luglio 2001;

considerato

che la P.A. PACECO SOCCORSO ONLUS con sede legale in Trapani, Via Guarrato n.15, qui rappresentata da Di Maggio Rosanna, nata a XXX il XXX e residente in XXX nella via XXX, è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate

si conviene

quanto segue tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Dott.ssa Daniela Troja, Presidente di Sezione, giusta delega del Presidente del Tribunale di Trapani di cui in premessa e la P.A. PACECO SOCCORSO ONLUS, come sopra identificata e rappresentata

CONVENZIONE

ART. 1
Attività da svolgere

La P.A. PACECO SOCCORSO ONLUS in premessa precisata consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell’ambito della propria struttura organizzativa.

La P.A. PACECO SOCCORSO ONLUS specifica che presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  1. di cui alla scheda allegata.

ART.2
Modalità di svolgimento

L’attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L’attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all’operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

ART. 3
Coordinatori delle prestazioni

La P.A. PACECO SOCCORSO ONLUS che consente alla prestazione dell’attività non retribuita, individua, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, nel proprio legale rappresentante la persona incaricata di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

La P.A. PACECO SOCCORSO ONLUS per il tramite del suddetto legale rappresentante incaricato di coordinare le prestazioni individua un operatore che, sulla scorta di incarico, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze all’U.E.P.E. e al giudice e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

La P.A. PACECO SOCCORSO ONLUS si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati, di coordinare l’attuazione della presente convenzione.

ART. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la P.A. PACECO SOCCORSO ONLUS si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54 commi 2 e ss del citato Decreto Legislativo.

La P.A. PACECO SOCCORSO ONLUS si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.

ART. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto alla P.A. PACECO SOCCORSO ONLUS corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l’attività da essi svolta.

È obbligatoria l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Gli oneri per tale copertura assicurativa sono a carico della P.A. PACECO SOCCORSO ONLUS.

ART. 6
Violazione degli obblighi

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l’obbligo di comunicare senza ritardo all’U.E.P.E. ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo quanto previsto dalla normativa citata in premessa.

ART. 7
Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare all’U.E.P.E. e al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 8
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’associazione

ART. 9
Relazione sull’applicazione della convenzione

La P.A. PACECO SOCCORSO ONLUS d’intesa con l’U.E.P.E. di Trapani, predispone semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale.

ART. 10
Durata dell’accordo

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata triennale, rinnovabile tacitamente, salvo revoca comunicata per iscritto entro il termine di scadenza.

Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere incluso nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generali affari penali.

Trapani, 05/10/2020

Per il Tribunale di Trapani
Il Presidente di Sezione Delegato
Daniela Troja

Per la P.A. PACECO SOCCORSO ONLUS
Il Legale rappresentante
Rosanna Di Maggio
 

CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE ORDINARIO Dl TRAPANI
PER L'APPLICAZIONE DEL LAVORO Dl PUBBLICA UTILITA' 
Al SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Allegato TECNICO PER LA DISCIPLINA Dl APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

ENTE SOTTOSCRITTORE

Ragione Sociale: P.A. Paceco Soccorso ONLUS

Sede Legale: Via Guarrato,15 - Trapani

Codice Fiscale: 93039210815

Rappresentante legale: Di Maggio Rosanna

CONDIZIONI Dl IMPIEGO

Sede di impiego lavoratori di pubblica utilità:

(Sede operativa) VIA IGNAZIO POMA ang. VIA LIDO DI VENERE c/Uff. Com. Casa Santa Erice

Numero massimo di lavoratori impiegabili contemporaneamente: 3

Orario di lavoro previsto: 8.00 – 20.00

di giorni lavorativi per settimana: tutti

Giorno di riposo: domenica (da concordare)

Mansioni prevalenti: approntamento posto medico avanzato - Logistica