Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di TRAPANI e il Comune di Mazara del Vallo - 18 marzo 2024

18 marzo 2024

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

TRA

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI

E

IL COMUNE DI MAZARA DEL VALLO

PREMESSO

  • che in data 14 maggio 2014, fra il Tribunale Ordinario di Trapani e l'U.E.P.E. di Trapani, è stato sottoscritto un accordo quadro per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001;
  • che ai sensi di tale accordo l'U.E.P.E. fra l'alto si è impegnato a favorire l'attuazione delle norme sul lavoro di pubblica utilità incentivando enti, cooperative sociali ed organizzazioni di volontariato ad aderire a tale iniziativa;
  • che in data 04/03/2024, fra l'U.E.P.E. di Trapani e il Comune di Mazara del Vallo, giusto atto di M. n. 7 del 19/01/2024 di autorizzazione alla sottoscrizione, è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa "Per l'inclusione Sociale di Persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria";
  • che a norma dell'art. 54 del Lvo 28 Agosto 2000 n. 274 e dell'art. 224Bis del D. Lgs n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Cadice della Strada) il Giudice di Pace e, in applicazione della Legge 11 Giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 coma V bis del D.P.R. 309 del 1990 e degli artt. 186 e 187 del D.Lgs n. 285 del 30.04.1992, il Giudice Monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • che l'art. 2 comma 1 del D.M. 26 Marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’ attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 comma 1 del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che il Ministro della Giustizia, con atto del 16 luglio 2001, ha delegato Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

CONSIDERATO

  • che il Comune di Mazara del Vallo con sede in Mazara del Vallo Via Carmine 3 - C.F. 82001410818, qui rappresentato Dott. Antonino Ingargiola quale Vicario del V° Settore Servizi alla Persona, Sport e P.I, giusta deliberazione Giuntale n. 52 del 15/03/2024 di approvazione della Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, è disponibile ad accogliere lavoratori alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate;

SI CONVIENE

quanto segue tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Giudice Dr.ssa Daniela Troja, nella qualità di Presidente F.F. del Tribunale di Trapani, giusta delega di cui in premessa e il Comune di Mazara del Vallo come sopra identificato e rappresentato.

CONVENZIONE

Art.1
Attività da svolgere e numero soggetti beneficiari

II Comune di Mazara del Vallo, in premessa precisato, consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa.

II Comune di Mazara del Vallo determina in nr. 08 i soggetti ammessi contemporaneamente alla pena sostitutiva del Lavoro di Pubblica Utilità presso le diverse strutture/settori dell'Ente, in virtù dei Protocolli e Convenzioni già sottoscritti.

II Comune di Mazara del Vallo specifica che presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le prestazioni:

  1. di cui alla scheda allegata contrassegnata "A".

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del D. Lvo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa e svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo e organizzativo.

Tenuto conto che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere "attività non retribuita" le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

Art.3
Coordinatori delle prestazioni

II Comune di Mazara del Vallo che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.M. 26 Marzo 2001, nel Dirigente del Settore V° Servizi alla persona, sport e pubblica istruzione" il soggetto incaricato di coordinare l'inserimento dei soggetti nei diversi settori dell'ente.

II Comune di Mazara del Vallo per il tramite dei Dirigenti di settore, incaricati di coordinare le prestazioni, individuano all'interno un operatore che, sulla scorta dell'incarico, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi di pertinenza, mantenendo i rapporti con il soggetto coordinatore segnalando eventuali inadempienze all'U.E.P.E. e al giudice e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

Il Comune di Mazara del Vallo si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati di coordinare l'attuazione della presente convenzione.

Art. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità il Comune di Mazara del Vallo si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona conformemente a quanto dispone l'art. 54 comma 2 del D.L.vo 28 Agosto 2000.

Il Comune di Mazara del Vallo si impegna altresì che i condannati possano usufruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.

Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

E' fatto divieto al Comune di Mazara del Vallo di corrispondere ai condannati una retribuzione in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Gli oneri per tale copertura assicurativa sono a carico del Comune di Mazara del Vallo.

Art. 6
Violazione degli obblighi

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo all'U.E.P.E. ed al giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo quanto previsto dalla normativa citata in premessa.

Art. 7
Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione da inviare all'U.E.P.E. e al giudice che ha applicato la sanzione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. Unita­ mente alla relazione andrà trasmesso il registro delle presenze.

Art. 8
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o de! Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

Art. 9
Relazione sull'applicazione della convenzione

Il Comune di Mazara de! Vallo, d'intesa con l'U.E.P.E. di Trapani, predispone semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione da comunicare al Presidente del Tribunale.

Art. 10
Durata dell'accordo

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata annuale rinnovabile tacitamente di anno in anno salvo revoca comunicata per iscritto entro il termine di scadenza.

Copia del presente accordo viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere incluso nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale Affari Penali.

Trapani lì, 18 marzo 2024

Per il Tribunale di Trapani
Il Presidente f.f.
Daniela Troja

Per il Comune di Mazara del Vallo
Il Vicario del V° Settore Servizi alla Persona, Sport e P.I.
Antonino Ingargiola

Alleg. “A”

CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE ORDINARIO Dl TRAPANI
PER L'APPLICAZIONE DEL LAVORO Dl PUBBLICA UTILITA'
Al SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Allegato TECNICO PER LA DISCIPLINA Dl APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

ENTE SOTTOSCRITTORE

  • Ragione Sociale: Comune di Mazara del Vallo
  • Sede Legale: Via Carmine 3
  • Codice Fiscale: 82001410818
  • Rappresentante legale: Quinci Salvatore Sindaco pro-tempore
  • Delegato alla sottoscrizione della convenzione: il Dirigente del Settore V° Settore
  • CONDIZIONI Dl IMPIEGO
  • Sede di impiego lavoratori di pubblica utilità: i Settori Comunali (quali a titolo non esaustivo gli uffici del Cimitero Comunale, degli Impianti Sportivi del Pubblico, dei Servizi Manutentivi, dei Musei/Teatro/Collegio Gesuiti, della Biblioteca ecc.).

Numero massimo di lavoratori impiegabili contemporaneamente: 8 (otto) unità

Numero di giorni lavorativi per settimana:

  • dal lunedì al venerdì (cinque mattine e due pomeriggi): tutti i settori
  • il sabato: i Musei/ Teatro/Collegio Gesuiti. il Cimitero Comunale
  • la domenica: i Musei/Teatro/Collegio Gesuiti
  • il lunedì: Musei Teatro - Chiusura

Orario di lavoro previsto:

  • dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14.00 e dalle ore15.00 alle 18.00 tutti i settori
  • da martedì alla domenica dalle ore 08.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00 i Musei/Teatro/Collegio Gesuiti. il Cimitero Comunale
  • la domenica: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00 (Collegio Gesuiti)
  • il sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00 - il Cimitero Comunale

Mansioni prevalenti:

Attività di manutenzione ordinaria Verde Pubblico - Pulizie Uffici - Affiancamento al personale comunale.

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI

lavori di pubblica utilità nei casi di messa alla prova (artt. 168-bis c.p; art. 464-bis c.p.p. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88)

TRA

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI

E

IL COMUNE DI MAZARA DEL VALLO

Premesso che:

  • nei casi previsti dall'art. 168 bis del Codice Penale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penate esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
  • ai sensi dell'168 bis, comma 3,del codice penale, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso Enti o organizzazioni anche interazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
  • in data 8 giugno 2015, è stato emesso il Regolamento del Ministro della Giustizia previsto dall’art. 8 della legge n.67 del 2014, che disciplina il lavoro di pubblica utilità e stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art.1, comma 1 del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • il predetto Regolamento prevede che nelle convenzioni debbano essere specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti, in relazione ad una o più delle seguenti tipologie di prestazioni di lavoro: per finalità sociali e socio-sanitarie; di protezione civile; per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale; la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico; la manutenzione e fruizione degli immobili e servizi pubblici (con esclusione degli immobili utilizzati dalle Forze annate o dalle Forze di Polizia); inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;
  • il Ministro della Giustizia, con provvedimento in 9 luglio 2015, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • l'Ente firmatario della presene convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

Tutto ciò premesso,

TRA

il Ministero della Giustizia, per il quale interviene al presente atto il Tribunale di Trapani (di seguito “Tribunale”), nella persona del Presidente F.F. Giudice Dott.ssa Daniela Troja domiciliata per la carica presso il Palazzo di Giustizia, in Trapani via XXX Gennaio

E

il Comune di Mazara del Vallo con sede in Mazara del Vallo Via Carmine 3 - C.F. 82001410818, qui rappresentato dal Dott. Antonino Ingargiola quale Vicario del V° Settore Servizi alla Persona, Sport e P.I., giusta deliberazione Giuntale n. 54 del 18/03/2024 di approvazione della Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, è disponibile ad accogliere lavoratori alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n. 8 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis Codice Penale.

Il detto numero dovrà essere considerato quale numero massimo, comprensivo dei soggetti destinati a lavori di pubblica utilità in virtù della eventuale concomitante convenzione ai sensi del D.M. 26 marzo 2001. accoglibili in virtù di tutte le Convenzioni e Protocolli già sottoscritti.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono le strutture dell’Ente dislocate sul territorio, come da comunicazione relativa a ciascun soggetto che sarà effettuata dall’Ente medesimo.

L'ente informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio dei soggetti al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 2 del Decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto prestazioni di lavoro riferiti alle attività, di alcune aree dei settori e servizi di cui si riportano a titolo non esaustivo le tipologie di seguito segnate:

  • manutenzione ordinaria del Verde Pubblico, delle aree del Cimitero Comunale, degli Impianti Sportivi, di Pulizia Uffici, di Custodia di Musei/Teatri, Biblioteca ed affiancamento al personale comunale.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni alla Cancelleria del Tribunale e all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall’ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L’articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato.

La prestazione, inoltre, è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art 54, commi 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo.

L’Ente si impegna altresì a che gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei prestatori di lavoro, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sotto porre all’approvazione del Giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità dei soggetti ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art.4

L’Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle nonne in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, nonché a porre a suo carico le formalità di legge per l’inserimento lavorativo dell’imputato.

E’ obbligatoria ed è a carico dell’Ente l’assicurazione degli imputati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L’Ente individua nel Dirigente del Settore V° “Servizi alla persona, sport e pubblica istruzione” la persona incaricata di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei soggetti ammessi alle prestazioni di lavoro di pubblica utilità.

L’Ente per il tramite dei Dirigenti di settore, incaricati di coordinare le prestazioni, individua all’interno un operatore che, sulla scorta dell’incarico, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi di pertinenza, mantenendo i rapporti con il soggetto coordinatore.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale e all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna le eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati, nonché le sedi e le strutture presso cui verranno effettuate le prestazioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, al Tribunale e all’ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricato del procedimento, l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dell'art 3, comma 6 del Decreto Ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 464- quinquies del codice di procedura penale

L'Ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di nonna, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre. L'ufficio di Esecuzione Penale Esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della presente convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi del soggetto ammesso alle prestazioni, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che assicura le comunicazioni all'Autorità Giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1998. n. 271.

In particolare, i soggetti incaricati di coordinare le prestazioni lavorative dei prestatori di lavoro di pubblica utilità e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dall’imputato.

L’Ente riferirà al Tribunale, nel più breve tempo possibile, il rifiuto di prestare attività lavorativa o le violazioni eventualmente riscontrate.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o dal Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.

L’ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere della data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Segreteria del Tribunale, per essere inclusa nell’Elenco degli Enti convenzionati, al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero, alle Cancellerie Penali del Tribunale e dell’Ufficio del Giudice di Pace di Trapani, all’U.E.P.E. di Trapani e al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani.

Trapani, lì 18 marzo 2024

Per il Tribunale di Trapani
Il Presidente f.f.
Daniela Troja

Per il Comune di Mazara del Vallo
Il Vicario del V° Settore  Servizi alla Persona, Sport e P.I.
Antonino Ingargiola