Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di MARSALA e il Comune di Mazara del Vallo - 4 marzo 2024

4 marzo 2024

TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA

 

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

TRA

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA

E

IL COMUNE DI MAZARA DEL VALLO

PREMESSO

  • clic in data 14 Viaggio 2014, fra il Tribunale Ordinario di Marsala e l’U.E.P.E. di Trapani, è stato sottoscritto un accordo quadro per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del Decreto Ministeriale 26 Marzo 2001;
  • che ai sensi di tale accordo l'U.E.P.E. fra l'alto si è impegnato a favorire l'attuazione delle norme sul lavoro di pubblica utilità incentivando enti, cooperative sociali ed organizzazioni di volontariato ad aderire a tale iniziativa;
  • che in data 04/03/2024, fra l'U.E.P.E. di Trapani e il Comune di Mazara del Vallo, giusta atto di G.M. n. 7 del 19/01/2024 di autorizzazione alla sottoscrizione, c stato sottoscritto un Protocollo d'intesa "Per l'inclusione Sociale di Persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria";
  • che a norma dell'art. 54 del D.Lvo 28 Agosto 2000 n. 274 e dell'art. 224Bis del L). Lgs n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e. in applicazione della Legge I I Giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 coma V bis del D.P.R. 309 del 1990 e degli artt. 186 e hS7 del D.Lgs n. 285 del 30.04.1992, il Giudice Monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie. ì Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato:
  • che l'art. 2 comma 1 del D.M. 26 Marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato Decreti) Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. I comma I del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che il Ministro della Giustizia, con atto del 16 Luglio 2001, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

CONSIDERATO

  • che il Comune di Mazara del Vallo con sede in Mazara del Vallo Via Carmine 3 - C.F. 82001410818, qui rappresentato dalla D.ssa Maria Gabriella Marascia dirigente del 5° Settore , giusta deliberazione Giuntale n. 6 del 18/01 2024 di approvazione della Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, è disponibile ad accogliere lavoratori alle condizioni c per le mansioni sotto meglio precisate;

SI CONVIENE

quanto segue tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Giudice D.ssa Alessandra Camassa, nella qualità di Presidente del Tribunale di Marsala, giusta delega di cui in premessa e il Comune di Mazara del Vallo come sopra identificato e rappresentato.

CONVENZIONE

Art.1
Attività da svolgere e numero soggetti beneficiari

Il Comune di Mazara del Vallo, in premessa precisato, consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa.

Il Comune di Mazara del Vallo determina in nr. 08 i soggetti ammessi contemporaneamente alla pena sostitutiva del Lavoro di Pubblica Utilità presso le diverse strutture/settori dell'Ente.

Il Comune di Mazara del Vallo specifica che presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le prestazioni:

  1. di cui alla scheda allegata contrassegnata lett. "A".

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del D.Lvo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministra­tivo e organizzativo.

Tenuto conto che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere "attività non retribuita" le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

Art. 3
Coordinatori delle prestazioni

II Comune di Mazara del Vallo che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, indi ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.M. 26 Marzo 2001, nel Dirigente del Settore V° " Servizi alla per­sona, sport e pubblica istruzione " il soggetto incaricato di coordinare l'inserimento dei soggetti nei diversi settori dell'ente.

Il Comune di Mazara del Vallo per il tramite dei Dirigenti si settore, incaricati di coordinare le prestazioni, individuano all'interno un operatore che, sulla scorta dell'incarico, ha il compito di in­serire il condannato nei diversi ambiti lavorativi di pertinenza, mantenendo i rapporti con il sogget­to coordinatore segnalando eventuali inadempienze all'U.E.P.E. e al giudice e. in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

Il Comune di Mazara del Vallo si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribu­nale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati di coordinare l'attuazione della presente convenzione.

Art. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità il Comune di Mazara del Vallo si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona conformemente a quanto dispone l'art. 54 comma 2 del D. L.vo 28 Agosto 2000.

Il Comune di Mazara del Vallo si impegna altresì che i condannati possano usufruire del trattamen­to terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.

Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

E' fatto divieto al Comune di Mazara del Vallo di corrispondere ai condannati una retribuzione in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.

E" obbligatoria l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Gli oneri per tale copertura assicurativa sono a carico del Comune di Mazara del Vallo.

Art. 6
Violazione degli obblighi

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavo­rative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l'obbligo di comunica­re senza ritardo all'U.E.P.E. ed al giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo quanto previsto dalla normativa citata in premessa.

Art. 7
Relazione sul lavoro svolto

1 soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione di coordinare le prestazioni lavo­rative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione da inviare all'U.E.P.E. e al giudice che ha applicato la san­zione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. I nita- mente alla relazione andrà trasmesso il registro delle presenze.

Art. 8
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge delle persone prepo­ste secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

Art. 9
Relazione sull'applicazione della convenzione

Il Comune di Mazara del Vallo, d'intesa con l'U.E.P.E. di Trapani, predispone semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione da comunicare al Pre­sidente del Tribunale.

Art. 10
Durata dell'accordo

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata annuale rinnovabile tacitamente di anno in anno salvo revoca comunicata per iscritto entro il termine di scadenza.

Copia del presente accordo viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere incluso nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, nonché al Ministe­ro della Giustizia - Direzione Generale Affari Penali.

Marsala, 4/03/2024

Per il Tribunale Ordinario di Marsala
Il Presidente
Giudice dott.ssa Alessandra Camassa

Per il Comune di Mazara del Vallo
Il Dirigente del 5° Settore
D.ssa Maria Gabriella Marascia


Allegato A

CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA PER L'APPLICAZIONE DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

ALLEGATO TECNICO PER LA DISCIPLINA DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

ENTE SOTTOSCRITTORE Ragione Sociale: Comune di Mazara del Vallo Sede Legale: Via Carmine 3 Codice Fiscale: 82001410818

Rappresentante legale: Quinci Salvatore Sindaco pro-tempore

Delegato alla sottoscrizione della convenzione: il Dirigente del Settore V° Settore

CONDIZIONI DI IMPIEGO Sede di impiego lavoratori di pubblica utilità:

i Settori Comunali (quali a titolo non esaustivo gli uffici del Cimitero Comunale, degli Impianti Sportivi, del Verde Pubblico, dei Servizi Manutentivi, dei Musei/Teatro/Collegio Gesuiti, della Biblioteca ecc.).

Numero massimo di lavoratori impiegabili contemporaneamente: 8 (otto) unità

Numero di giorni lavorativi per settimana:

  • da Lunedì al Venerdì (cinque mattine e due pomeriggi): tutti i settori
  • il Sabato : i Musei/Teatro/Collegio Gesuiti, il Cimitero Comunale
  • la Domenica : i Musei/Teatro/Collegio Gesuiti
  • il Lunedì : Musei/Teatro - Chiusura

Orario di lavoro previsto:

  • da Lunedi al Venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00 tutti i settori
  • da Martedì alla Domenica dalle ore 08.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00 i Musei/Teatro/Collegio Gesuiti
  • la Domenica dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00 (Collegio Gesuiti)

Pulizie Uffici - Affiancamento 

  • il Sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00 - il Cimitero Comunale

Mansioni prevalenti:

Attività di manutenzione ordinaria Verde Pubblico comunale.