Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di MARSALA e G.I.V.A. Gruppo Internazionale Volontariato Arcobaleno - 17 novembre 2023

17 novembre 2023

TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA

 

Convenzione per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità

(art, 2 D.M. 826 marzo 2001)

Premesso

  • che l'art. 186, comma 9 bis, e l’art.187 bis del D.L.vo 285/1992 (Codice della Strada)prevedono che la pena definitiva e pecuniaria per la guida in stato di ebrezza possa essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, copn quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art 54 decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistenti nella presentazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale, presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
  • che a norma dell’art. 54 del Dlvo 28 agosto 2000, n.274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n.145 e dell’art.73, comma V bis, D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30/12/2005 n.272, convertito con legge 21/2/2006 n.49, il Giudice di Pace e il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • che l’art 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art.54, comma 6, del D.Lvo 274/2000, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettivita è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicate all’art.1, comma 1, del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che, ai sensi dell’art.165 del Codice Penale, il Giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinata alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività;
  • che il Ministro della Giustizia, con provvedimento in data 16 luglio 2001, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati nell’art.54 del citato Decreto legislativo;

Tutto ciò premesso,

TRA

il Ministero della Giustizia, per il quale interviene al presente atto il Tribunale di Marsala (di seguito “Tribunale), nella persona del dott.ssa Alessandra Camassa domiciliato per la carica presso il palazzo di giustizia, in Marsala via Del Fante, 50

E

G.I.V.A. Gruppo Internazionale Volontariato Arcobaleno – Delegazione di Mazara del Vallo 2010 ODV (di seguito “Ente”), in persona del legale rappresentante, sig. Marzano Vincenzo, domiciliato per la carica presso la detta associazione sita in Mazara del Vallo, via Inghilterra, 7

si conviene e si

stipula quanto segue:

Art.1
Attività da svolgere

L'Ente consente che un numero di 2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art.54 del decreto legislativo citato in premessa presti presso le proprie strutture attività non retribuita in favore della collettività.

Il detto numero dovrà essere considerato quale numero massimo, comprensivo dei soggetti destinati a lavori di pubblica utilità in virtù della eventuale concomitante convenzione riguardante l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova.

L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto prestazioni di lavoro nei confronti di soggetti svantaggiati e a favore dell’ambiente.

Le prestazioni di lavoro potranno anche consistere in attività amministrative e tecniche, di archiviazione, riordino ed elaborazione di dati in affiancamento e supporto al personale dell’Ente nonché in altre attività concernenti la specifica professionalità del condannato.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art.33, comma 2, del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L’Ente che acconsente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nel legale rappresentante dell’Ente la persona incaricata di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al tribunale l’eventuale modifica o integrazione del nominativo indicato.

Art 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei prestatori di lavoro, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art 54, commi 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo.

L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art 5
Divieto di retribuzione- Assicurazioni sociali

E’ fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

E’ obbligatoria ed è a carico dell’Ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art 6
Violazione degli obblighi-Relazione sul lavoro svolto

Il soggetto incaricato, ai sensi dell’art.3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovrà redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

L’Ente riferirà al Tribunale, nel più breve tempo possibile, il rifiuto di prestare attività lavorativa o le violazioni eventualmente riscontrate.

Art.7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente.

Art. 8
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data della sottoscrizione

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Segreteria del Tribunale, per essere inclusa nell’Elenco degli Enti convenzionati, al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero, alle Cancellerie penali del Tribunale e dell’Ufficio del Giudice di Pace di Marsala, all’U.E.P.E. di Trapani e al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Marsala.

Marsala, 17/11/2023

Il Rappresentante dell’Ente 
Marzano Vincenzo

Il Presidente del Tribunale
Alessandra Camassa