Convenzioni per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PALERMO e l'Associazione Volontari Ospedalieri Avo Palermo - 13 febbraio 2020 - 26 giugno 2024
26 giugno 2024
TRIBUNALE DI PALERMO
PRESIDENZA
e
ASSOCIAZIONE AVO PALERMO
ai sensi degli artt. 168-bis c.p., art. 464-bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia
Premesso
che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all'espletamento dì una prestazione di pubblica utilità;
che ai sensi dell'168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore "della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;
che il Ministro della Giustizia, con l'atto 'allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell' art. 168 bis codice penate;
che l'Ente firmatario della presene convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,
tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. SALVATORE DI VITALE Presidente del Tribunale di PALERMO, giusta delega di cui all'atto In premessa, e l'Ente AVO PALERMO (Associazione Volontari Ospedalieri) nella persona del legale rappresentante Dr. Andrea Monteleone domiciliato per la carica presso la sede di AVO Palermo sita in Via G. Serpotta 53 Palermo
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L'Ente consente che n. 3 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita infavore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale.Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente dislocate sul territorio come da elenco allegato.
L'ente informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e "Ufficio di Esecuzione Penale Esterna. sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente. le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n.88/2015.
L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del Tribunale e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.
Art. 3
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del Giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente. è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.
Art. 4
L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova. secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprite 2008. n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente. che provvederà in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
L'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.
Art. 5
L'ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e dì impartire le relative istruzioni.
I referentì si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione
d'opera. trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 - quinquies del codice di procedura penale
L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.
L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire I'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 6
I referenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1898, n. 271.
Art. 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.
L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8. in caso di cessazione dell'attività.
Art. 8
Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della convenzione viene inviata al ministero delta giustizia per la pubblicazione sul sito internet del ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del tribunale; viene inviata, inoltre, al ministero della giustizia - dipartimento dell'organizzazione giudiziaria - direzione generale degli affari penali e al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - direzione generale dell'esecuzione penale esterna, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.
Palermo 13.02.2020
Il Legale rappresentante
Andrea Monteleone
Il Presidente del Tribunale
Salvatore Di Vitale
ALLEGATO TECNICO
CONVENZIONE del 13.02.2020
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ENTE SOTTOSCRITTORE Ragione sociale ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI PALERMO ONLUS SCOPO/MISSION Assistenza e conforto ai pazienti ospedalizzati, attività sociali nell'ambito sanitario. Sede Legale Via G. Serpotta 53 Palermo C.F 97318330822 tel RESPONSABILE Andrea Monteleone TUTOR Sig.ra Gloria Tuttolomondo, Franco Lipari, Analiza Garcia, tutti domiciliati per il ruolo presso la sede di Avo Palermo via G. Serpotta 53 Palermo |
CONDIZIONI DI IMPIEGO
Sede di impiego lavoratori di pubblica utilità presso Sede sociale Via G. Serpotta n. 53 Palermo
Numero max. di lavoratori impiegabili contemporaneamente 3
- Con competenze generiche n.3
- I soggetti ospitati saranno adibiti ad attività statutarie dell'associazione.
Periodo di disponibilità dell’Ente
Per tutto l’anno solare escluso il mese di Agosto
Giorni lavorativi disponibili per settimana
Dal lunedì al Venerdi
ORARI
mattina dalle ore 09,00 alle ore 13,00
pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19,00
ACCORDO
per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001
Premesso
che fra il Tribunale ordinario di PALERMO e L'UEPE di Palermo è stato sottoscritto un accordo quadro per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del decreto Mi nisteriale 26 marzo 2001, in data 13/06/2012;
che, ai sensi di tale accordo, l'UEPE fra l'altro si è impegnalo a favorire l'attuazione delle norme sul lavoro di pubblica utilità, incentivando enti, cooperative sociali e orga nizzazioni di volontariato ad aderire a tale iniziativa;
che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 224 bis del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e - in applicazione della legge 11 giugno 2004 n .145 e dell'art. 73 comma V bis del D.P.R. 309 del 1990 e degli Art. 186 e 187 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) - il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro dì pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, te Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
che l’art. 2, comma 1. del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della col lettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono pre senti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art, 1. comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità:
che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16 luglio 2001;
CONSIDERATO
che l'AVO PALERMO, con sede a Palermo, VIA Giacomo Serpotta n. 53 - C.F. 97318330822 qui rappresentata dal Dr. Andrea Monteleone, nato a il, che interviene nella sua carica di Presidente, è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate
SI CONVIENE
quanto segue tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Salvatore Di Vitale. Presidente del Tribunale dì PALERMO, giusta delega di cui in premessa e l'AVO PALERMO che interviene al presente atto nella persona del Dr. Andrea Monteleone, come sopra identificato e rappresentato
CONVENZIONE
ART. 1
Attività da svolgere
l'AVO PALERMO in premessa precisato, consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collet tività nell'ambito della propria struttura organizzativa.
l'AVO PALERMO specifica che presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, verrà svolta in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti pre stazioni:
si veda quanto specificato nell'Allegato Tecnico per la disciplina di applicazione della convenzione,
ART. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto di sposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.
L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo,
Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura econo mica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore ti tolare del servizio a cui il condannato è destinato.
ART. 3
Coordinatori delle prestazioni
l'AVO PALERMO che consente alla prestazione dell'attività non retribuita in dividua, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, nel proprio legale rappre sentante la persona incaricata di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.
l'AVO PALERMO per il tramite del suddetto legale rappresentante incaricato dì coordinare le prestazioni individua un operatore che, sulla scorta di incarico, ha il com pito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze all'UEPE e al giudice e, in generale, segue il condannato durante il perìodo di inserimento.
l'AVO PALERMO si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incari cati di coordinare l'attuazione della presente convenzione.
ART. 4
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'AVO PALERMO si im pegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun, caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamenta li diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2 e ss del citato Decreto Legislativo,
l'AVO PALERMO si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trat tamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condi zioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a dispo sizione,
ART. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali
E' fatto divieto all'AVO PALERMO corrispondere ai condannati una retribuzio ne, in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.
E' obbligatoria l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie profes sionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
ART..6
Violazione degli obblighi
I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo all'UEPE di Palermo ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo quanto previsto dalla normativa citata in premessa.
ART. 7
Relazione sul lavoro svolto
I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare all’UEPE di Palermo e. al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
ART.8
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzio ne potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero delia Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento della cooperativa/associazione
ART. 9
Relazione sull’applicazione della convenzione
l'AVO PALERMO, d'intesa con l’UEPE di Palermo, predispone semestralmen te una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale
ART.10
Durata dell'accordo
II presente accordo ha la durata di tre anni a decorre dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile.
Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere in cluso nell'elenco degli enti convenzionati di cui all’art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generali affari penali.
Palermo, 13.02.2020
Il Legale rappresentante
Andrea MonteleoneIl
Presidente del Tribunale
Salvatore Di Vitale
ACCORDO
per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001
Premesso
che fra il Tribunale di PALERMO e L'UEPE di Palermo è stato sottoscritto un accordo quadro per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del decreto Ministeriale 26 marzo 2001, in data 13/06/2012;
che, ai sensi di tale accordo, l'UEPE fra l'altro si è impegnato a favorire l'attuazione delle norme sul lavoro di pubblica utilità, incentivando enti, cooperative sociali e organizzazioni di volontariato ad aderire a tale iniziativa;
che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 224 bis del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e - in applicazione della legge 11 giugno 2004 n .145 e dell'art. 73 comma V bis del D.P.R. 309 del 1990 e degli Art. 186 e 187 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) - il Giudice monocratico può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, te Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
che l’art. 2, comma 1 del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità:
che il Ministro della Giustizia, con atto del 16 luglio 2001, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
CONSIDERATO
che l’Associazione Volontari Ospedalieri AVO Palermo OdV, con sede a Palermo, via G: Serpotta n. 53 - C.F. 97318330822 qui rappresentata dal Sig. Andrea Monteleone, nato a il , che interviene nella sua carica di legale rappresentante, è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate
SI CONVIENE
quanto segue tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Piergiorgio Morosini, Presidente del Tribunale di PALERMO, giusta delega di cui in premessa e Associazione Volontari Ospedalieri AVO Palermo OdV, che interviene al presente atto nella persona del Sig. Andrea Monteleone, come sopra identificata e rappresentata
CONVENZIONE
ART. 1
Attività da svolgere
Il dott. Andrea Monteleone, Legale Rappresentante, di Associazione Volontari Ospedalieri AVO Palermo OdV, in premessa precisato, consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa.
Il dott. Andrea Monteleone, Legale Rappresentante, dell’Associazione Volontari Ospedalieri AVO Palermo OdV specifica che, presso le proprie strutture, l'attività non retribuita in favore della collettività, verrà svolta in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa ed ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
si veda quanto specificato nell'Allegato Tecnico per la disciplina di applicazione della convenzione.
ART. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.
L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo,
Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.
ART. 3
Coordinatori delle prestazioni
L’Ente Associazione Volontari Ospedalieri AVO Palermo OdV che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, nel proprio legale rappresentante la persona incaricata di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.
L’ Associazione Volontari Ospedalieri AVO Palermo OdV per il tramite del suddetto legale rappresentante incaricato di coordinare le prestazioni individua un operatore che, sulla scorta di incarico, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze all'UEPE e al giudice e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.
L’ Associazione Volontari Ospedalieri AVO Palermo OdV si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati di coordinare l'attuazione della presente convenzione.
ART.4
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Associazione Volontari Ospedalieri AVO Palermo OdV si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2 e ss. del citato Decreto Legislativo,
L’Associazione Volontari Ospedalieri AVO Palermo OdV si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.
ART. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali
È fatto divieto all’Associazione Volontari Ospedalieri AVO Palermo OdV di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei soggetti avviati al LPU nell’ambito della Messa alla Prova, nonché riguardo la responsabilità civile verso terzi.
L’Ente potrà beneficiare, per quanto concerne l’assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali, dell’apposito Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previsto dall’art.1, comma 86 della legge di bilancio 2017 e confermato per gli anni 2018 e 2019 art.1 – comma 181 della legge di bilancio 2018 e reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.
ART. 6
Violazione degli obblighi
I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo all'UEPE di Palermo ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo quanto previsto dalla normativa citata in premessa.
ART. 7
Relazione sul lavoro svolto
I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione da inviare all’UEPE di Palermo e al giudice che ha applicato la sanzione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
ART.8
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero delia Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento della Associazione Volontari Ospedalieri AVO Palermo OdV.
ART. 9
Relazione sull’applicazione della convenzione
L’Associazione Volontari Ospedalieri AVO Palermo OdV, d'intesa con l’UEPE di Palermo, predispone semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale
ART.10
Durata dell'accordo
Il presente accordo ha la durata di 3 (tre) anni a decorre dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità.
Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere incluso nell'elenco degli enti convenzionati di cui all’art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generali Affari Penali.
Palermo, 26.06.2024
Il Legale Rappresentante
Andrea Monteleone
Il Presidente del Tribunale
Piergiorgio Morosini
ALLEGATO TECNICO
ENTE SOTTOSCRITTORE:
- RAGIONE SOCIALE: Associazione Volontari Ospedalieri AVO PALERMO OdV
- SCOPO/ MISSION: attività di volontariato nelle strutture ospedaliere e sanitarie in genere
- SEDE LEGALE: Palermo via G. Serpotta n. 53
- F.: 97318330822
- CONTATTO TELEFONICO: 0913331950 - 3356608835
- RESPONSABILE LEGALE Andrea Monteleone
andreaposta2@gmail.com - TUTOR Analiza Garcia - Gloria Tuttolomondo
avopalermo@gmail.com - INDIRIZZO E-MAIL DELL'ENTE:avopalermo@gmail.com
CONDIZIONI DI IMPIEGO:
Sede di impiego lavoratori di pubblica utilità: Via Giacomo Serpotta n. 53 Altra sede (eventuale):
Numero massimo di lavoratori impiegabili contemporaneamente:
con competenze generiche: n° 4 (da adibire a gestione libreria sociale in collaborazione con l'Hospice di via la loggia)
con competenze specifiche: n° 4 (precisare quali uso del computer e dei suoi applicativi di scrittura)
Periodo di disponibilità dell'Ente
Per tutto l'anno solare escluso il mese di agosto
Giorni lavorativi disponibili per settimana
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19.00
ORARI
Mattina (precisare) dalle 09.00 alle 13.00 Pomeriggio dalle 16.00 alle 19,00