Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PALERMO e l'Associazione Punto Insieme Aps - 28 marzo 2024

28 marzo 2024

TRIBUNALE DI PALERMO
PRESIDENZA

e

ASSOCIAZIONE

PUNTO INSIEME APS

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità,
ai sensi dagli artt. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p., e art. 2, comma, 1 del D. M. 8 giugno 2015 n. 88 del Ministro delle Giustizia

Premesso

Che, nei casi previsti dell'art. 166 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento diuna prestazione di pubblica utilità;

che, ai sensi dell'166 bis,comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato:

che, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014 n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 3 giugno 2015. n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondarlo sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del D.M. 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis codice penale;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott.Piergiorgio Morosini Presidente delTribunale di Palermo, giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente nella persona del legale rappresentante STEFANIA ROBERTI, nato il a___si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consenta che i soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 1, dislocate sul territorio, come da elenco allegato.

L'ente informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno presso le strutture dell'Ente le attività, indicate nell’allegato tecnico, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del D.M. n. 88/2015.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione delle prestazioni alla cancelleria del Tribunale e all' Ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

Le attività non retribuite in favore della collettività saranno svolte in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e nell'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle indicate nell’allegato tecnico, la durata el’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esternache redige il programma di trattamento cura, per quanto possibile, la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L'Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprite 2008, n. 31.

È obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei soggetti avviati al LPU nell’ambito della Messa alla Prova, nonché riguardo la responsabilità civile verso terzi.

L’Ente potrà beneficiare, per quanto concerne l’assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali, dell’apposito Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previsto dall’art.1, comma 86 della legge di bilancio 2017 e confermato per gli anni 2018 e 2019 art.1 – comma 181 della legge di bilancio 2018 e reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.

Art. 5

L'ente comunicherà all’UEPE i nominativi dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati e di impartire le relative istruzioni.

l referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna, incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice, ai sensi dell'art. 464 -quinquies del codice di procedura penale.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1896, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o dal Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, dalle persone preposte al funzionamento dell'ente.

L’Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3, del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna, nonché all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente.

Palermo, 28.03.2024

Il Rappresentante dell'Ente Il Presidente del Tribunale

Stefania Roberti Piergiorgio Morosini

 

 

PUNTO Insieme APS
Codice Fiscale: 97450330580
Via Dalia, 45#CAP 901 39#Palermo#tel. 34091 94033 e-mail: associazionepuntoinsieme@gmail.com> pec: puntoinsieme.aps@pec.it

ALLEGATO TECNICO
(con allegata Carta di Servizi come parte integrante del presente atto)

ENTE SOTTOSCRITTORE

  • Associazione Punto Insieme APS
  • Rappresentante legale: Stefania Roberti 

Finalità
L'associazione PUNTO INSIEME APS, costituita nel 2007, è oggi un Ente di terzo settore (ETS) ,iscritto al Runts con D.D.G. N. _2391 del 24.11.2022, affiliata ACSI (Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI). Scopo dell'Associazione è il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente nell'ambito del territorio della regione siciliana e con particolare attenzione al territorio in cui l'Associazione ha sede, svolgendo tutte le attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del d. lgs 117/17. In particolare ha tra le sue finalità la promozione di interventi mirati al contrasto della povertà educativa, alla prevenzione della dispersione scolastica (lettera I, articolo 5, D. Lgs. 117/17), del bullismo, del disagio sociale, psicologico ed educativo nelle sue varie forme e quello di favorire centri di aggregazione socio-educativi, artistici e sportivi, attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale con finalità educativa, anche di tipo sportivo dilettantistico(lettere d, i) e t), art. 5, D. Lgs. 117/17).

In ambito socio-educativo, sportivo e culturale - creativo svolge da anni la sua attività nel territorio di Palermo, nell'ottava circoscrizione, prevalentemente nel quartiere di Borgo vecchio , gestendo i centri estivi ed il progetto SportArt con le sue declinazioni progettuali ( SportArt nella Natura e SportArt at Work) presso la Parrocchia Santa Lucia sita in Via Albanese 2.

Mission
L'Associazione Punto Insieme APS ha lo scopo di promuovere la crescita relazionale ed emotiva dei minori, favorendo una sana cultura della socialità capace di sviluppare integrazione ed educare alla tolleranza, al rispetto delle persone e dell'ambiente. Inoltre ha lo scopo di favorire e incrementare la partecipazione nei centri di aggregazione sociale, intesi come luoghi di incontro in cui si praticano diverse discipline per la formazione sana dell'essere umano, per incoraggiare lo spirito di unione con sé stessi e gli altri, in cui si realizzano attività culturali, ludico motorie ,e manifestazioni sportive, e di sostegno scolastico.

L'associazione è caratterizzata da una gestione democratica e inclusiva che permette il massimo coinvolgimento della comunità locale, attraverso incontri periodici con le famiglie dei minori, le reti informali amicali e di volontariato sostenendo forme di auto - organizzazione di cittadini, di cooperative di comunità per la realizzazione di servizi e attività che contribuiscono allo sviluppo locale, anche mediante convenzione con Enti pubblici

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Sede presso Parrocchia  

Numero max. di lavoratori impiegabili contemporaneamente 3.

  • Con competenze generiche n 1 da adibire a pulizie, manutenzione, vigilanza
  • Con competenza specifiche ( a livello esperienziale ) n 2 per doposcuola, attività creative,
    teatrali, ludico-motorie, di animazione e multi sportive.

Periodo di disponibilità dell'Ente
Per tutto l'anno solare, tranne:
il periodo dal 15 Luglio al 31 agosto, per i lavoratori impiegati con competenze specifiche II mese di agosto, per i lavoratori con competenze di pulizie e manutenzioni

Giorni lavorativi disponibili per settimana
Lunedì - Mercoledì- Giovedì- Venerdì

ORARI
mattina dalle 9,00 alle 13,00 per gli adempimenti di pulizie e manutenzioni
Pomeriggio dalle 15:30 alle 18:30 per le attività di doposcuola, laboratori multi sportivi, ludico motori e creativi e sorveglianza.

Palermo, 28.03.2024 

il Rappresentante legale
Stefania Roberti