Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di BELLUNO e Società Cooperativa Sociale Onlus La Via - 4 ottobre 2024
4 ottobre 2024
TRIBUNALE DI BELLUNO
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, ART. 73 - COMMA QUINTO BIS - DPR 309/90, ARTT. 186 E 187 C.D.S. E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
TRA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
E
Società Cooperativa Sociale Onlus “LA VIA”
Premesso
che, a norma degli articoli di legge sopra indicati, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
che l'art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 comma 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art 54 del citato Decreto legislativo;
tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Umberto Giacomelli - Presidente Vicario del Tribunale di Belluno giusta la delega di cui in premessa, e l'Ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. Francesco SCANDOLO, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L'ente consente, previa valutazione caso per caso della compatibilità con la sua organizzazione e accettazione formale, che n. 10 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sè la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: a) Manutenzione ambiente e arredo strade comunali; b) Attività di pulizia parchi pubblici e verde pubblico, manutenzione aree e proprietà comunali in affiancamento con il personale comunale, pulizia e manutenzione aree sportive pubbliche etc.; c) Sistemazione archivio comunale e riordino pratiche uffici e biblioteca comunale, prestazioni inerenti la gestione patrimonio boschivo comunale; d) attività di pulizie e manutenzione in strutture residenziali pubbliche per Anziani; e) attività di affiancamento a personale svantaggiato dipendente della Cooperativa inserito in strutture pubbliche; f) attività tecnico-amministrative inerenti le prestazioni di cui sopra, presso le sedi della Cooperativa denominate SAMA e SAMA1; g) attività di pulizie all’interno della cucina dell’Ospedale di Agordo; h) attività di pulizie all’interno della RSA di riconversione psichiatrica; i) attività di pulizie presso centri estivi, doposcuola, mense scolastiche ed asili.
Art. 2
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33 comma 2 del citato decreto legislativo, indica la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
L'Ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nel seguente soggetto la persona incaricata di rapportarsi con l’UEPE e di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Sig.ra Antonella De Biasio
L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fìsica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profìlattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.
Art. 8
L’Ente si impegna a segnalare tempestivamente al Giudice eventuali problemi, assenze ingiustificate, infortuni ed inadempienze da parte del condannato rispetto alle indicazioni contenute nella presente convenzione.
Art. 9
La presente convenzione, sottoscritta in tre originali, avrà la durata di anni 5 a decorrere dal 04/10/2024 e verrà inclusa nell'elenco degli enti convenzionati esistente presso la Cancelleria (di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa), all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Belluno, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli Affari Penali.
Belluno, lì 04/10/2024
Per il Ministero della Giustizia
Il Presidente Vicario del Tribunale di Belluno
Umberto Giacomelli
Per la Cooperativa Sociale Onlus La Via
Il Presidente
Francesco Scandolo
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ PER MESSA ALLA PROVA AI SENSI DELL’ART. 168 BIS C.P. E 141 TER DISP.ATT.C.P.P. (ART. 2 D.M. 8 GIUGNO 2015 N. 88)
TRA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
E
Società Cooperativa Sociale Onlus “LA VIA”
Premesso
-che nei casi previsti dall’art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
-che ai sensi dell’art. 168 bis comma 3 c.p. il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore ai dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;
-che con il decreto del Ministero della Giustizia 8 giugno 2015 n. 88, che regolamenta le disposizioni dell’art. 8 della Legge 28/04/2014 n. 67 riguardante la messa alla prova dell’imputato, sono state introdotte norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
-che ai sensi dell’art. 8 della Legge 28/04/2014 n. 67 e dell’art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015 n. 88 del Ministro della Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1 comma 1 del citato decreto ministeriale;
-che il Ministro della Giustizia con nota del 9 settembre 2015 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula della convenzione in questione;
-che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nelle norme di riferimento ed è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni qui di seguito precisate;
TRA
il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Umberto Giacomelli - Presidente Vicario del Tribunale di Belluno giusta la delega di cui in premessa, e l'Ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. Francesco SCANDOLO, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L'ente consente, previa valutazione caso per caso della compatibilità con la sua organizzazione e accettazione formale, che n. 10 imputati “messi alla prova” di cui all’art. 8 della L. 67/2014, prestino presso di sè la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: a) Manutenzione ambiente e arredo strade comunali; b) Attività di pulizia parchi pubblici e verde pubblico, manutenzione aree e proprietà comunali in affiancamento con il personale comunale, pulizia e manutenzione aree sportive pubbliche etc.; c) Sistemazione archivio comunale e riordino pratiche uffici e biblioteca comunale, prestazioni inerenti la gestione patrimonio boschivo comunale; d) attività di pulizie e manutenzione in strutture residenziali pubbliche per Anziani; e) attività di affiancamento a personale svantaggiato dipendente della Cooperativa inserito in strutture pubbliche; f) attività tecnico-amministrative inerenti le prestazioni di cui sopra, presso le sedi della Cooperativa denominate SAMA e SAMA1; g) attività di pulizie all’interno della cucina dell’Ospedale di Agordo; h) attività di pulizie all’interno della RSA di riconversione psichiatrica; i) attività di pulizie presso centri estivi, doposcuola, mense scolastiche ed asili.
Art. 2
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento redatto dall’ufficio di esecuzione penale esterna e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
Art. 3
L'Ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nel seguente soggetto la persona incaricata di rapportarsi con l’UEPE e di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Sig.ra Antonella De Biasio.
L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo dei funzionario di servizio sociale incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti ammessi.
L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fìsica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profìlattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova ed ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
I referenti segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del DM 8 giugno 2015, n 88. In tal caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'are. 464-quinquies del codice di procedura penale.
L’Ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.
I referenti, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’imputato all’ufficio di esecuzione penale esterna, che effettuerà le comunicazioni previste dall'art. 141-ter, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 luglio 1988, n. 271 all'autorità giudiziaria competente.I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.
Art. 8
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 8 giugno 2015, n. 88 e dalle norme che disciplinano il lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.
Art. 9
La presente convenzione, sottoscritta in tre originali, avrà la durata di anni 5 a decorrere dal 04/10/2024 e verrà inclusa nell'elenco degli enti convenzionati esistente presso la Cancelleria (di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa), all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Belluno, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli Affari Penali.
Belluno, lì 04/10/2024
Per il Ministero della Giustizia
Il Presidente Vicario del Tribunale di Belluno
Umberto Giacomelli
Per la Cooperativa Sociale Onlus La Via
Il Presidente
Francesco Scandolo