Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ASCOLI PICENO e la Croce Blu San Giuseppe Moscati Odv - 15 gennaio 2023 - 3 marzo 2026

3 marzo 2026

Tribunale di ASCOLI PICENO

 

"CROCE BLU" SAN GIUSEPPE MOSCATI 0.D.V
VIA MUTILATI INVALIDI DEL LAVORO 1 - 63100 ASCOLI PICENO
PIVA - C.E 02497620449

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

Ai sensi di:

art.54 del D. Lgs. 28/08/2000 n. 274
art. 2 del D.M del 26/03/2001,
art. 5 del decreto-legge n. 151/2003, convertito con legge n. 214 del 01/08/2003.

PREMESSO

-che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28/8/2000, n.274, il giudice di pace, e in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis del DPR 309/90 - così come modificato dal D.L. 30/12/2005 n. 272 convertito in legge 21/02/2006 n. 49, il Tribunale, in composizione monocratica, possono applicare,; su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

- L'art. 186 "guida sotto l'influenza dell'alcool" è stato interamente sostituito dall'art. 5 del decreto-legge n. 151/2003, convertito con legge n. 214 del 01 agosto 2003. In precedenza, era stato modificato dalla legge n. 125/2001 nonché dalla legge n. 168/2002, con la previsione del tasso legale di alcolemia di 0,5 g/1 con decorrenza 7 agosto 2002;

- che l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- che il Ministro della Giustizia, con atto del 16/07/2001, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

- che la Croce Blu San Giuseppe Moscati ODV di Ascoli Piceno, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli Enti indicati nell'art. 54, comma 1, del citato Decreto Legislativo;

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA

L'associazione di volontariato "Croce Blu" San Giuseppe Moscati ODV. (di seguito "l'Ente"), nella persona del legale rappresentante pro tempore, MatteoTessitore,

E

il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Luigi Cirillo, Presidente del Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno, giusta la delega di cui in premessa (di seguito "il Tribunale"),

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1
Attività da svolgere

L'Ente si rende disponibile a far svolgere presso le proprie strutture operative l'attività non retribuita a favore della collettività ad un massimo, in contemporanea, di dodici (12) soggetti condannati alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, a norma degli articoli citati in premessa. Tale limite potrà essere eventualmente elevabile, a discrezione dell'Ente, in base alla situazione organizzativa contingente.

L'Ente ha facoltà di respingere le istanze di svolgimento dei lavori di pubblica utilità per motivi organizzativi ovvero per indisponibilità del richiedente a svolgere il lavoro nelle giornate e negli orari messi a disposizione dall'Ente.

L'Ente, prima dell'inserimento, convoca il condannato a colloquio e, sentite; le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia, di salute e tenuto, altresì, conto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative del soggetto, valuta, con piena discrezionalità, l'ambito di inserimento maggiormente adatto.

Gli ambiti, principali, di attività cui i condannati possono essere adibiti sono i seguenti:

  1. attività nel campo dell'assistenza sociale e di volontariato;
  2. trasporto sanitario;
  3. servizi rivolti alla collettività;
  4. attività per finalità di prevenzione alla sicurezza e dell'educazione stradale;
  5. prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile e pubblica incolumità;
  6. altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti alla specifica professionalità a o al titolo di studio del soggetto sottoposto alla pena o in relazione a contingenti necessità dell'Ente;

A titolo esemplificativo, le attività dei condannati saranno di supporto all'Ente e riguarderanno, in linea di massima, riordino materiale, piccole operazioni di segreteria, aggiornamento inventari, sistemazione raccolte, sorveglianza e custodia, inserimento dati e digitalizzazione documenti o cartacei, foto copiatura, smistamento posta, soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali e attività di operaio, nei servizi ove sono previste.

ART. 2
Richiesta di disponibilità

In conformità a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto Ministeriale 26.03.2001, nonché dal Regolamento approvato dal Ministro della Giustizia, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2004, n. 67, l'Ente specifica che la richiesta di disponibilità alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, va redatta dal condannato;

ART. 3
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita a favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza/decreto penale di condanna, ove il giudice, a norma dell'art.33, comma 2, del D. Lgs 274/2000, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Deputato al controllo dei lavori di pubblica utilità oggetto della presente convenzione è l'Ufficio Esecuzione penale Esterna (U.E.P.E.) di Macerata, salvo diversa disposizione del giudice competente.

Saranno stabiliti, con i condannati, i giorni e gli orari di svolgimento dei lavori, con la precisazione che eventuali variazioni a riguardo, che si rendessero necessarie al momento dell'avvio, o in fase di esecuzione, del lavoro di pubblica utilità, per ragioni di flessibilità organizzativa o urgenze, saranno comunicate, a cura del coordinatore, a tutti gli interessati.

ART. 4
Coordinatori delle prestazioni

L'Ente individua nel Presidente, il soggetto incaricato di coordinare il calendario delle attività inerenti i lavori di pubblica utilità (coordinatore dell'Ente), avvalendosi della collaborazione del Sig. Matteo Tessitore e della Sig.ra Jessica Rupi che, impartiranno le istruzioni operative e vigileranno sulla corretta esecuzione dei compiti, riferendo eventuali problematiche al coordinatore, per gli atti di competenza.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

ART. 5
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei

fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2,3,4 del Decreto Legislativo 28/08/2000 n. 274.

L'ente si impegna, altresì, a che i condannati/imputati possano fruire degli interventi previsti e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART. 6
Divieto di retribuzione

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

ART. 7
Assicurazione

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente, così come previsto dall'art. 18 della legge 196 del 1997, l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART. 8
Verifiche sul lavoro svolto

L'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni, indicato nell'art. 3 della presente convenzione, comunica quanto prima al' U.E.P.E. o ad altro soggetto eventualmente competente ai sensi del secondo periodo dell'art. 2 della presente convenzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l'art. 56 del Decreto legislativo (a titolo esemplificativo se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato).

Al termine dell'attività, il coordinatore, inoltrerà, a tutte le autorità interessate, una comunicazione di fine lavori corredata dai fogli presenza debitamente sottoscritti dal condannato e dal responsabile de quo, al fine di documentare l'osservanza del calendario dei lavori.

ART. 9
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno, da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

ART. 10
Durata della convenzione e adempimenti successivi

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

E' facoltà delle parti recedere dalla "convenzione" previa disdetta, da notificarsi almeno tre mesi prima della scadenza naturale della convenzione medesima.

Copia della presente convenzione è trasmessa alla cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati, di cui all'art. 7 del D.M. 26/03/2001, nonché al Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali.

Ascoli Piceno, 15/01/2023

Per Croce Blu San Giuseppe Moscati ODV
Il Presidente
Matteo Tessitore

Per il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno
Dott. Luigi Cirillo

 

Identificativo della convenzione: 17636006

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

ai sensi degli artt. 168-bis c.p., art.464-bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia

Premesso

che nei casi previsti dall'art. 168-bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e dispone la messa alla prova, sulla base dì un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'168-bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitaria o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. l, comma 1 del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art 2, comma 1 del DM 88/2015, per Io svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168-bis codice penale;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento; tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Raffaele Agostini, Presidente del TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente CROCE BLU SAN GIUSEPPE MOSCATI ODV nella persona del legale rappresentante Matteo Tessitore 

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n. 20 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168-bis codice penale. Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 1, dislocate sul territorio come da elenco allegato. L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88 /2015.

  • Prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanta stabilito dal DM 88 /2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per 1a copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti. Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 - quinquies del codice di procedura penale.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predispone.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all'assolvimento degli obblighi dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter. commi 4 e 5, Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persona preposte al funzionamento dell'ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti. Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavori di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la Cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Ascoli Piceno, li 03/03/2026

Il legale rappresentante dell’Ente
Sig. Matteo Tessitore

Per il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno
Dott. Raffaele Agostini