Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di URBINO e l’Associazione Auser Urbino Volontariato - 20 giugno 2023
20 giugno 2023
Tribunale di URBINO
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DELL’ART. 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 274 DEL 28 AGOSTO 2000 E DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
Premesso che, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo n. 274 del 28 agosto 2000, degli artt. 186 n. 9 bis, e 187 n. 8 bis del codice della strada, il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze;
che i lavori di pubblica utilità possono essere disposti ai sensi dell’art. 168 c.p.
che l’art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 del decreto legislativo sopra indicato, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le associazioni indicate nel citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Massimo Di Patria, Presidente del Tribunale di Urbino, e l’ente Associazione AUSER URBINO VOLONTARIATO, nella persona del legale rappresentante pro-tempore dott. Mario Baldari, nella qualità di Presidente
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
l’AUSER URBINO VOLONTARIATO consente che n. 10 soggetti nei confronti dei quali è disposto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L’ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
assistenza agli anziani (domiciliare e presso strutture di ricovero), accompagnamento ed assistenza a persone diversamente abili, manutenzione del verde pubblico leggero e decoro urbano, consegna pasti a domicilio, consegna medicinali, trasporto sociale, accoglienza presso strutture ospedaliere, assistenza bambini nelle vicinanze delle scuole (c.d. nonno vigile) , assistenza a bordo degli scuolabus e sugli autobus di linea, operatore al numero verde “filo d’argento”, collaborazione per attività di carattere amministrativo, collaborazione in attività di guardiania alle mostre organizzate da pubbliche amministrazioni.
Art. 2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna e/o provvedimento giurisdizionale.
Art. 3
Il Presidente dell’AUSER URBINO VOLONTARIATO si assume l’incarico di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei soggetti obbligati a svolgere il lavoro di pubblica utilità e di impartire loro le relative istruzioni.
Art. 4
L’AUSER URBINO VOLONTARIATO si impegna, durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale delle persone, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi con modalità che impediscano l’esercizio dei fondamentali diritti umani o che ledano la dignità della persona.
Art. 5
E’ fatto divieto all’Ente di corrispondere alle persone che svolgono lavori di pubblica utilità una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da esse svolta.
E’ obbligatoria ed è a carico dell’Ente, per le persone che svolgono lavori di pubblica utilità, l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
Art. 6
Il presidente dell’AUSER URBINO VOLONTARIATO, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione dovrà redigere, al termine dei lavori socialmente utili da parte degli interessati, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dal 29 giugno 2023.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del Decreto Ministeriale indicato in premessa nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.
Urbino, 20.06.2023
Il Rappresentante dell’Ente
Dott. Mario Baldari
Il Presidente del Tribunale
Dott. Massimo Di Patria
firmato digitalmente