Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di REGGIO EMILIA e il Comune di Gattatico - 13 settembre 2019 - 15 settembre 2025

15 settembre 2025

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
UFFICIO PRESIDENZA

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

AI SENSI DEGLI ART 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART 33 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2010 N. 120

Premesso che:

  • Gli art 186 comma 9 bis e 187 comma 8-bis del nuovo codice della strada come modificati dall’art 33 della legge 120\2010 prevedono che la pena detentiva e pecuniaria inflitte con sentenza o decreto penale di condanna per i reati di guida in stato di ebbrezza alcolica ed in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti possono essere sostituite con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio- riabilitativo del soggetto tossicodipendente, con notevole benefici per il condannato come effetto dello svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità;
  • L’art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art 54 comma 6 del citato decreto legislativo stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • il Ministero della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i presidenti dei tribunali alla stipula delle Convenzioni in questione;
  • il Comune di Gattatico ha esperienza nell’ inserimento di persone svantaggiate nelle proprie attività, in particolare quelle ambientali e di manutenzione;
  • che il Comune di Gattatico rientra tra quelli indicati all’an. 54 del citato Lgs n. 274/2000;
  • il Comune opera abitualmente in collaborazione con i servizi territoriali, quali Salute mentale e SerT attraverso il proprio personale;

Tutto ció premesso

Tra il Presidente del Tribunale di Reggio Emilia ed il Comune di Gattatico con sede legale in P.za Cervi 34, rappresentato dal Sindaco pro tempore Luca Ronzoni, si conviene e si stipula la convenzione volta ad accogliere nell’ambito delle attività del Comune di Gattatico i prestatori di lavoro non retribuito di pubblica utilità secondo le modalità ed i presupposti di cui alla premessa del presente atto, in conformità e per le finalità di cui all’art. 54 Dlgs 274/2000, di cui al DM Min. Giustizia 26/03/2001 e di cui all’art. 186 comma 9 bis Cod. della Strada e 187 comma 8-bis Cod. della Strada, con efficacia immediata.

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Il Comune si impegna a favorire l’inserimento delle persone inserite ai sensi della presente convenzione, garantendo il regolare monitoraggio dello svolgimento del Iavoro di pubblica utilità affinché lo stesso persegua le finalità previste dalla norma;

Il Comune di Gattatico è disponibile all’inserimento del n. massimo di 2 persone nel medesimo periodo , al fine di assicurare la necessaria supervisione del progetto di inserimento;

Il Comune di Gattatico specifica che sul proprio territorio comunale e nelle proprie strutture 1’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. l del

D.M. citato in premessa, potrà avere ad oggetto le seguenti prestazioni:

  1. Lavori di manutenzione vari;
  2. Attività di cura del verde pubblico;
  3. Lavori di pulizia;
  4. Assistenza e collaborazione in occasione di attività culturali e del tempo libero;
  5. Lavori esecutivi di tipo amministrativo presso gli uffici comunali.

Le prestazioni da eseguire verranno comunque definite di volta in volta tenendo conto dell’attitudine del soggetto.

Art. 2

Il contraente Comune di Gattatico intende gestire il lavoro socialmente utile per tramite del Responsabile del Settore Tecnico con la collaborazione dei referenti dei servizi in cui la persona viene inserita;

Art. 3

Il contraente Ente Comune di Gattatico già provvede ad iscrivere all’Inail secondo le forme di legge i lavoratori che operino a qualsiasi titolo nelle proprie strutture, provvedendo anche alla loro copertura assicurativa mediante polizza collettiva a carico dello stesso ente per ogni ipotesi di infortunio, malattie professionali, responsabilità civile verso i terzi. Il contraente Comune di Gattatico adotta e si impegna ad osservare ogni misura di precauzione utile ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro conformandosi al Dlgs 81/2008 e norme collegate.

Art. 4

Al fine di applicare correttamente la previsione legislativa del lavoro di pubblica utilità e di mantenere l’efficienza ed il regolare svolgimento dei servizi ospiti nonché per il rispetto delle finalità della legge, si precisa sin d ora che il coinvolgimento di prestatori di lavoro non retribuito resterà discrezionale, in quanto rimesso alle valutazioni dell’ente attraverso le valutazioni di idoneità personale svolte dal Responsabile del Servizio LL.PP., di concerto eventualmente con il Responsabile del Servizio Sociale, nel rispetto e con le cautele previste dalla c.d. legge privacy (D.lgs. 196/2003) e a seguito della valutazione della reale possibilità d’inserire i prestatori di lavoro non retribuito nelle proprie strutture.

A tal fine il Comune di Gattatico, per il tramite del responsabile del Settore II - Sviluppo del Territorio si impegna a fare pervenire il consenso all’inserimento e all’accoglimento nella propria

. struttura del condannato al lavoro di pubblica utilità non retribuito al più tardi per l’udienza di djscussione della causa, con la specifica delle mansioni e attività cui lo stesso sarà addetto;

L’ente si impegna a comunicare al Presidente del tribunale eventuali integrazioni o modifiche delle persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

In mancanza queste persone si intendono individuate in quelle sopra indicate.

I soggetti incaricati di cui sopra si impegnano a redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 5

L’attività non retribuita sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna. Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato.

Art. 6

La presente convenzione avrà durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione e sarà tacitamente rinnovata di ulteriori anni 3 (tre), salvo disdetta scritta di una delle parti.

Le parti si riservano la possibilità di apportarvi modifiche, ove necessarie, per motivi di pubblico interesse.

Tutto ció premesso,

Copia della presente Convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati nonché al Ministero della G iustizia- Direzione generale degli affari penali.

Gattatico, lì 13/09/2019

Il Ministero della Giustizia nella persona del delegato Presidente del tribunale
Cristina Beretti

Il Comune di Gattatico nella persona del Sindaco pro tempore
Luca Ronzoni

 

Identificativo della convenzione: 17546982

Convenzione tra il TRIBUNALE DI REGGIO NELL'EMILIA

e

l'Ente COMUNE DI GATTATTICO

per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
(art. 2 D.M. 26 marzo 2001)

Premesso

- che a norma dell'art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell’art. 73 comma V-bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

- che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del D.lvo 274/2000, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività é svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

- che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo;

Si stipula

la presente convenzione (di seguito ''La Convenzione'') tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del dott. CRISTINABERETTI, Presidente del TRIBUNALE DI REGGIO NELL'EMILIA , giusta la delega di cui in premessa (di seguito ''Il Tribunale'') e l'Ente COMUNE DI GATTATTICO (di seguito ''L'Ente''), nella persona del dott.  Daniele Finucci in qualità di legale rappresentante:

Art. 1
Attività da svolgere

L'Ente consente che n. 2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, prestino presso di sè la loro attività non retribuita in favore della collettività .

L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

1 . Comune di gattattico. - piazza a. cervi n. 34

  • Altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato;
  • Prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L'Ente che acconsente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni

LUCA BERTOLANI

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

Art. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare 1'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6
Violazione degli obblighi - Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data della firma.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari interni.

Reggio nell'Emilia, 15/09/2025

Il legale rappresentante dell'Ente, Daniele Finucci

II Presidente del TRIBUNALE DI REGGIO NELL'EMILIA,
CRISTINA BERETTI