Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di REGGIO EMILIA e la P.A. Croce Verde Onlus Villa – Minozzo - 29 novembre 2013 - 25 giugno 2025

25 giugno 2025

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
UFFICIO PRESIDENZA

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

AI SENSI DEGLI ART 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 74 E DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART 33 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2010 N. 120

Premesso che:

  • Gli art 186 comma 9 bis e 187 comma 8-bis del nuovo codice della strada come modificati dall’art 33 della legge 120\2010 prevedono che la pena detentiva e pecuniaria inflitte con sentenza o decreto penale di condanna per i reati di guida in stato di ebbrezza alcolica ed in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti possono essere sostituite con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente, con notevole benefici per il condannato come effetto dello svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità;
  • L’art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art 54 comma 6 del citato decreto legislativo stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • il Ministero della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i presidenti dei tribunali alla stipula delle Convenzioni in questione,
  • La P.A. Croce Verde Onlus Villa – Minozzo, ha esperienza nell’ inserimento di persone svantaggiate nelle proprie attività, in particolare quelle ambientali, di manutenzione e nei servizi agli anziani ;
  • La P.A. Croce Verde Onlus Villa – Minozzo opera abitualmente in collaborazione con i servizi territoriali, il Comune, l’Az. USL , quali Salute mentale e SerT attraverso il proprio personale e Volontari ;
  •  La P.A. Croce Verde Onlus Villa – Minozzo si impegna a favorire l’inserimento delle persone inserite ai sensi della presente convenzione, garantendo il regolare monitoraggio dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità affinchè lo stesso persegua le finalità previste dalla norma;
  • La P.A. Croce Verde Onlus Villa – Minozzo è disponibile all’inserimento del n° massimo di 2 persone nel medesimo periodo , al fine di assicurare la necessaria supervisione del progetto di inserimento ;
  • il D.M. Ministero della Giustizia 26/03/2001 pubblicato in G.U. n. 80 del 05/04/2001, in attuazione all’art. 54 comma 6 Dlgs 274/2000, prevede che il lavoro di pubblica utilità possa consistere anche in lavoro non retribuito svolto dal condannato in favore di organizzazioni di assistenza sociale e/o volontariato;
  • secondo l’art. 2 del predetto DM 26/03/2001 il lavoro di pubblica utilità può essere svolto solo presso organizzazioni che abbiano stipulato una specifica convenzione con il Presidente del Tribunale competente per il luogo in cui viene svolta l’attività stessa;
  • per i prossimi mesi è ragionevolmente prevedibile, in ragione dell’ampliamento normativo dell’applicabilità dell’istituto della pena alternativa del lavoro di pubblica utilità, una crescente necessità di offrire sul territorio l’opportunità di esecuzione della pena mediante l’istituto del lavoro di pubblica utilità ai condannati che ne facciano richiesta secondo i presupposti di legge;
  • La P.A. Croce Verde Onlus Villa – Minozzo di cui sopra trae oltremodo utilità dall’impiego di soggetti che possano somministrare lavoro di pubblica utilità, stante l’obiettivo bisogno di persone in grado di collaborare con il personale già effettivo e Volontari nelle proprie strutture ed offrendo, nello specifico, le seguenti mansioni e/o attività di lavoro ex art. 54 Dlgs 274/2000:
  1. lavori di pulizia della sede del Capoluogo e Gazzano – Civago dove stazione i mezzi di emergenza. Pulizia delle Autoambulanze, rifacimento della barella, controllo carburante, pulizia dei mezzi per i servizi alla persona e pulmini trasporto diversamente abili. Cura del verde e pulizia della piazza antistante la sede, piccoli lavori di manutenzione ai fabbricati della Croce Verde sede Villa e Gazzano e pulizia ambulatori guardia medica Villa- Toano, pulizia delle camere: del medico di guardia, dei volontari che hanno effettuato il turno, qualora vi siano i requisiti andare con i dipendenti e/o Volontari del Soccorso ad effettuare accompagnamento a visite mediche, all’emodialisi, piccole spese, consegna dei farmaci a domicilio;
  2. Piccola manutenzione presso edifici comunali in convenzione comune / croce verde Villa
  3. Attività di cura del verde pubblico , ecc..
  4. Attività di socializzazione in appoggio ad operatori nell’ambito dei servizi agli anziani ;
  • La P.A. Croce Verde Onlus Villa – Minozzo intende gestire il lavoro socialmente utile per tramite del Presidente ELIO IVO SASSI con la collaborazione dei referenti dei servizi in cui la persona viene inserita ;
  • La P.A. Croce Verde Onlus Villa – Minozzo già provvede ad iscrivere all’Inail secondo le forme di legge i lavoratori che operino a qualsiasi titolo nelle proprie strutture, provvedendo anche alla loro copertura assicurativa mediante polizza collettiva a carico dello stesso ente per ogni ipotesi di infortunio, malattie professionali, responsabilità civile verso i terzi;
  • La P.A. Croce Verde Onlus Villa – Minozzo adotta e si impegna ad osservare ogni misura di precauzione utile ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro conformandosi al Dlgs 81/2008 e norme collegate;
  • al fine di applicare correttamente la previsione legislativa del lavoro di pubblica utilità e di mantenere l’efficienza ed il regolare svolgimento dei servizi ospiti nonché per il rispetto delle finalità della legge, si precisa sin d’ora che il coinvolgimento di prestatori di lavoro non retribuito resterà discrezionale, in quanto rimesso alle valutazioni dell’ente attraverso la Responsabile del Servizio Sociale , nel rispetto e con le cautele previste dalla c.d. legge privacy L. 675/96 e a seguito della valutazione della reale possibilità d’inserire i prestatori di lavoro non retribuito nelle proprie strutture. A tal fine La P.A. Croce Verde Onlus Villa – Minozzo per il tramite del Presidente comm. ELIO IVO SASSI impegnano a fare pervenire il consenso all’inserimento e all’accoglimento nella propria struttura del condannato al lavoro di pubblica utilità non retribuito al più tardi per l’udienza di discussione della causa, con la specifica delle mansioni e attività cui lo stesso sarà addetto;
  • l’ente si impegna a comunicare al Presidente del tribunale eventuali integrazioni o modifiche delle persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni. In mancanza queste persone si intendono individuate in quelle sopra indicate.
  • I soggetti incaricati di cui sopra si impegnano a redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
  • L’attività non retribuita sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna.
  • Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato.

Tutto ciò premesso,

Tra il Presidente del Tribunale di Reggio Emilia e La P.A. Croce Verde Onlus Villa – Minozzo con sede legale Piazza del Volontariato N 1 cod. fiscale 01342170352 rappresentata dal Presidente pro tempore , comm. ELIO IVO SASSI, domiciliato per la carica presso la Croce Verde Villa Minozzo, si conviene e si stipula la convenzione volta ad accogliere nell’ambito delle attività della P.A. Croce Verde Onlus Villa – Minozzo i prestatori di lavoro non retribuito di pubblica utilità secondo le modalità ed i presupposti di cui alla premessa del presente atto, in conformità e per le finalità di cui all’art. 54 Dlgs 274/2000, di cui al DM Min. Giustizia 26/03/2001 e di cui all’art. 186 comma 9 bis Cod. della Strada e 187 comma 8-bis Cod. della Strada, con efficacia immediata.

Copia della presente Convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati nonché al Ministero della Giustizia- Direzione generale degli affari penali.

Reggio Emilia, 29/11/ 2013

Il Ministero della Giustizia P.A. Croce Verde Onlus VILLA - MINOZZO (RE)
nella persona del delegato nella persona del Presidente pro tempore
comm. ELIO IVO SASSI

il Presidente del tribunale
Dott Francesco Maria Arcangelo Caruso

 

Identificativo della convenzione: 17528375

Convenzione tra il TRIBUNALE DI REGGIO NELL'EMILIA

e

l'Ente P.A. CROCE VERDE VILLA MINOZZO

per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
(art. 2 D.M. 26 marzo 2001)

Premesso

- che a norma dell'art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell’art. 73 comma V-bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

- che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del D.lvo 274/2000, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività é svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

- che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo;

Si stipula

la presente convenzione (di seguito ''La Convenzione'') tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del dott. Cristina Beretti, Presidente del TRIBUNALE DI REGGIO NELL'EMILIA , giusta la delega di cui in premessa (di seguito ''Il Tribunale'') e l'Ente P.A. CROCE VERDE VILLA MINOZZO (di seguito ''L'Ente''), nella persona del dott. Renato Montelli in qualità di legale rappresentante:

Art. 1
Attività da svolgere

L'Ente consente che n. 3 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

1 . P.a. croce verde onlus villa minozzo -

Altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato;

Prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;

Prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;

Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L'Ente che acconsente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

Art. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare 1'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6
Violazione degli obblighi - Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data della firma.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari interni.

Reggio nell'Emilia, lì 25/06/2025

Il legale rappresentante dell’Ente,
Renato Montelli

II Presidente del TRIBUNALE DI REGGIO NELL'EMILIA,
Cristina Beretti