Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di BOLOGNA e il Comune di Dozza - 28 novembre 2022

28 novembre 2022

TRIBUNALE DI BOLOGNA

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELL’ARTICOLO 54 DEL D.LVO 28 AGOSTO 2000, N. 274 E DELL’ARTICOLO 2 – COMMA 1- DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Premesso che in applicazione delle seguenti disposizioni normative, di seguito richiamate:

  • 54 del D.lvo 28 agosto 2000 n. 274 “Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’art. 14 della legge 24 novembre 1999 n. 468”;
  • legge 11 giugno 2004 n. 145 “Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato”;
  • 73 comma V bis del D.P.R. 309/90 così come modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272, convertito con legge 21 febbraio 2006 n. 49 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonchè la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi";
  • decreto legislativo 30 aprile 1992, 285, aggiornato con la legge 29 luglio 2010 n. 120, artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”
  • l’art. 168-bis del codice penale

il Giudice di Pace e il Tribunale possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

il Tribunale, inoltre, può ammettere l’imputato alla messa alla prova che, ai sensi dell’art. 168- bis del codice penale, prevede lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, che consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato;

Considerato che

  • l’art.2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che l’ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo,

Si conviene e si stipula la presente convenzione

tra

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA che interviene al presente atto nella persona del Dott. Alberto Ziroldi, Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, giusta la delega di cui in premessa

e

Il COMUNE DI DOZZA (CF 01043000379), nella persona del legale rappresentante, Dott. Luca Albertazzi, domiciliato per la sua carica presso la Residenza Municipale di Dozza, Via XX Settembre 37 – Dozza (Bo), in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 168 in data 17/11/2022, resa immediatamente eseguibile;

Art. 1 - Attività da svolgere

Il Comune di Dozza (di seguito Ente) consente che n. 3 (tre) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato o imputati per i quali è stato disposta la sospensione del processo con messa alla prova ai sensi dell’art. 168-bis codice penale con prescrizioni attinenti i lavori di pubblica utilità, prestino all’interno della propria organizzazione la loro attività non retribuita in favore della collettività. L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, ha ad oggetto le prestazioni da svolgersi nelle sotto indicate aree:

  • supporto alla squadra manutentiva del Comune per manutenzioni (ad esempio aree verdi, cimiteri, immobili comunali e arredo urbano).

Art. 2 - Modalità di svolgimento

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna o nell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, o dell’art. 464-bis del codice di procedura penale, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3 - Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L’Ente indica nel presente atto al Presidente del Tribunale i nomi delle persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni.

L’Ente si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o sostituzioni delle persone indicate.

Art. 4 - Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54 co. 2-3-4 del citato decreto legislativo.

L’Ente si impegna a che i condannati o gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni pratiche per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5 - Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E’ fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

E’ obbligatoria ed è a carico dell’Ente l’assicurazione dei condannati o degli imputati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonchè riguardo alla responsabilità civile presso terzi.

Art. 6 - Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione o la messa alla prova, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l’art. 26 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove doveva svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuti di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.). Nel caso di imputato per il quale è stata disposta la sospensione del processo con messa alla prova le eventuali violazioni degli obblighi devono essere comunicati all’Ufficio dell’Esecuzione Penale Esterna competente.

I soggetti incaricati, ai sensi dell’art.3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e degli imputati e di impartire loro, le relative istruzioni, dovranno redigere, terminati lavori pubblica utilità, una relazione, da inviare al giudice che ha applicato la sanzione o all’Ufficio dell’Esecuzione Penale Esterna competente, che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti i lavori svolti.

Art. 7 - Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art. 8 - Relazione sull’applicazione della convenzione

Il Settore/Servizio del Comune di Dozza coinvolto, predispone semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale.

Art. 9 - Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa dalla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonchè al Ministero della Giustizia-Direzione generale degli affari penali.

Dozza, 28-11-2022

Il Sindaco del Comune di Dozza
Dott. Luca Albertazzi
(documento firmato digitalmente)

Il Presidente del Tribunale di Bologna
Dott. Alberto Ziroldi
(documento firmato digitalmente)