Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di GORIZIA e il Comune di Farra d'Isonzo - 4 febbraio 2020
4 febbraio 2020
TRIBUNALE DI GORIZIA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO Dl PUBBLICA UTILITÀ
Al SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. L.vo 28 AGOSTO 2000, N. 274, E DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
PREMESSO
che, a norma degli artt. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274 e 33 commi I lett. d) e 3 lett. h) L. 29 luglio 2010, n. 120, il Giudice di Pace e il Tribunale possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
che l'art. 2, comma l, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. l, comma l, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
che il Comune di Farra d'Isonzo presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;
che tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dott. Giovanni Sansone, Presidente del Tribunale di Gorizia, giusta la delega di cui in premessa e il Comune di Farra d'Isonzo, nella persona del Sindaco Sig. Alessandro Fabbro si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1
Il Comune di Farra d'Isonzo consente che n. 2 (due) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non refribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. I del Decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni
- valorizzazione patrimonio pubblico e rurale, compresa la relativa manutenzione e pulizia (sistemazione parchi gioco, cimitero comunale, bordi stradali, recinzioni, piazzole, stradine, sentieri e strade interpoderali, raccolta dei rifiuti, creazione aiuole, sistemazioni siepi, pulizia del sottobosco, recinzione strade rurali, riassetto parchi pubblici, manutenzione fabbricati, traslochi, sistemazione e pulizia locali, interventi a tutela della salute e sicurezza di lavoratori/utenti)
- previo accordo con il Presidente del Tribunale, potranno essere avviati particolari progetti che armonizzino attitudini professionali del condannato ed esigenze dell’Ente ospitante. I n, 2 (due) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità non potranno essere impiegati contemporaneamente nella stessa Area Funzionale.
ARTICOLO 2
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
ARTICOLO 3
Il Comune di Farra d'Isonzo che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: per le prestazioni previste all'articolo 1) lettera a) il responsabile dell'Area Opere pubbliche, Edilizia privata, Servizi manutentivi — Zucchiatti Paolo
- per le prestazioni previste all'articolo 1). lettera b) Il Segretario comunale responsabile dell'Area in cui si svolgerà il progetto.
ARTICOLO 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Farra d'Isonzo si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale ogni modifica e/o integrazione ai contenuti della presente convenzione.
ARTICOLO 5
E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
ARTICOLO 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
ARTICOLO 7
Qualsiasi variazione non condivisa e concordata o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.
ARTICOLO 8
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia — Direzione Generale degli Affari Penali.
Gorizia, 04/02/2020
Presidente del Tribunale
Giovanni Sansone
Il Sindaco
Stefano Turchetto