Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ASCOLI PICENO e l'Associazione Amelia - 30 maggio 2023
30 maggio 2023
Tribunale di ASCOLI PICENO
CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO 'DI PUBBLICA UTILITA'
Al SENSI DELL'ART. 54 DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 2000 E DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 E PER LA MESSA ALLA PROVA Al SENSI DELLA LEGGE N.67 DEL 28/04/2014 NONCHE' Al SENSI DEL D.LGS. 150/2022 LEGGE CARTABIA, così come modificato anche al DL 2/2023 e DL 162/2022
PREMESSO
che, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 224 bis del D. Lgs n. 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145, dell'art. 73 comma V bis D.P.R. 309/9Q così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n.49 e successive modifiche, il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità ovvero, quest'ultimo, in base alla Legge 28.4.2014 n. 67 può provvedere a sospendere. il processo con applicazione della misura della Messa alla prova, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti, o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato;
che, a norma del decreto legislativo, 30 aprile 1992 n. 285, aggiornato con la legge 29 luglio 2010 n.120 arte. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis, "Disposizioni in materia di sicurezza stradale", la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche Con il decreto penale di condanna, se non vi é opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D. Lgs ,28.08.2000 n.274, nonché in virtù del D.Lgs. 150/2022 e successive modifiche, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze; che a norma del DLgs 150/2022 e successive modifiche con aggiornamento al DL 2/2023 è prevista la sostituzione della pena detentiva anche con quella dei lavori di pubblica utilità
CONSIDERATO
che l'art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 citato, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della, Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondano sono presenti le amministrazioni, gli enti o le associazioni indicate nel citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità o messa alla prova;
che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;
ciò premesso
tra IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA che interviene al presente atto nella persona del Dott. Luigi Cirillo, facente funzioni di Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno; giusta la delega di cui in premessa e l'Associazione Amelia sita in Via Carducci n. 6 a San Benedetto del Tronto (AP), nella persona del 'legale rappresentante pro-tempore, Dott.ssa Enrica Flammini;
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L’ente consente che numero 40 condannati alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L’ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
Aiuto nello svolgimento dell'attività domestica ad anziani in difficoltà di deambulazione (aiuto nella spesa alimentare e nei lavori di manodopera domestica) - Assistenza famiglie disagiate con consegna di cibo, generi alimentari, vestiario;
Aiuto nello svolgimento di progetti di prevenzione rivolti alla comunità (distribuzione materiale informativo, allestimento materiale ed attività connesse) -Sostegno nella realizzazione dei progetti umanitari ecc. attuati dall'associazione - organizzazione manifestazioni pubbliche;
Raccolte alimentari per soggetti svantaggiati;
Lavori di pulizia generica degli spazi comuni - manutenzione della struttura;
Riordino degli archivi, catalogazione documenti, lavori ufficio, disbrigo commissioni;
Attività di laboratorio artigianale di arti e mestieri (lavorazione del legno e di oggettistica varia) - attività di lavorazione e assemblaggio di particolari vari per conto terzi;
Partecipazione costante e adeguata alle attività di settore proposte dall'associazione;
Altre prestazioni attinenti alle specifiche professionalità del condannato.
Art. 2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
L’ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: sig. Tarcisio Mora.
L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanta previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
E’ fatto divieto all’ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
E’ obbligatoria e a carico dell’ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle convenzioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o dal Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.
Art.8
La presente convenzione avrà durata di 5 anni a decorrere dall’autorizzazione.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.
Ascoli Piceno, 30/05/2023
Per Associazione Amelia
Il Presidente Enrica Flammini
Dott. Dante Stangoni
Per il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno
Dott. Luigi Cirillo