Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PRATO e la Comunità Emmaus Prato Odv - 5 giugno 2024
5 giugno 2024
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PRATO
TRIBUNALE DI PRATO
E
Comunità Emmaus Prato ODV
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
Art. 54 D.LGS. n. 274 del 28.08.2000 e Art. 2 OM 26.03.2001 art. 8 della L. n. 67 del 28.04.2014 e DM n. 88 del 08.6.2015
L'anno 2024 il giorno 05 del mese di Giugno in Prato tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Dott. Francesco Gratteri, Presidente del Tribunale di Prato, giusta Ia delega di cui alia seguente premessa, e I' Associazione Comunità Emmaus Prato ODV di seguito chiamato semplicemente "Ente/Associazione", in persona del legale rappresentante, sig.ra Elisabetta Parrinello
Premesso
- che a norma dell'art. 54 del lgs. 274 del 28/08/2000, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, Ia pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 2 della 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 cp, ha consentito al giudice monocratico di primo grado di subordinare Ia sospensione condizionale della pena alia prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4, e 6) del D.lgs. 274/2000 e relative convenzioni;
- che in base all' 73 comma 5 bis D.P.R. 309 del1990, inserito dell'art. 4 bis, comma 1lett. g) del DL. 30/12/2005, n. 272 il giudice può applicare Ia pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- che l'art. 224 bis del lgs. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla L. 102 del 21/02/2006, prevede che, nel pronunciare sentenza di condanna alia pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del predetto codice, il giudice può disporre altresì Ia sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- che gli 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del D.lgs. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificati dalla L. 120 del 29/07/2010, prevedono che Ia pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di Iotta alle dipendenze;
- che l'art. 6 comma 7 della 401 del 13/12/1989 (interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con Ia sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 il giudice può disporre Ia pena accessoria di cui all'art. 1comma 1-bis, lettera a, del D.L. 122 del 26/04/1993, convertito, con modificazioni, della L. 205 del25/06/1993;
- che il L. 122 del 1993 aveva previsto all'art. 1bis Ia possibilità per il giudice di condannare al lavoro di pubblica utilità, quale pena accessoria, l'autore del delitto di costituzione di un'organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scapi l'incitamento alia discriminazione o alia violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 3 L. 654 del1975) e di istigazione, tentativo, commissione o partecipazione a fatti di genocidio (L. 962 del 1967);
- che Ia 67 del 28/04/2014, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2/05/2014 ed entrata in vigore il 17/05/2014, ha introdotto l'istituto della sospensione del procedimento penale con messa alia prova, istituto che consente all'imputato di reati puniti con Ia sola pena pecuniaria o con Ia pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione - nonché per i delitti specificamente individuati nell'art. 550 co. 2 c.p.p. - di richiedere Ia messa alia prova, Ia quale consiste anche nello svolgimento di un lavoro di pubblica utilità;
- che a norma dell'art. 464 quater p.p. il Giudice, su istanza dell'imputato, richiede all'UEPE di predisporre con l'imputato il Programma di Trattamento, disponendo Ia sospensione del procedimento con messa alia prova, prevedendo condotte riparatorie, risarcitorie, con l'affidamento del richiedente al servizio sociale nonché lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- che ai sensi dell'art. 168 bis 3 c.p, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, in misura non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, Aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato;
- che l'art. 2, comma 1, del DM 26/03/2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del D.lgs. 274/2000, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato Decreta Ministeriale;
- che il regolamento del Ministro della Giustizia previsto dall'art. 8 della Legge 67 del 2014, adottato in data 8/06/2015, e pubblicato nella G.U. data 2/07/2015, conferma all' art. 2 che l'attività non retribuita a favore della Collettività è svolta secondo quanta stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in sene alle Amministrazioni, agli enti, o alle organizzazioni indicate nell'art. 1 comma 1;
- che il Ministero della Giustizia ha delegate i Presidenti dei Tribunali alia stipula delle convenzioni in questione con provvedimento del16/07/2001 e che il DM 88 del 8/06/2015 prevede identica facoltà di delega del Ministro di Giustizia ai Presidenti di Tribunale;
- che I’ Ente denominate in premessa rientra fra gli enti presso i quali potrà essere svelte il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nelle norme citate.
- richiamate, inoltre, le Circolari INAIL 11/04/2016 15, 17/02/2017 n. 8, 12/01/2018 n.5, 02/03/2018 n. 14 e 10/01/2020 n. 2
si stipula
Ia presente convenzione (di seguito "Ia Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Francesco Gratteri, Presidente Reggente del Tribunale ordinaria di Prato, giusta Ia delega di cui in premessa (di seguito "il Tribunale") e I’ Associazione Comunità Emmaus Prato ODV di seguito chiamato "Ente/Associazione", nella persona del legale rappresentante, sig.ra Elisabetta Parrinello,
Art.1
Attività da svolgere
L'Ente si dichiara disponibile a ricevere presso le proprie strutture persone che abbiano subito condanna a pena sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità ovvero siano state condannate con il beneficia della sospensione della pena condizionata allo svolgimento di un'attività non retribuita ovvero siano imputate con sospensione del processo e messe alia prova con lo svolgimento di lavori di pubblica utilità non retribuiti.
L'Ente specifica che tali attività da svolgere presso le proprie strutture, in conformità con quanta previsto dai DM 26/03/2001 e 8/06/2015 n. 88 citati in premessa, hanno per oggetto le seguenti prestazioni:
- Cernita di materiale, come vestiario, libri, oggetti e mobilia
- Sistemazione del materiale presso i reparti addetti alia vendita
- Manutenzione visiva e sanitaria degli ambienti
- Ritiro del materiale presso le case dei privati che richiedono il nostro servizio
In ogni caso il numero massimo di persone ammesse al lavoro di pubblica utilità che l'ente è disponibile a ricevere presso di sé non può superare il numero delle
presenze contemporanee pari a complessivamente 7 unita.
L'Ente indicherà nella dichiarazione di disponibilità a quale tra le attività di cui sopra Ia persona dovrà dedicarsi, precisando il numero di ore settimanali che saranno svolte presso le seguenti strutture:
- Le Rose di Emmaus, Viale Montegrappa 308-310 Prato
- La Boutique della solidarietà, Via Convenevole 42 Prato
- Libreria Emmaus, Via Santa Trinità 110 Prato
Si rappresenta che I’ Ente nella dichiarazione di disponibilità (che invierà per posta elettronica certificata all'indirizzo pec prot.uepe.prato@qiustiziacert.it) dovrà esplicitare:
il nominativo del responsabile dell'Ente;
Ia sede di impiego, il settore e le mansioni prevalenti; l'articolazione dell'orario settimanale;
eventuali obblighi dell'imputato.
Tale disponibilità deve pervenire all'ULEPE di Prato in tempo utile per l'elaborazione del programma di trattamento.
Art. 2
Modalità di svolgimento
La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute.
Per i condannati, l'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato D.lgs., indica il tipo e Ia durata del lavoro di pubblica utilità.
Per gli ammessi alia prova, l'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanta disposto dal programma di trattamento.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
L'Ente dispone che l'attività di coordinamento della prestazione lavorativa dei condannati o dei soggetti ammessi alia messa alia prova fa capo a Letizia Mascagni, coordinamento attività d'inclusione.
II soggetto incaricato potrà delegare, a seconda delle rispettive competenze in relazione all'attività cui il condannato dovrà essere concretamente adibito, i compiti di cui sopra ad altro soggetto appartenente all'Ente. Di tale delega dovrà darsi atto nella dichiarazione di disponibilità.
L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale ed all' ULEPE le eventuali integrazioni o sostituzioni dei soggetti incaricati.
Art. 4
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, I' Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e Ia predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale del soggetto ammesso al lavoro di pubblica utilità, curando altresì) che l'attività prestata sia conforme a quanta previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere Ia dignità della persona, conformemente a quanta dispone I' art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreta legislative.
L'Ente garantisce Ia conformità delle sedi in cui il soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro; assicura, altresì, il rispetto delle norme e Ia predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale, l'integrità fisica e morale dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità, secondo quanto previsto dal D.lgs. 9/04/2008, n. 81
II soggetto impegnato in attività che richiedono l'uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a farne usa secondo le istruzioni fornite dall'ente, che provvederà a riscontrarne Ia conformità a quanta previsto dalla norma vigente. L'Ente si impegna altresì) anche gli ammessi al lavoro di pubblica utilità possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ave tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione- Assicurazioni sociali
È fatto divieto all'ente di corrispondere agli assegnati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell'ente, per l'attività in parola ed a valere per gli assegnati, l'assicurazione contra gli infortuni e le malattie professionali, nonché quella relativa alia responsabilità civile verso terzi.
Art. 6
Relazioni sul lavoro svolto
L'Ente presso cui il condannato o il soggetto ammesso alia messa alia prova presta l'attività, ha l'obbligo di comunicare quanta prima all' ULEPE le eventuali violazioni degli obblighi del condannato o del soggetto sottoposto alia messa alia prova secondo l'art. 56 del citato Decreta Legislative.
AI termine del periodo indicato nella sentenza o nell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alia prova, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative e di impartire le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione - da inviare all'ULEPE di Prato - che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro di pubblica utilità svolto dal condannato o dal soggetto sottoposto alia messa alia prova. L'ULEPE di Prato ne curerà la trasmissione al giudice.
La presenza del soggetto è documentata a cura del responsabile incaricato per l’Ente, su apposito registro o mediante mezzi di rilevazione elettronica. Le frazioni di ora non sono utili ai fini del computo dell'orario di lavoro nella messa alla prova.
Nel caso in cui il soggetto sia impedito a prestare in tutto o in parte Ia propria attività, I' Ente provvede a raccogliere Ia documentazione giustificativa in conformità a quanta previsto dall'art.3 comma 6 del Regolamento del Ministro e provvede a definire le modalità di recupero del tempo non Iavorata. L'orario di lavoro verrà recuperato come sopra, d'intesa imputato ed Ente.
Art.7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi vanaz1one o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare Ia risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di Legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.
Art. 8
Durata della convenzione
La presente convenzione avrà Ia durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà rinnovata automaticamente, salvo disdetta da comunicarsi alla controparte almeno 6 mesi prima della scadenza, da inviare mediante posta certificata ai seguenti indirizzi pec: prot.tribunale.prato@giustiziacert.it e prot.uepe.prato@giustiziacert.it.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alia Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia, direzione generale degli affari penali, e per Ia pubblicazione sui sito web negli elenchi degli enti convenzionati.
Prato, 05/06/2024
II Responsabile dell'Associazione Comunità Emmaus Prato ODV
Elisabetta Parrinello
II Presidente del Tribunale di Prato
Francesco Gratteri