Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ASTI e Comune di Ferrere - 7 gennaio 2021

7 gennaio 2021

TRIBUNALE DI ASTI

CONVENZIONE  PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ E MESSA ALLA PROVA

PREMESSO

che l’art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274 e successivamente la legge 120/2010 hanno introdotto agli art. 186 – 187 Codice della strada i commi 9 bis e 8 bis, a norme dei quali è prevista la possibilità che il giudice sostituisca la pena detentiva e pecuniaria comminata per i reati in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti con il lavoro di pubblica utilità. 

che, a norma dell’art. 54 D.L.gs 274/2000, il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

Che attualmente il lavoro di pubblica utilità trova applicazione anche come obbligo dell’imputato in stato di sospensione del processo e messa alla prova ai sensi dell’art. 168 bis codice penale, introdotto dalla legge 28/4/2014 n.67 

CONSIDERATO

che tale istituto, voluto dal legislatore, va incentivato e diffuso in quanto porta un’immediata utilità alla collettività;

che l’art. 2 comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l’ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dott. Presidente del Tribunale di Asti, giusta la delega di cui in premessa e l’ente sopra indicato, nella persona del Sindaco – pro tempore dr. Silvio Maria Tealdi, del Comune di Ferrere (AT) si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

L’ente consente che n. 2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L’ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: 

ART. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

ART. 3

L’ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

_ Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Nadia Monteleone

L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

ART. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alla proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART. 5

E’ fatto divieto all’ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

E’ obbligatoria ed è carico dell’ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART. 6

I soggetti incaricati di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, ai termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

ART. 8

La presente convenzione avrà la durata di 5 anni a decorrere dalla data della sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia Direzione generale degli affari penali.

Asti, 07.01.2021

Il Presidente del Tribunale di Asti
dott. Giancarlo GIROLAMI

Il Sindaco – pro tempore
dott. Silvio Maria Tealdi