Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ASCOLI PICENO e il Comune di Ascoli Piceno - 18 settembre 2023
18 settembre 2023
Tribunale di ASCOLI PICENO
CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'
Ai sensi di:
-art. 54 del D.Lgs. 28/08/2000 n. 274;
-art. 2 del D.M. del 26/03/2001;
-articolo 186, comma 9 bis, Codice della strada, D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.
- Guida sotto l'influenza dell'alcool (non messa alla prova).
PREMESSO che
- l'art. 186 del CdS "guida sotto l'influenza dell'alcool", come modificato, prevede che la pena detentiva e pecuniaria per la guida in stato di ebrezza possa essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità, di cui all'art. 54 del D. L.vo 28/8/2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale, presso lo Stato, le Regimi, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art, 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1,comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia, con atto del 160/2001, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che il Comune di Ascoli Piceno, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli Enti indicati nell' art. 54, comma 1, del citato Decreto Legislativo;
RICHIAMATA la precedente convenzione, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, della durata di anni 2, sottoscritta in data 1.3/09/2021 con il Tribunale di Ascoli Piceno e recepita con delibera di Giunta Comunale n. 279 del 09/09/2021;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE, TRA:
il Comune di Ascoli Piceno (di seguito "l'Ente"), nella persona del legale rappresentante pro tempore, Sindaco dott. Marco Fioravanti,
E
il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Luigi Cirillo, Presidente del Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno, giusta la delega di cui in premessa (di seguito "il Tribunale"),
ART. 1
Attività da svolgere
L'Ente si rende disponibile a far svolgere presso le proprie strutture operative l'attività non retribuita a favore della collettività ad un massimo, in contemporanea, di cinque (5) soggetti condannati alla pena sostitutiva del. lavoro di pubblica utilità, a norma degli articoli citati in premessa. Tale limite potrà essere eventualmente elevabile, a discrezione dell'Ente, in base alla situazione organizzativa contingente.
L'Ente ha facoltà di respingere le istanze di svolgimento dei lavori di pubblica utilità per motivi organizzativi ovvero per indisponibilità del richiedente a svolgere il lavoro nelle giornate e negli orari messi a disposizione dall'Ente.
L'Ente, prima dell'inserimento, sentite le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia, di salute e tenuto, altresì, conto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative del soggetto, valuta, con piena discrezionalità, l'ambito di inserimento maggiormente adatto.
Gli ambiti, principali, di attività cui i Condannati possono essere adibiti sono i seguenti:
- mantenimento del decoro, della pulizia e della custodia del patrimonio pubblico, ivi compresi i giardini, le aiole fiorite e il cimitero comunale;
- cura e tutela del patrimonio culturale della città;
- attività di riordino di archivi informatici;
- prevenzione alla sicurezza stradale;
- prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile e pubblica incolumità;
- attività di lavoro nei servizi sociali;
- altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti alla specifica professionalità o al titolo di studio del soggetto sottoposto alla pena o in relazione a contingenti necessità dell'Ente;
A titolo esemplificativo, le attività dei condannati saranno di supporto all'Ente e riguarderanno, in linea di massima, riordino materiale, piccole operazioni di segreteria, aggiornamento inventari, sistemazione raccolte, sorveglianza e custodia, inserimento dati e digitalizzazione documenti o cartacei, fotocopiatura, smistamento posta, soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali e attività di operaio, nei servizi ove sono previste.
ART. 2
Richiesta di disponibilità
In conformità a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto Ministeriale 26.03.2001, nonché dal Regolamento approvato dal Ministro della Giustizia, ai sensi dell' art. 8 della legge 28 aprile 2004, n. 67, l'Ente specifica che la richiesta di disponibilità alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, va redatta attraverso la sottoscrizione del modulo allegato alla presente convenzione, come parte integrante e sostanziale, implicando, da parte del condannato, la piena conoscenza e accettazione dei contenuti della presente convenzione;
ART. 3
Coordinatore delle prestazioni
La persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati (Coordinatore dell'Ente), sotto la direzione del Segretario Generale, è la Responsabile del Servizio "Anticorruzione, Programmazione, Controlli e Formazione" dott.ssa Valeria Vagni (tel. 0736/298939, E-mail: V.vagni@comune.ap.it, segretariogenerale@comune.ap.it); si avvale della collaborazione dei Dirigenti e dei Responsabili dei Servizi di svolgimento dei lavori (Responsabili Attività) che impartiscono le istruzioni operative e vigilano sulla corretta esecuzione dei compiti, riferendo eventuali problematiche al coordinatore, per gli atti di competenza.
L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo sopra indicato.
ART. 4
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita a favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza/decreto penale di condanna, ove il giudice, a norma dell' art.33, comma 2, del D.Lgs 274/2000, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Deputato al controllo dei lavori di pubblica utilità oggetto della presente convenzione 'è l'Ufficio Esecuzione penale Esterna (U.E.P.E.) di Macerata, salvo diversa disposizione del giudice competente.
Saranno stabiliti, con i condannati, ì giorni e gli orari di svolgimento dei lavori, con la precisazione che eventuali variazioni a riguardo, che si rendessero necessarie al momento dell'avvio, o in fase di esecuzione, del lavoro di pubblica utilità, per ragioni di flessibilità organizzativa o urgenze, saranno comunicate, a cura del coordinatore, a tutti gli interessati.
ART. 5
Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art, 541 commi 2,3,4 del Decreto Legislativo 28708/2000 n. 274.
L'ente si impegna, altresì, a che i condannati/imputati possano fruire degli interventi previsti e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
ART. 6
Divieto di retribuzione
È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
ART. 7
Assicurazione
L'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, così come previsto dall'art. 18 della 1. 196/1997, è obbligatoria ed è a carico del Servizio Risorse Umane e Benessere Organizzativo dell'Ente.
ART. 8
Verifiche sul lavoro svolto
L'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni, indicato nell'art. 3 della presente convenzione, comunica quanto prima all'U.E.P.E., o ad altro soggetto eventualmente competente ai sensi del secondo periodo dell'art. 2 della presente convenzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l’art.56 del Decreto legislativo (a titolo esemplificativo se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato). Al termine dell' attività, il coordinatore, inoltrerà, a tutte le autorità interessate, una comunicazione di fine lavori corredata dai fogli presenza debitamente sottoscritti dal condannato e dal responsabile de qua, al fine di documentare l'osservanza del calendario dei lavori.
ART. 9
Durata e modifica o risoluzione della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. E' facoltà delle parti recedere dalla "convenzione" previa disdetta da notificarsi almeno novanta giorni prima della scadenza naturale della convenzione medesima. Il Tribunale di Ascoli Piceno e il Comune di Ascoli Piceno, attraverso i loro rispettivi rappresentanti, procederanno alla verifica congiunta circa l'applicazione della presente Convenzione che potrà essere modificata nel corso dell'applicazione operativa, laddove se ne avvisi la necessità.
ART. 10
Trasmissione convenzione
Copia della presente convenzione è trasmessa alla cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati, di cui all'art. 7 del D.M. 26/03/2001, nonché al Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali.
La presente convenzione è esente da bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972, allegato B, punto 16.
Ascoli Piceno, 18/9/2023
Per il Comune di Ascoli Piceno
Il Sindaco
Dott. Marco Fioravanti
Per il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno
Dott. Luigi Cirillo