Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di TIVOLI e il Comune di Rocca Santo Stefano - 13 settembre 2024

13 settembre 2024

TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

(art. 2 D.M. 26 marzo 2001)

Premesso

  • che, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n.145 e dell'art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30/12/2005 n. 272 convertito con legge 21/02/2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • che il Ministro della Giustizia, con atto in data 16 luglio 2001, ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni;

si conviene

quanto segue tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Dott. Nicola Di Grazia Presidente f.f. del Tribunale di Tivoli, giusta la delega di cui in premessa ed il Comune di Rocca Santo Stefano, nella persona del Sindaco Sandro Runieri, quale legale rappresentante pro-tempore, 

Art.1 - Attività da svolgere

L'ente consente che n. 2 persone condannate alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso le proprie strutture attività non retribuita in favore della collettività.

L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha per oggetto le seguenti prestazioni:

  • Protezione civile comunale;
  • Affiancamento operai per servizi di pulizia e manutenzione delle strade e locali comunali

Le attività sopra elencate non dovranno prevedere contatti con persone fragili (es. minori, diversamente abili, ecc.)

L’attività verrà svolta all’interno degli edifici comunali e più genericamente all’interno del territorio del Comune stesso.

L’Ente fornisce al soggetto richiedente preventiva disponibilità allo svolgimento del lavoro per successivo inoltro al giudice.

Art. 2 - Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3 - Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L'Ente che acconsente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività non retribuita dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Responsabile Area Tecnica pro tempore.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

Art. 4 - Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5 - Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6 - Violazione degli obblighi - Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni

lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’

esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto

dal condannato.

Art. 7 - Risoluzione sulla convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8 - Durata della Convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla sottoscrizione.

Copia della presente convenzione è trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni.

Tivoli, 13 settembre 2024

Il Rappresentante dell’Ente 
Sandro Runieri

Il Presidente f.f. del Tribunale
Nicola Di Grazia