Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di GORIZIA e l'ente A.S.D. Dinamo Gorizia - 9 settembre 2023

9 settembre 2023

TRIBUNALE DI GORIZIA

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO Dl PUBBLICA

UTILITÀ Al SENSI DEGU ARIT. 54 D.LGS. 28 AGOSTO 2000 N. 74 E DEL DECRETO MINISTERIALE 25 MARZO 2001

Premesso:

  • Che a norma degli artt. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e 33 commi 1 lett. d) e 3 lett. h) L. 29 luglio 2010 n. 120, il Giudice di Pace ed il Tribunale possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • Che l'art. 2, comma I , del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del già citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. l, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • Che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • Che l'ente A.S.D. Dinamo Gorizia, con sede in Gorizia alla Via IX Agosto n. 9 (C.F. e P.IVA 01024090316), presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;
  • Tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dott. Riccardo Merluzzi, Presidente del Tribunale di Gorizia, giusta la delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Tiziano Palumbo, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

L'Ente consente che annualmente 2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'Art. 54 del Decreto legislativo citato in premessa, prestino presso la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa. L'Associazione stessa specifica che presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. I del Decreto Ministeriale sopracitato, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  • Collaborazione e supporto in attività di segreteria ed organizzativa delle attività istituzionali dell'Ente;
  • Sistemazione e manutenzione degli spazi dedicati allo svolgimento delle attività sportive

ART. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, nella quale il giudice, a nonna dell'art. 33, comma 2, del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche solo di supporto amministrativo ed organizzativo.

ART. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell' attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

- Il legale rappresentante p.t. dell'A.S.D. Dinamo Gorizia - Il Sig. Luca Zucco .

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

ART. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Associazione si impegna ad assicurare il rispetto delle nonne e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l' attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso, l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.


L'Associazione, altresì, si impegna a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

È fatto divieto all'Associazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l' attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

ART. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al Giudice che applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l'art. 56 del citato Decreto Legislativo.

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni agli stessi, redigono, terminata

l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 8

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite della presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'ente.

ART. 9

La presente convenzione avrà durata di 2 anni (24 mesi) a decorrere dalla data di sottoscrizione da entrambe le parti. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli eventi convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale in premessa nonché al Ministero della Giustizia — Direzione Generale degli Affari Penali.

Gorizia, lì 19/09/2023

Il presidente dell'A.S.D. Dinamo Gorizia 
Tiziano Palumbo

Il Presidente del Tribunale
Riccardo Merluzzi

 

ALLEGATO TECNICO PER LA DISCIPLINA Dl APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

ENTE SOTTOSCRITTORE

RAGIONE SOCIALE: A.S.D. DINAMO GORIZIA

SEDE LEGALE: VIA IX AGOSTO N. 9 - 34170 GORIZIA (GO)

  • IVA/C.F.: 01024090316
  • RAPPRESENTANTE LEGALE: TIZIANO PALUMBO
  • CONDIZIONI Dl IMPIEGO
  • SEDE Dl IMPIEGO: SEDE OPERATIVA PRESSO PALESTRA STELLA MATUTINA, IN (34170) GORIZIA (GO) VIA LEOPARDI N. 13
  • NUMERO MASSIMO Dl LAVORATORI IMPIEGABILI CONTEMPORANEAMENTE: 2
  • ORARIO Dl LAVORO PREVISTO: dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00
  • GIORNI LAVORATIVI PER SETTIMANA: DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ GIORNO Dl RIPOSO: DOMENICA
  • BREVE DESCRIZIONE MANSIONI PREVALENTI Collaborazione e supporto in attività di segreteria ed organizzativa delle attività istituzionali dell'Ente; sistemazione e manutenzione degli spazi dedicati allo svolgimento delle attività sportive