Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di VALLO della LUCANIA e l’Ente Associazione La Petrosa Asd Ps Ets - 25 settembre 2024

25 settembre 2024

TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA

 

Convenzione tra il TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA

e

l’Ente Associazione La Petrosa ASD PS ETS

per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
(art. 2 D.M. 26 marzo 2001)

Premesso

- che a norma dell’art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell’art. 73 comma V bis D.P.R. 309/1990 così come modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace e il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale o volontariato;

- che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo del 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del D.lvo 274/2000, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle in questione;

- che l’associazione La Petrosa ASD PS ETS, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo;

SI STIPULA

la presente convenzione (di seguito “La Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del dott. Vincenzo Pellegrino, Presidente del TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA, giusta delega di cui in premessa (di seguito “Il Tribunale”) e l’Ente ASSOCIAZIONE LA PETROSA ASD PS ETS (di seguito “L’Ente”), nella persona del sig. Francesco Cafaro, in qualità di legale rappresentante:

Art. 1
Attività da svolgere

L’Ente consente che n. 1 (uno) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso le proprie strutture attività non retribuita in favore della collettività.

L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo l del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  1. prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare la prestazione

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua il dr. Prota Ferdinando, quale persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa del condannato e di impartire a costui le relative istruzioni;

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo indicato.

Art.4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale del condannato, curando, altresì, che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4, del citato decreto legislativo.

Il soggetto impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall’Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

L’ente si impegna altresì a che il soggetto possa fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

È obbligatoria l’assicurazione dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ed è a carico del Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, finalizzato a reintegrare l’INAIL dell’onere conseguente la copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie professionali e gli infortuni, così come recentemente introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 che, al comma 86 dell’art. 1, modifica il comma 312 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016), salvo successive e diverse determinazioni.

Restano invece a carico del bilancio dell’Ente le spese assicurative riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Violazione degli obblighi – Relazione sul lavoro svolto

L’Ente ha l’obbligo di comunicare, quanto prima, all’UEPE le eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa del soggetto (ad es., se egli, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) e che possono comportare la revoca dei lavori di Pubblica Utilità.

Il Referente Incaricato, ai sensi dell'articolo 3 della presente Convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative del condannato e di impartire a costui le relative istruzioni dovrà redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato, da trasmettere all’ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8
Durata della convenzione

La presente Convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data della firma.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità.

Le parti richiedono l’esenzione dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 della tabella allegato B del D.P.R.642/1972

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'articolo 7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni.

Vallo della Lucania, lì 25.9.2024

Il legale rappresentante dell’Ente 
sig. Francesco Cafaro

Il Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania
dott. Vincenzo Pellegrino