Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di LANCIANO e il Comune di Treglio - 17 dicembre 2021
17 dicembre 2021
TRIBUNALE DI LANCIANO
CONVENZIONE
PER IL RITO SPECIALE DELLA SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA EX L. N. 67/2014 E PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DEGLI ART. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO N. 274, DELL’ART. 2 DEL DM 26 MARZO 2001 E DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2010 N. 120
TRA
Il Tribunale di Lanciano, via Fiume n. 14 66034 Lanciano (Ch) CF: 81002500692 che interviene al presente atto nella persona dell’Ill.mo Presidente Dott. Riccardo Audino domiciliato per la carica presso la sede del Tribunale di Lanciano
E
IL Comune di Treglio P.IVA: 01372630697/C.F.81002800696 con sede in Treglio in Largo Vescovile 1, nel seguito indicato come l’Ente, nella persona del Sindaco pro tempore, Berghella Massimiliano domiciliato per la carica in Treglio, Largo Vescovile n. 1, presso la sede del Comune
Premesso che
- a norma dell’art. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, e nelle ipotesi previste dall’art. 52 e 55 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l’art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l’art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2,3,4 e 6) del D.Lgs 274/2000 e le relative convenzioni;
- l’art. 73 comma 5 bis inserito dall’art. 4 bis, comma 1, lett. G), del D.L. 30 dicembre 205, n. 272 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- l’art. 224 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- gli artt.. 186 comma 9 e 187 del D. Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada). Così come modificato dalla Legge 29.07.2010 n. 120, prevedono che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- l’art. 3, comma 11, della l. 28 aprile 2014, n. 67, ha introdotto l’art. 168 is del codice di procedura penale il quale prevede l’istituto della sospensione del processo con messa alla prova. La predetta è una modalità alternativa di definizione del processo, attivabile sin dalla fase delle indagini preliminari, mediante la quale è possibile pervenire ad una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato, laddove il periodo di prova cui acceda l’indagato/ imputato, ammesso dal giudice in presenza di determinati presupposti normativi, si concluda con esito positivo. La messa alla prova consiste in concreto nello svolgimento degli impegni indicati nel programma di prova predisposto dall’indagato/imputato di concerto con l’ufficio esecuzione penale sterna competente per territorio, ovvero, quello del luogo di residenza o domicilio dell’indagato imputato, programma che sia stato ritenuto idoneo dal giudice o da questi modificato con il consenso dell’interessato. La norma prevede poi che la messa alla prova comporti l’affidamento dell’imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma che può implicare tra l’altro attività di volontariato di rilievo sociale. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti od organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.
- l’art. 2 comma 1 del DM 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base id convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presente le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 Luglio 2001;
- il Comune di Treglio presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1
Attività da svolgere
Il Comune consente che un numero massimo di 2 indagati e/o imputati e/o condannati a svolgere lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme indicate in premessa, prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività, in conformità della Legge n. 120 del 2010.
L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- attività lavorativa di supporto ai servizi comunali (es: sistemazione archivio, ritiro posta, fotocopiatura, distribuzione materiale informativo, ecc.);
- attività lavorativa di supporto alla squadra degli operai comunali nelle manutenzioni e nel decoro del demanio e patrimonio pubblico del Comune, ivi compresi aiuole, giardini, parchi, ecc;
- attività lavorativa di supporto degli operai comunali nel servizio di manutenzione degli immobili;
- attività lavorativa di supporto alla squadra degli operai comunali per l’organizzazione di manifestazioni pubbliche nel periodo estivo ed invernali;
- attività lavorativa di supporto alla squadra degli operai comunali nel servizio viabilità (sgombero neve, spargimento sale, segnaletica orizzontale);
- attività lavorativa di supporto nella promozione culturale e turistica dell’Ente;
- attività lavorativa di supporto nei progetti di promozione delle politiche sociali (assistenza anziani, malati, portatori di handicap, ecc.);
- prestazioni di lavoro in opere di tutela della fauna e della flora e di prevenzione del randagismo degli animali.
Art. 2
Modalità di svolgimento
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna nella quale il giudice, a norma dell’art. 33 della citata legge, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
L’Ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei Responsabili di Settore le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, ognuno per la parte di rispettiva competenza. L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali variazioni al riguardo.
Art. 4
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale degli indagati e/o imputati e/o condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto della convenzione. In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
Art. 5
Divieto di retribuzione-assicurazioni sociali
E’ fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività svolta. E’ obbligatoria ed è a carico dell’Ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
La struttura convenzionata presso cui il condannato presta l’attività, ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’autorità di Pubblica Sicurezza competente la eventuali violazioni degli obblighi dell’indagato e/o imputato e/o condannato.
I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Risoluzione della convezione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.
Art. 8
Durata della convenzione
La convenzione avrà durata di anni cinque a decorrere dalla firma della stessa, salvo disdetta da comunicarsi alla controparte almeno tre mesi prima della scadenza.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto citato in premessa, nonchè al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.
Art. 9
Obblighi in formativi e di comunicazione con l’UEPE
Per il caso di sospensione del processo con messa alla prova l’Ente si impegna a fornire periodicamente il resoconto dell’andamento dell’attività lavorativa posta in essere dal lavoratore ponendo anche in evidenza le eventuali violazioni delle prescrizioni imposte dal programma di trattamento redatto dall’UEPE.
Art. 10
Tutela della Privacy e della Riservatezza
I dati personali e sensibili della persona sottoposta al trattamento sono trattati in conformità del d.lgs n. 193/2003 e il Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR) con assoluto divieto di divulgazione all’estero ed a soggetti non autorizzati delle attività da questi compiute e dello scopo per il quale vengono espletate.
Lanciano – Treglio, 17.12.2021
IL SINDACO DI TREGLIO
Berghella Massimiliano
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Riccardo Audino