Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di PATTI e il Comune di Sant’Angelo di Brolo - 1 febbraio 2023

1 febbraio 2023

TRIBUNALE DI PATTI

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D. L.vo 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

TRA

IL TRIBUNALE DI PATTI

E

IL COMUNE DI SANT’ANGELO DI BROLO

Premesso che

  • a norma dell’art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000 n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell’art. 73 comma V° bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30/12/2005 n. 272 convertito con legge 21/2/2006 n. 49, nonché dell’art. 186, comma 9 bis L.vo 285/92, i Giudici possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • l’art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;

considerato che

l’Ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo,

si stipula

la presente convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Presidente del Tribunale dott. Mario Samperi giusta delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”) e il COMUNE DI SANT’ANGELO DI BROLO nella persona del legale rappresentante Dott. Francesco Paolo Cortolillo – Sindaco pro tempore (di seguito “l’Amministrazione”)

Art. 1
Attività da svolgere

L’Amministrazione consente che nr. 5 (cinque) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività. In conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, l’Amministrazione specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni:

  1. pitturazione e sistemazione segnaletica;
  2. salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
  3. pulizia del paese;
  4. ogni altra attività che l’Amministrazione comunale ritenga utile promuovere in base alle esigenze del territorio, purché consenta l’inserimento sociale dei soggetti che sono chiamati ad espletarla.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna nella quale il giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D. M. 26 marzo 2001 e dal comma 1 dell’art. 3 del D.M. 8 giugno 2015 n. 88 di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:

  • Casella Michele – Coordinatore Polizia Municipale:
  • Starvaggi Antonio;
  • Costantino Rosa.

L’Amministrazione si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Amministrazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

L’Amministrazione si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto all’Amministrazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell’Amministrazione ospitante l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L’Amministrazione ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al Giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo di lavoro dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Al termine dell’esecuzione della pena, i soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’Amministrazione.

Art. 8
Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto Ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli affari penali.

Patti lì, 01/02/2023

Per il Tribunale di Patti
Il Presidente del Tribunale
Mario Samperi

Per L’Amministrazione
il Sindaco
Francesco Paolo Cortolillo
 

Denominazione e sede dell’ente o associazione

COMUNE DI SANT’ANGELO DI BROLO – Via I Settembre, n. 23 – 98060 – Sant’Angelo di Brolo (ME)

Generalità del legale rappresentante

Francesco Paolo Cortolillo

Tipo di attività cui verrebbero adibite le persone condannate

a) Pitturazione e sistemazione segnaletica;

b) Salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;

c) Pulizia del paese;

d) Ogni altra attività che l’Amministrazione comunale ritenga utile promuovere in base alle esigenze del territorio, purché consenta l’inserimento sociale dei soggetti che sono chiamati ad espletarla.

Giorni e orari in cui verrebbero svolti i lavori

Dal lunedì al sabato

Dalle ore 8,00 alle ore 12,00

Controlli interni cui verrebbero sottoposti i beneficiari dei lavori

Dalla Polizia Municipale

Nominativo dei responsabili che seguirebbero i lavori

1) Casella Michele – Coordinatore Polizia Municipale;

2) Starvaggi Antonio;

3) Costantino Rosa.

L’amministrazione si impegna, altresì, ad assicurare i lavoratori di pubblica utilità contro infortuni e malattie professionali e riguardo la responsabilità civile verso terzi.

5 CONDANNATI

DURATA ANNI: 5

Firma del legale rappresentante
Francesco Paolo Cortolillo