Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di PATTI e il Comune di Longi - 13 marzo 2023

13 marzo 2023

TRIBUNALE DI PATTI

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D. L.vo 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

TRA

IL TRIBUNALE DI PATTI

E

IL COMUNE DI LONGI

Premesso che

  • a norma dell’art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000 n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell’art. 73 comma V° bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30/12/2005 n. 272 convertito con legge 21/2/2006 n. 49, nonché dell’art. 186, comma 9 bis L.vo 285/92, i Giudici possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • l’art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;

considerato che

l’Ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo,

si stipula

la presente convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Presidente del Tribunale dott. Mario Samperi giusta delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”) e il COMUNE DI LONGI nella persona del legale rappresentante Geom. Antonino Fabio – Sindaco pro tempore (di seguito “l’Amministrazione”)

Art. 1
Attività da svolgere

L’Amministrazione consente che nr. 2 (due) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività. In conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, l’Amministrazione specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni: “attività istituzionali proprie dell’Ente”.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna nella quale il giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D. M. 26 marzo 2001 e dal comma 1 dell’art. 3 del D.M. 8 giugno 2015 n. 88 di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:

  • Anna Maria Bellissimo responsabile dell’Area Servizi alla Persona (di seguito “coordinatore”);
  • I soggetti individuati dal Coordinatore per l’attività da svolgere presso le strutture dell’Amministrazione con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo condannato affidato alla struttura e di impartire le istruzioni sono quelli indicati nell’allegata scheda.

L’Amministrazione si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Amministrazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

L’Amministrazione si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto all’Amministrazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell’Amministrazione ospitante l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L’Amministrazione ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al Giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo di lavoro dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Al termine dell’esecuzione della pena, i soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’Amministrazione.

Art. 8
Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto Ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli affari penali.

Patti lì, 13/03/2023

Per il Tribunale di Patti
Il Presidente del Tribunale
Mario Samperi

Per L’Amministrazione
Il Sindaco
Antonino Fabio
 

Denominazione e sede dell’ente o associazione

COMUNE DI LONGI

(Provincia di Messina)

Via Roma, 2 – 98070 LONGI (ME) – 0941 485040 * Fax 0941 485401

Partita IVA 02810650834 – Codice Fiscale: 84004070839

E-mail: sociale@comunelongi.it – pec: servizidemografici@pec.comunelongi.it

Area “Servizi alla persona” Tel 334 6141172 e Fax 0941 485599

Generalità del legale rappresentante

Antonino Fabio

Tipo di attività cui verrebbero adibite le persone condannate

1. prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;

2. prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;

3. altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

Giorni e orari in cui verrebbero svolti i lavori

Dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 14,00, in coincidenza con l’orario di lavoro degli Uffici Comunali (rientro pomeridiano lunedì e mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 18,00)

Controlli interni cui verrebbero sottoposti i beneficiari dei lavori

I controlli interni saranno di competenza dei responsabili delle attività individuate nei progetti attraverso:

  • registro firma di inizio e fine attività;
  • controlli negli orari e nei luoghi individuati.

Nominativo dei responsabili che seguirebbero i lavori

I nominativi dei responsabili sono indicati nell’art. 3 della Convenzione sottoscritta dall’Amministrazione con il Tribunale, nonché nel progetto personalizzato approvato dalla G.M. per la progettualità ivi stabilita per ogni condannato.

L’amministrazione si impegna, altresì, ad assicurare i lavoratori di pubblica utilità contro infortuni e malattie professionali e riguardo la responsabilità civile verso terzi.

2 CONDANNATI

DURATA ANNI: 3

Firma del legale rappresentante
Antonino Fabio