Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di PATTI e il Comune di Mirto - 22 luglio 2020
22 luglio 2020
TRIBUNALE DI PATTI
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D. L.vo 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
TRA
IL TRIBUNALE DI PATTI
E
IL COMUNE DI MIRTO
Premesso che
- a norma dell’art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000 n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell’art. 73 comma V° bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30/12/2005 n. 272 convertito con legge 21/2/2006 n. 49, nonché dell’art. 186, comma 9 bis L.vo 285/92, i Giudici possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l’art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;
considerato che
l’Ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo,
si stipula
la presente convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Presidente del Tribunale dott. Mario Samperi giusta delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”) e il COMUNE DI MIRTO nella persona del legale rappresentante Zingales Maurizio – Sindaco pro tempore (di seguito “l’Amministrazione”)
Art. 1
Attività da svolgere
L’Amministrazione consente che nr. 3 (tre) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività. In conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, l’Amministrazione specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni: “attività istituzionali proprie dell’Ente”.
Art. 2
Modalità di svolgimento
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna nella quale il giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D. M. 26 marzo 2001 e dal comma 1 dell’art. 3 del D.M. 8 giugno 2015 n. 88 di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:
- Il Responsabile dell’Area Amministrativa e/o Assistente Sociale (di seguito “coordinatore”);
- I soggetti individuati dal Coordinatore per l’attività da svolgere presso le strutture dell’Amministrazione con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo condannato affidato alla struttura e di impartire le istruzioni sono quelli indicati nell’allegata scheda (All. B).
L’Amministrazione si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Amministrazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.
L’Amministrazione si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali
È fatto divieto all’Amministrazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell’Amministrazione ospitante l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L’Amministrazione ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al Giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo di lavoro dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
Al termine dell’esecuzione della pena, i soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Risoluzione della Convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’Amministrazione.
Art. 8
Durata della Convenzione
La Convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.
Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto Ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli affari penali.
Patti lì, 22/07/2020
Per il Tribunale di Patti
Il Presidente del Tribunale
Mario Samperi
Per L’Amministrazione
Il Sindaco
Maurizio Zingales
All. B
Denominazione e sede dell’ente o associazione
COMUNE DI MIRTO – Via Ugo Bassi, n. 1 – Mirto (ME)
Generalità del legale rappresentante
Maurizio Zingales,
Tipo di attività cui verrebbero adibite le persone condannate
Attività istituzionali dell’Ente, quali per esempio: pulizia strade e piazze comunali, manutenzione e cura del verde pubblico, attività di supporto all’ufficio di Polizia Municipale, piccoli lavori manuali, ecc.
Giorni e orari in cui verrebbero svolti i lavori
I lavori si eseguiranno nei giorni prestabiliti, nell’arco temporale dal lunedì al sabato, nella fascia oraria ore 7:00 / ore 14:00, salvo diverse disposizioni dell’Amministrazione ospitante.
Controlli interni cui verrebbero sottoposti i beneficiari dei lavori
Registro presenze
Nominativo dei responsabili che seguirebbero i lavori
Il referente per le disposizioni della prestazione lavorativa del condannato, per impartire le relative istruzioni, verificarne l’esecuzione, a seconda del servizio di assegnazione del condannato, sarà:
- il Responsabile dell’Area Tecnico – Manutentiva;
- il Responsabile dell’Ufficio Solidarietà Sociale;
- il Responsabile dell’Ufficio di Polizia Municipale.
L’Assistente sociale o il Responsabile dell’Area Amministrativa sarà il referente per il coordinamento e la vigilanza dell’attività svolta, nonché per redigere, terminata l’esecuzione della pena, la relazione conclusiva che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto.
L’amministrazione si impegna, altresì, ad assicurare i lavoratori di pubblica utilità contro infortuni e malattie professionali e riguardo la responsabilità civile verso terzi.
Firma del legale rappresentante
Maurizio Zingales
Si rammenta che, limitatamente alle strutture non pubbliche, devono essere allegati copia del documento di identità del legale rappresentante e certificato penale e dei carichi pendenti del medesimo.