Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di MACERATA e il Comune di Esanatoglia - 19 dicembre 2022
19 dicembre 2022
Tribunale di MACERATA
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 168-bis cp e dell’art. 464-bis cpp introdotti con Legge 28 aprile 2014, n. 67; ai sensi dell’art. 2 co.1 DM 8/06/2015 n.88 del Ministro della Giustizia.
PREMESSO
Che nei casi previsti dall’art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
che ai sensi dell’art. 168 bis, comma 3 il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;
che ai sensi dell’art. 8 della legge 28/04/2014 n. 67 e dell’art. 2 comma 1 del DM 8 giugno 2015, n.88 del Ministro della Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art.1 co.1 del citato decreto ministeriale;
che il Ministro della giustizia ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall’art. 2 co.1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell’art. 168 bis c.p.;
che l’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
che la legge di bilancio 2017, al comma 86 dell’art. 1, modifica il comma 312 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ed estende l’operatività del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in quanto imputati con sospensione del procedimento per messa alla prova (art. 168 bis c.p.). Il Fondo è reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.
con delibera n. 126 del 24/11/2022 la Giunta comunale di Esanatoglia (MC) ha approvato la stipula di tale convenzione.
La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con modalità di firma digitale (PAdES) ai sensi dell’art. 1, comma 1 lettera s) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, da effettuarsi nella propria sede di competenza.
La data della Convenzione sarà quella corrispondente al giorno di avvenuta sottoscrizione dell’ultimo firmatario.
ciò premesso
Tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Paolo Vadalà Presidente del Tribunale di Macerata, giusta delega di cui all’atto in premessa, e il Comune di ESANATOGLIA (MC) che interviene al presente atto nella persona del Sig. Luigi Nazzareno Bartocci , Sindaco e legale rappresentante,
si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1
l’ente consente che n. 1 (uno soggetti) svolgano presso la propria struttura l’attività non retribuita in favore della collettività, per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 168 bis codice penale.
L’ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l’ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l’attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art.2
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell’ente le attività, rientranti nei settori di impiego indicati nell’art.2 comma 4 del DM n. 88/2015. L’Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all’ufficio di esecuzione penale eterna.
Art.3
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall’ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle elencate nel citato art. 2 co.4 DM n. 88/2015, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L’ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell’imputato e dell’ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto dall’Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convezione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.
Art. 4
L’ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell’ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
L’Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi, come in premessa.
Art.5
L’ente comunicherà all’UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all’ufficio esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall’art.3 co.6 del DM. 88/2015. In tale caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 464 quinquies del C.P.P.
L’Ente consentirà l’accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l’attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l’ente si impegna a predisporre.
L’Ufficio di esecuzione penale esterna informerà l’ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
L’Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all’ufficio di esecuzione penale esterna.
Art.6
I referenti indicati all’art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’imputato all’Ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall’art. 141 ter, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 luglio 1988 n. 271.
Art.7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell’ente. L’ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all’art. 9, in caso di cessazione dell’attività.
Art.8
Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 4 co.3 del DM n. 88/2015.
Art.9
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazione della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale;
viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia- Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria – Direzione Generale degli Affari Penali nonché all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente.
Macerata, li 19/12/2022
Per il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale
Dott. Paolo Vadalà
Per il Comune
Il Sindaco Pro Tempore
Dott. Luigi Nazzareno Bartocci