Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di MACERATA e l’Ente Arcidiocesi di Fermo Caritas Diocesana sede Distaccata di Civitanova Marche - 21 febbraio 2022
21 febbraio 2022
Tribunale di MACERATA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI dell’art. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, e dell’art. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, con le successive modifiche di cui alla L.120/2010.
Premesso
-che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, modificato dalla L.120/2010, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
-che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
-che l’art. 33 della L.29/07/2010 n.120 ha inserito il co.9 bis dell’art.186 e il co.8 bis dell’art. 187 del d.lgs 30/04/1992 n.285 (Codice della Strada) prevedendo che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del D.L.vo cit., secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
-che il Ministro della Giustizia con provvedimento del 16/07/2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
che la Arcidiocesi di Fermo - Caritas Diocesana di Fermo, ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del D.L.vo cit.;
-che con comunicazione del 14/ 12/ 2018 ha espresso la volontà di prevedere alla realizzazione di progetti di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, nelle sedi della Caritas Diocesana di Fermo operative nel territorio di competenza del Tribunale di Macerata,
Ciò premesso
tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Paolo Vadalà Presidente del Tribunale di Macerata ,
e l’ente Arcidiocesi di Fermo - Caritas Diocesana, con sede legale in Via Sisto V n.11 63900 FERMO, Codice Fiscale 90006790449, che è rappresentata per il presente atto nella persona della don Pietro Orazi nella sua qualità di vicario generale, con potere di rappresentanza dell'Ente, per la sede Distaccata di Civitanova Marche,
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L'ente consente che n 8 (otto) soggetti che devono effettuare lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino, contemporaneamente, presso le sue strutture attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture nella sede distaccata di Civitanova Marche, Casa della Carità, in via Parini n.16, l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha come oggetto le seguenti prestazioni:
- attività nel campo dell’assistenza sociale e di volontariato; b) servizi rivolti alla collettività;
Art. 2
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna.
Art. 3
L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
- Barbara Moschettoni
- Mario Elisei
L'ente s’impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente s’impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L'ente s’impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art.5
E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di n.3 ( tre ) anni a decorrere dalla data della stipula.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale , per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali.
Macerata, 21/02/2022
Per il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale
Dott. Paolo Vadalà
Per l’Ente Arcidiocesi di Fermo – Caritas Diocesana
sede distaccata di CIVITANOVA MARCHE (MC)
don Pietro Orazi
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168-bis cp, art. 464-bis cpp e art. 2 co.1 DM 8/06/2015 n.88 del Ministro della Giustizia.
PREMESSO
Che nei casi previsti dall’art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
che ai sensi dell’art. 168 bis, co.3 il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;
che ai sensi dell’art. 8 della legge 28/04/2014 n. 67 e dell’art. 2 co.1 del DM 8 giugno 2015, n.88 del Ministro della Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art.1 co.1 del citato decreto ministeriale;
che il Ministro della giustizia ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall’art. 2 co.1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell’art. 168 bis c.p.;
che l’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
ciò premesso
Tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Paolo Vadalà Presidente del Tribunale di Macerata, giusta delega di cui all’atto in premessa, e l’Ente CARITAS Diocesana di Fermo per la sede operativa Casa della Carità in Via Parini n. 16 di CIVITANOVA MARCHE (MC) nella persona del Vicario generale, legale rappresentante dell'Ente Arcidiocesi di Fermo – Caritas Diocesana, con sede legale a Fermo , don Pietro Orazi nato a Santa Vittoria in Matenano, il 03/10/1950,
si conviene e si stipula quanto segue:
art.1
l’Ente consente che n. 4 soggetti svolgono presso la propria struttura l’attività non retribuita in favore della collettività, per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 168 bis codice penale.
L’ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l’ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l’attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art.2
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell’ente le attività, rientranti nei settori di impiego indicati nell’art.2 co.4 del DM n. 88/2015. L’Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all’ufficio di esecuzione penale eterna.
Art.3
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall’ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle elencate nel citato art. 2 co.4 DM n. 88/2015, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L’ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell’imputato e dell’ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto dall’Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convezione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.
Art. 4
L’ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell’ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Art.5
L’ente comunicherà all’UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all’ufficio esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall’art.3 co.6 del DM. 88/2015. In tale caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 464 quinquies del C.P.P.
L’Ente consentirà l’accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l’attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l’ente si impegna a predisporre.
L’Ufficio di esecuzione penale esterna informerà l’ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
L’Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all’ufficio di esecuzione penale esterna.
Art.6
I referenti indicati all’art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’imputato all’Ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall’art. 141 ter, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 luglio 1988 n. 271.
Art.7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell’ente. L’ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all’art. 9, in caso di cessazione dell’attività.
Art.8
Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 4 co.3 del DM n. 88/2015.
Art.9
La presente convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazione della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale;
viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia- Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria – Direzione Generale degli Affari Penali nonché all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente.
Macerata, li 21/02/2022
Per la CARITAS Diocesana di Fermo
Sede operativa di CIVITANOVA MARCHE (MC)
Don Pietro Orazi
Vicario Generale Arcidiocesi di Fermo
Caritas Diocesana Il Presidente del Tribunale
Dott. Paolo Vadalà