Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PISA e l'Associazione Amici degli Animali a 4 Zampe Odv - 18 febbraio 2020 - 19 febbraio 2025

19 febbraio 2025

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PISA

 

RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO N. 274 E 2 DEL DM 26 MARZO 2001

L’anno 2020 il giorno 18 del mese di febbraio

Tra

Il Ministero della Giustizia , che interviene al presente atto nella persona della dr.ssa Maria Giuliana Civinini , Presidente del Tribunale di Pisa, giusta la delega agli atti

E

ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI A 4 ZAMPE ONLUS con sede legale in 56025 PONTEDERA (PI), Via Armando Diaz n. 42, P. Iva 90048990502, iscritto nel Registro Generale Regionale del Volontariato con DPGR N. 1360 del 26.03.2012, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore GRONCHI IVO, nato a OMISSIS

Premesso

  • che, a norma dell’art.54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’ imputato, e nelle ipotesi previste dall’art. 52 e 55 del D.Lgs, 28 agosto 2000, n. 274 la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • che l’art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l’art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D.Lgs 274/2000 e le relative convenzioni;
  • che l’art. 73 comma 5 bis inserito dall’art. 4 bis, comma 1, lett. g), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
  • che l’art. 224 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
  • che l’art. 186 comma 9 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 29.07.2010 n. 120, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa esser sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
  • che l’art. 6 comma 7 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 il giudice può disporre la pena accessoria di cui all’art 1 comma 1-bis, lettera a, del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
  • che l’art. 2 comma 1 del DM 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;
  • che l’Associazione AMICI DEGLI ANIMALI A 4 ZAMPE ONLUS, presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona della dr.ssa Maria Giuliana Civinini, Presidente Vicario del Tribunale di Pisa, giusta la delega di cui alla premessa e Associazione Amici Animali a 4 Zampe Onlus, nella persona di Gronchi Ivo, si conviene e stipula quanto segue:

Art.1

Attività da svolgere

L’Ente consente che un numero massimo di 10 condannati a svolgere lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme indicate in premessa prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività presso di sé. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto Ministeriale citato inpremessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

QUOTIDIANA GESTIONE DEI CANI PRESENTI AL CANILE, LAVORI DI PULIZIA BOX, PREPARAZIONE CIBO, SOMMINISTRAZIONE DEL MEDESIMO; RIABILITAZIONE DEI CANI AL CONTATTO UMANO E RELATIVA ATTIVITA' DI SGAMBAMENTO ESTERNA CON L'AUSILIO DI GUINZAGLI; ESECUZIONE DI PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE, PREVALENTEMENTE PICCOLE OPERE DI FALEGNAMERIA, CARPENTERIA, IDRAULICA E MANUTENZIONE DEL VERDE; COMPRESENZA DURANTE LE VISITE DELLE SCOLARESCHE AI PROGETTI DIDATTICI CHE COINVOLGONO IL CANILE; PRESENZA SULL'AMBULANZA VETERINARIA IN AUSILIO AL PERSONALE MEDICO-VETERINARIA; ATTIVITA' DI CENTRALINO E INFORMAZIONI ALLO SPORTELLO-ANIMALI GESTITO DALL'ENTE PRESSO L'UNIONE VALDERA.

Art.2
Modalità di svolgimento

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna nella quale il giudice, a norma dell’art. 33 c.2 del d.lgs. 26/3/2001, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L’Ente dispone che l’attività di coordinamento della prestazione lavorativa dei condannati fa capo alla Dott.ssa ROSSELLA PROSPERI, nata a OMISSIS, in quanto soggetto specificamente delegato dall'Ente al coordinamento ed all'organizzazione del Servizio Civile, dei LPU e delle MAP che vedono interessato l'Ente medesimo.

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali variazioni al riguardo.

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’Associazione Amici Animali a 4 Zampe si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E’ fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività svolta. E’ obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L’Ente presso cui il condannato presta l’attività, ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente o alla competente stazione dei Carabinieri le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del d. lgs. 274/2000.

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art. 8
Durata della convenzione

La convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla firma della stessa, salvo disdetta da comunicarsi alla controparte almeno sei mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata A/R .

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia Direzione generale degli affari penali.

Pisa, 18.02.2020

Il Presidente del Tribunale
Maria Giuliana Civinini

L’Ente
Gronchi Ivo per
ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI A 4 ZAMPE ONLUS

 

Identificativo della convenzione: 17489304

Convenzione tra il TRIBUNALE DI PISA

e

l'Ente ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI A 4 ZAMPE ODV

per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (art. 2 D.M. 26 marzo 2001)

Premesso

  • che a norma dell'art. 54 del lvo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell’art. 73 comma V-bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’ imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del lvo 274/2000, stabilisce che 1'attività non retribuita in favore della collettività é svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’ art. 54 del citato Decreto legislativo;

SI STIPULA

la presente convenzione (di seguito ''La Convenzione'') tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del dott. BEATRICE DANI, Presidente del TRIBUNALE DI PISA , giusta la delega di cui in premessa (di seguito ''Il Tribunale'') e l'Ente ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI A 4 ZAMPE ODV (di seguito ''L'Ente''), nella persona del dott. Ivo Gronchi 

Art. 1 Attività da svolgere

L'Ente consente che n. 20 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

Prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;

Art. 2 Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3 Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L'Ente che acconsente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni

Rossella Prosperi

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

Art. 4 Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare 1'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5 Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6 Violazione degli obblighi - Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’ esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7 Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8 Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data della firma.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari interni.

Pisa, lì 19/02/2025

Il legale rappresentante dell’Ente,
Ivo Gronchi

Presidente del TRIBUNALE DI PISA,
BEATRICE DANI