Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di GORIZIA e il Comune di Gorizia - 8 agosto 2023
8 agosto 2023
TRIBUNALE DI GORIZIA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. L.vo 28 AGOSTO 2000, N. 274 E DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
Premesso
che, a norma degli artt. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274 e 33 commi 1 lett. d) e 3 lett. h) L. 29 luglio 2010, n. 120, il Giudice di Pace e il Tribunale possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
che il Comune di Gorizia presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;
tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dott. Riccardo Merluzzi, Presidente del Tribunale di Gorizia, giusta la delega di cui in premessa e l’ente sopra indicato, nella persona del Segretario Generale dott.ssa Maria Grazia De Rosa, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L’ente consente che massimo 10 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del Decreto Legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L’ente accoglierà massimo 10 soggetti in un anno. L’ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- interventi di cura e manutenzione dei parchi urbani e del verde in generale;
- prestazioni di lavori di piccola manutenzione e di decoro delle parti interne ed esterne degli edifici;
- attività nel campo della sicurezza e dell’educazione di stradale;
- prestazioni di supporto all’attività presso gli uffici amministrativi;
- altre prestazioni di pubblica utilità pertinenti con la specifica professionalità della persona interessata.
L’attività dovrà essere resa dal lunedì al venerdì durante l’orario di servizio degli uffici comunali assegnati.
Il lavoro di pubblica utilità potrà essere attivato solo dopo aver verificato il rispetto ed il possesso dei requisiti in materia di tutela della salute e della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008. La formazione obbligatoria generale e specifica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 è posta a carico del richiedente lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità.
Art. 2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33, comma 2, del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
L’ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
- Dirigenti dei settori/servizi dell’Ente;
- I coordinatori di volta in volta individuati dai Dirigenti dei Settori presso i quali si svolgono effettivamente le attività. I coordinatori saranno individuati dall’ente e avranno lo specifico incarico di coordinare l’attività del singola persona affidata e di impartire le relative istruzioni.
- Il Settore Sviluppo e Gestione Risorse Umane curerà la gestione delle pratiche/fascicoli dei lavori di pubblica utilità.
Per l’individuazione del Servizio l’Ente si riserva il compito di realizzare colloqui individuali con la persona interessata al lavoro di pubblica utilità per meglio comprendere attitudini, abilità e competenze finalizzate ad individuare il settore più idoneo.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
E’ fatto divieto all’ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
E’ obbligatoria ed è a carico dell’ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.
Gorizia, 08/08/2023
Il Presidente del Tribunale
dott. Riccardo Merluzzi
Il Segretario Generale
dott.ssa Maria Grazia De Rosa