Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di BOLOGNA e il Comune di Casalecchio di Reno - 15 aprile 2024
15 aprile 2024
TRIBUNALE DI BOLOGNA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 2000 NUMERO 274 E 2 DEL D.M. 26 MARZO 2001 DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA.
Premesso
- che, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, numero 274, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'articolo 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti, o le organizzazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Comune di Casalecchio di Reno presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'articolo 54 del sopra citato decreto legislativo;
Tutto ciò premesso:
tra
il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dott. Alberto Ziroldi, Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, come da decreto n. 9/2024 del Presidente del Tribunale, giusta delega di cui in premessa
e
il Comune di Casalecchio di Reno (CF: 01135570370), nella persona del legale rappresentante Sindaco Pro Tempore Massimo Bosso, domiciliato per la carica in Via dei Mille 9, 40033 Casalecchio di Reno, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 3 aprile 2024
si conviene e si stipula quanto segue
Art.1 Attività da svolgere
Il Comune di Casalecchio di Reno (di seguito Ente) consente che i soggetti tra imputati ammessi alla prova e condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 186 comma 9 bis CdS;
prestino presso di sé, fino ad un massimo di norma di 3 (tre) unità contemporaneamente, la loro attività non retribuita in favore della collettività.
L’ente specifica che nella propria organizzazione è compresa anche la società Adopera srl, azienda di servizi Pubblici Locali a capitale interamente pubblico, partecipata al 98,7% dall’ente medesimo (la società ha capitale interamente pubblico).
L’Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- affiancamento in manutenzione aree scolastiche, aree ed edifici di proprietà comunale e movimentazione arredi;
- affiancamento in manutenzione aree verdi pubbliche e cimiteriali;
- affiancamento servizio di smaltimento rifiuti Porta a Porta;
- affiancamento personale volontario per controllo attraversamenti pedonali, entrata/uscita alunni, presenza sul territorio, rispetto regole comunali, azioni varie su ripristino e tutela decoro urbano;
- prestazioni di lavoro varie, anche pertinenti la specifica professionalità del
L’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell’imputato e dell’Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del giudice competente.
Art.2 - Modalità di svolgimento
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, nei quali il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei soggetti inseriti, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'Ente si impegna altresì a che i soggetti inseriti possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art.3 - Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
L'Ente, che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua nel Segretario Generale, il soggetto incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati o degli ammessi alla prova e di individuare nei Dirigenti/Responsabili dei Servizi delle aree interessate, nonché nel direttore di Adopera Srl, le persone incaricate di coordinare le prestazioni delle attività lavorativa dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni.
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art.4 - Divieto di retribuzione
E’ fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E’ obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art.5 - Verifiche e relazione sul lavoro svolto
I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei soggetti inseriti o i soggetti competenti ad impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’interessato a cui sarà allegata la registrazione delle presenze effettuate.
- Per i soggetti condannati per i quali il LPU è sanzione sostitutiva della pena
- L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di controllo designata dal Giudice nella sentenza o nel decreto penale di condanna le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del decreto legislativo 274/2000 (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
- Al termine dell’esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell’art.3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato, completa di registrazione delle presenze effettuate, da trasmettere al giudice che ha applicato la sanzione e all’autorità di controllo.
Art.6 - Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.
Art.7 - Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di un anno dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa fra i contraenti.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari penali.
Casalecchio di Reno, 15 aprile 2024
IL SINDACO DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Massimo Bosso
IL PRESIDENTE VICARIO DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA
Dr. Alberto Ziroldi
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)