Convenzioni per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di BOLOGNA e il Comune di Bologna - 3 giugno 2022 - 27 dicembre 2022 - 31 dicembre 2024

31 dicembre 2024

TRIBUNALE DI BOLOGNA

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LVO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL’ARTICOLO 2, COMMA 1, DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Premesso che in applicazione delle seguenti disposizioni normative e ss.mm.ii., di seguito richiamate:

  1. art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000 n. 274 “Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’art. 14 della legge 24 novembre 1999 n. 468”;
  2. legge 11 giugno 2004 145 “Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato”;
  3. art. 73 comma V bis del D.P.R. 309/90 così come modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272, convertito con legge 21 febbraio 2006 n. 49 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi”;
  4. decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiornato con la legge 29 luglio 2010, n. 120 – artt. 186 comma 9bis e 187 comma 8bis “Disposizioni in materia di sicurezza stradale” (cd. Codice della Strada);

il giudice competente può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

Considerato che

  1. l’art.2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare tra il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le amministrazioni, e gli enti o le organizzazioni indicate nell’art.1 del citato D.M. presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  2. il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  3. l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art.54 del citato D.Lvo;

Si conviene e si stipula la presente convenzione

tra

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA che interviene al presente atto nella persona del Dott. Alberto Ziroldi, Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, giusta la delega di cui in premessa

e

il COMUNE DI BOLOGNA, nella persona del Sindaco Matteo Lepore, domiciliato per la sua carica presso l’Amministrazione Comunale, Piazza Maggiore n.6.

Art. 1 – Oggetto della convenzione e disponibilità dell’Ente

Il Comune di Bologna (di seguito Ente) consente che, annualmente, per la durata della presente convenzione, n. 50 (cinquanta) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 54 del D.Lvo citato, prestino all’interno della propria organizzazione la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il limite di 50 potrà essere superato, a discrezione dell’Ente, se le condizioni organizzative lo consentiranno.

L’Ente inserirà in apposito elenco i nominativi dei condannati in base alla data di ricezione delle sentenze o dei decreti penali di condanna, e in caso di attesa sarà seguito quello cronologico come unico criterio di chiamata a svolgere il lavoro di pubblica utilità.

L’Ente limita l’accoglimento ai condannati per i quali sia stata preventivamente rilasciata, su richiesta dell’imputato o del suo legale difensore, una dichiarazione di disponibilità scritta dell’Ente stesso nei termini indicati al punto seguente.

Per motivi organizzativi l'Ente potrà sospendere il rilascio delle dichiarazioni di disponibilità informandone il Tribunale.

L’Ente accoglierà i condannati allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità limitatamente ai reati ex artt. 186 comma 9bis e 187 comma 8bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiornato con la legge 29 luglio 2010, n. 120, “Disposizioni in materia di sicurezza stradale(cd. Codice della Strada).

Art. 2 – Attività da svolgere

L’Ente specifica che lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del D.M. 26 marzo 2001, avrà ad oggetto prestazioni da svolgersi nelle sotto indicate aree di attività:

  • azioni di pulizia, piccola manutenzione e micro-interventi di ripristino strutturale nelle aree verdi pubbliche;
  • collaborazione e supporto all’Amministrazione Comunale in progetti incentrati sulla tutela dell’infanzia, sulla tutela ambientale, sulla promozione del senso civico e sulla cura dei beni comuni;
  • piccoli interventi di ripristino dell’arredo urbano;
  • azioni di ripristino e tutela del decoro urbano, anche all’interno di progetti in corso dell’Amministrazione Comunale;
  • supporto alla rimozione del vandalismo grafico;
  • collaborazione e supporto per eventi, manifestazioni, iniziative varie dell’Amministrazione Comunale o di soggetti diversi in rapporto di collaborazione con l’Amministrazione stessa;
  • collaborazione e supporto in interventi di emergenza (es. emergenza freddo, emergenza neve, );
  • in riferimento all’art. 1, 1, lettera e) del su citato decreto ministeriale, supporto a specifiche attività dell’Amministrazione Comunale pertinenti alla professionalità del condannato;
  • supporto ad attività specifiche con il Tribunale di Bologna concordate direttamente con quest'ultimo;
  • fotoreportistica e monitoraggio di specifiche zone, relativamente a graffiti, abbandono di rifiuti, chiusure con catene dei varchi pedonali, ecc.;
  • attività di elaborazione dati e reportistica su piattaforme digitali

Le attività verranno di volta in volta definite dai soggetti incaricati di coordinare le prestazioni, citati all’art. 4 della presente convenzione, in base alle esigenze e alle priorità dell’Ente.

Sarà cura dell’Ente comunicare eventuali variazioni e/o integrazioni al presente elenco di aree di attività.

Art. 3 – Modalità di svolgimento

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice indica la durata del lavoro di pubblica utilità.

L’Ente stabilisce con l’imputato un programma di attività al momento della chiamata per il colloquio preliminare all’inizio della prestazione del lavoro di pubblico utilità, in base alle esigenze contingenti dell’Amministrazione Comunale.

Nel programma delle attività l’Ente si riserva la facoltà di:

  • affidare al condannato anche una pluralità di attività, secondo orari chiaramente individuati e concordati;
  • andare il più possibile incontro alle esigenze del condannato quanto ad orari e luoghi delle attività da svolgere, dando però priorità alle necessità dell’Ente e specificando che in considerazione della gestione organizzativa dello stesso le attività nel fine settimana sono sporadiche e non garantite in via continuativa;
  • prevedere l’espletamento del servizio preferibilmente con la deroga alle 6 ore settimanali, nel rispetto del limite massimo di 8 ore al giorno ex art. 54 comma 3 Lgs n. 274/2000;
  • prevedere l’espletamento del servizio anche in autonomia (fornendo al condannato un registro presenze da portare con sé e compilare a inizio e fine servizio).

L’Ente si impegna a trasmettere al Tribunale la comunicazione di inizio attività con la programmazione dettagliata, eventuali integrazioni e variazioni e l’esito finale.

Si specifica che la prestazione del lavoro di pubblica utilità presso l'Ente implica la piena conoscenza e accettazione dei contenuti della presente convenzione da parte del condannato.

Art. 4 – Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:

  • Gianluigi Chiera, Rita Bizzocchi e Raffaello Pianta - Area Quartieri del Comune di Bologna;
  • i soggetti individuati dalla suddetta struttura per le attività da svolgere presso altre unità organizzative dell’Amministrazione Comunale (es. Quartieri, Settori, Istituzioni, biblioteche, canile comunale, ) ovvero presso Enti del Terzo Settore, associazioni, soggetti civici e strutture convenzionati o aventi rapporti di diverso tipo con il Comune di Bologna.

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali sostituzioni e/o integrazioni dei soggetti indicati.

Art. 5 – Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54 co. 2, 3 e 4, del citato D. Lgs..

L’Ente si impegna a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni pratiche per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

I dati personali raccolti dall’Ente nell’ambito della presente convenzione verranno trattati esclusivamente per le finalità perseguite dalla stessa.

Art. 6 – Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E’ fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

E’ obbligatoria l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile presso terzi, ed è a carico dell’Ente provvedere ad esse nelle modalità previste dalla normativa vigente e sue successive modifiche.

Art. 7– Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L’Ente si impegna a comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente, ed al Giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, ove ne venga a conoscenza.

I soggetti incaricati, ai sensi dell’art.3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

L’Ente, in caso di irregolarità nel comportamento del condannato, provvederà a richiamarlo ed a sollecitarlo a collaborare con il dovuto impegno.

In caso di reiterazione delle irregolarità contestate o in ipotesi di gravi o comunque intollerabili inadempienze del condannato e/o sua irreperibilità che facciano venire meno il rapporto di fiducia instauratosi, l’Ente sarà autorizzato a sospendere la prestazione del servizio da parte del condannato dando di ciò immediato avviso scritto al Tribunale competente.

Art. 8 – Risoluzione della convenzione

Le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione in caso di variazioni di aspetti essenziali nelle condizioni qui stabilite.

Art. 9 – Relazione sull’applicazione della convenzione

L’ufficio di coordinamento composto dai soggetti indicati all’art.4 della presente convenzione predispone annualmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione.

Art. 10 – Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data di sottoscrizione al fine di consentire lo svolgimento di tutte le pratiche burocratiche, amministrative e assicurative per permettere le esecuzioni delle sentenze, comprese quelle già in carico al Comune di Bologna, senza soluzione di continuità con la precedente convenzione.

Copia della presente convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art.7 del D.M., nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

Bologna, 03-06-2022

Per il Comune di Bologna
Il Sindaco
Matteo Lepore

Per il Tribunale di Bologna
Il Presidente Vicario
Alberto Ziroldi

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. La data di decorrenza coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ 

MESSA ALLA PROVA AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67 E DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Premesso che:

  • la legge 28 aprile 2014 n. 67 pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014 ha introdotto l’istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova;
  • Questo consente all’imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione – nonché per i delitti specificamente individuati nell’art. 550 co. 2 c.p.p. – di richiedere la messa alla prova la quale consiste anche nello svolgimento di un lavoro di pubblica utilità;
  • a norma dell’art. 464 quater c.p.p. il Giudice, su istanza dell’imputato, richiede all’UIEPE di predisporre con l’imputato il Programma di Trattamento, disponendo sospensione del procedimento con messa alla prova;
  • tale istituto prevede condotte riparatorie, risarcitorie con l’affidamento del richiedente al servizio sociale ma soprattutto richiede lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il quale consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, in misura non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, Aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168 bis, co. 3 c.p.);
  • l’art. 2, comma 1 del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del Decreto legislativo 274 del 2000 stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presentile amministrazioni, gli enti o le organizzazioni in dicati nell’art.1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità; il Ministro della Giustizia con provvedimento del 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;
  • il Regolamento del Ministero della Giustizia previsto dall’art. 8 della legge n. 67 del 2014, adottato in data 8 giugno 2015, e pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 151 del 2 luglio 2015, conferma all’art. 2 che l’attività non retribuita a favore della collettività è svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale, nell’ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicate nell’art. 1 comma 1;
  • il suddetto Regolamento all’art. 2 comma 2 prevede altresì che la prestazione del lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova può essere svolta anche presso un ente convenzionato ai sensi dell’art. 54 del citato decreto legislativo;
  • l’UIEPE di Bologna ha favorito, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia previsto dall’art. 8 della legge n. 67 del 2014 i contatti tra il Comune di Bologna e il Tribunale di Bologna;
  • il 12.05.2015 è stato siglato il Protocollo d’Intesa tra Tribunale di Bologna e Ufficio esecuzione Penale Esterna di Bologna e Ferrara, nel quale viene definito l’iter per l’attivazione dell’Istituto della messa alla prova e disciplinati in dettaglio le modalità di accesso, i criteri per la proposta del programma di trattamento, le modalità di svolgimento e le modalità di verifica dell’andamento del progetto;
  • sin dal 2011 è stata attivata la Convenzione con il Tribunale di Bologna che ha per oggetto lo svolgimento di lavori di pubblica utilità presso servizi di competenza comunale da parte di soggetti condannati con sentenza definitiva che hanno ottenuto di poter scontare la pena in forma sostitutiva, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art.2, co. 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, e che l'esperienza ha dato esito positivo;
  • nelle date 02/10/2015, 20/09/2017 e 26/09/2019 sono state sottoscritte tra Comune di Bologna e Tribunale di Bologna convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 8 della L. 28/04/14 n. 67 e art. 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 (Istituto della Messa alla Prova), con cui sono stati incaricati per il coordinamento e la gestione operativa dei soggetti ammessi alla prova alcuni Settori comunali, grazie anche alla collaborazione con associazioni di volontariato convenzionate;
  • il Comune di Bologna ha istituito la figura del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale che opera nell’ambito dei compiti istituzionali affidati in attuazione dell'art. 13/bis dello Statuto del Comune di Bologna e svolge le sue funzioni svolge le sue funzioni anche attraverso intese ed accordi con le Amministrazioni interessate nonché con Associazioni ed enti del territorio per favorire l’attivazione di progetti ricolti a persone private della libertà o sottoposte e programmi trattamentali in ambito penale promuovendo e stipulando a tal fine anche convenzioni specifiche;

si stipula

la presente convenzione (di seguito “la Convenzione”)

tra

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, che interviene nel presente atto nella persona del Dr. Alberto Ziroldi, Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, giusta delega di ci in premessa (di seguito “il Tribunale”)

e

il COMUNE DI BOLOGNA nella persona del Sindaco Matteo Lepore, domiciliato per la sua carica presso l’Amministrazione Comunale, Piazza Maggiore n. 6, in collaborazione con l’Ufficio del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale;

Art.1 - Attività da svolgere

L’Ente consente che gli imputati ammessi con provvedimento del Giudice ex art. 464 quater c.p.p. alla messa alla prova con svolgimento del lavoro di pubblica utilità, prestino presso le proprie strutture, presso strutture convenzionate o con le quali vi sono in essere accordi di collaborazione, la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L’Ente dà la disponibilità ad accogliere contemporaneamente fino a un massimo di n. 40 ammessi al lavoro di pubblica utilità ai sensi della legge n. 67/214, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dei servizi.

L’Ente, in caso di necessità, si dichiara disponibile ad aumentare il numero di persone accolte, verificata la concreta possibilità di inserimento e la reale capacità di offrire un elevato grado di compatibilità e rispondenza alle esigenze specifiche.

In conformità a quanto previsto dell’articolo 2 del decreto ministeriale in premessa, l’Ente precisa che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni:

  1. prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie;
  2. prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile;
  3. fruibilità e tutela del patrimonio culturale e archivistico;
  4. fruibilità e tutela del patrimonio ambientale;
  5. prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

A richiesta dell’interessato, l’Ente si impegna ad esprimere formalmente la disponibilità ad accogliere il soggetto in messa alla prova, nei limiti della capienza massima sopra indicata, da confermarsi al momento dell’effettivo inserimento.

Nel caso di effettiva disponibilità di posti, l’Ente si impegna a inserire il richiedente nell’attività di pubblica utilità secondo il programma di trattamento concordato e in esecuzione delle prescrizioni e termini indicati nel decreto penale/sentenza/ordinanza emessa dal Giudice previa sottoscrizione dell’apposito Accordo Individuale tra Ente e Richiedente.

Nel suddetto Accordo Individuale saranno esplicitati:

  • Il nominativo del responsabile dell’Ente o del soggetto da lui incaricato
  • la sede di impiego, il settore e le mansioni prevalenti
  • l’articolazione dell’orario giornaliero e settimanale
  • gli obblighi del lavoratore.

Art.2 - Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dell’imputato ed impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono Direttori Responsabili o loro delegati dei seguenti Servizi:

  • Area Quartieri – Case di Quartiere, Welfare, promozione del benessere di comunità, per prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie;
  • Protezione Civile – Sicurezza Urbana Integrata, per prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile;
  • Dipartimento Cultura Sport e Promozione della Città, Biblioteche comunali e Welfare culturale, Musei civici Bologna, Sport, per prestazioni di lavoro finalizzate alla fruibilità e la tutela del patrimonio culturale;
  • Quartieri Navile, Santo Stefano, San Vitale, San Donato per prestazioni di lavoro finalizzate alla fruibilità e la tutela del patrimonio pubblico e ambientale.

I suddetti potranno delegare i Responsabili dei Servizi, anche in collaborazione con soggetti del Terzo settore convenzionati per le attività da svolgere, con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo imputato affidato alla struttura, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all’art. 5 della presente convenzione e di provvedere alla redazione della relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato, da trasmettersi all’UIEPE competente.

I nominativi dei responsabili incaricati sono espressamente indicati dall’Ente dell’atto denominato “Accordo Individuale”.

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al tribunale e all’UIEPE le eventuali integrazioni o sostituzioni dei soggetti incaricati.

Si richiede a U.I.E.P.E. di comunicare al comune il nominativo del funzionario incaricato per ciascuna persona inserita, e le eventuali sostituzioni che dovessero intervenire durante l’intero percorso.

Le parti concordano che le persone ammesse all’istituto della sospensione del processo con messa alla prova, nei limiti indicati dall’art. 1 della Convenzione, possano essere inserite presso il Tribunale di Bologna. Le persone a ciò destinate stipuleranno l’”Accordo Individuale” con gli uffici Giudiziari e saranno da questi operativamente gestiti relativamente allo svolgimento dell’attività.

Art.3 - Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dell’imputato, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona conformemente a quanto dispone l’art. 54 commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

L’imputato impegnati in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale è tenuto e dotarsene secondo le istruzioni fornite dall’Ente che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

L’Ente si impegna altresì a che gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già predisposti.

Art.4 - Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto all’Ente di corrispondere agli imputati una retribuzione in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta. E’ obbligatoria l’assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali e per la responsabilità civile verso terzi secondo le disposizioni impartite dall’INAIL.

Art.5 - Verifiche e relazione sul lavoro svolto

La presenza è documentata a cura del responsabile incaricato per l’Ente, su apposito registro o mediante mezzi di rilevazione elettronica. Le frazioni di ora non sono utili ai fini del computo dell’orario di lavoro nella messa alla prova.

L’accertamento della regolarità della prestazione è effettuato dall’UIEPE attraverso il proprio funzionario incaricato.

L’Ente si rende disponibile a fornire al funzionario UIEPE le informazioni dallo stesso richieste, utili a verificare la regolarità dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità consentendo l’accesso e l’eventuale acquisizione di copia del registro delle presenze.

Nel caso in cui il soggetto sia impedito a prestare in tutto o in parte la propria attività, l’Ente provvede a raccogliere la documentazione giustificativa in conformità a quanto previsto dall’art. 3 comma 6 del regolamento del Ministro e provvede a definire la modalità di recupero del tempo non lavorato.

In ogni caso per la necessaria comunicazione al Giudice ai fini della decisione ai sensi dell’art. 168 quater c.p., l’Ente ha l’onere di informare l’UIEPE sulle eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell’imputato (ad es., se egli senza giustificato motivo non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Nel caso di temporanea impossibilità dell’Ente a ricevere la prestazione lavorativa in date o orari specifici, l’Ente ne darà notizia anche vie brevi, al funzionario dell’UIEPE. L’orario di lavoro verrà recuperato come sopra, d’intesa tra lavoratore ed Ente.

Al termine del programma di lavoro previsto, i soggetti incaricati ai sensi dell’art. 2 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare all’UIEPE che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato.

Le attività in corso, ai sensi della convenzione Rep. n. 4435 stipulata il 26/09/2019, proseguiranno sino al loro completamento.

Art.6 - Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’Ente.

Art.7 - Privacy

Nello svolgimento del servizio oggetto della presente Convenzione le parti si impegnano a mantenere riservati i dati e le informazioni e ad effettuare il trattamento

dei dati personali garantendo che avvenga in piena conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e successiva disciplina nazionale di attuazione.

Art.8 - Durata della Convenzione

La Convenzione decorrerà dalla data della sua sottoscrizione, con scadenza al 31/12/2024.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati pubblicato sul sito web.

Bologna, 27-12-2022

Per il Comune di Bologna
Il sindaco
Matteo Lepore

Per il Tribunale di Bologna
Il Presidente Vicario
Alberto Ziroldi

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ – MESSA ALLA PROVA,

AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67 E DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Premesso

- la Legge 28 aprile 2014 n. 67 ha introdotto l’istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova, che consiste nella sospensione del procedimento penale per reati di minore allarme sociale; con la sospensione del procedimento, l'imputato viene affidato all'ufficio di esecuzione penale esterna per lo svolgimento di un programma di trattamento, che prevede l’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità in favore della collettività;

- il D.Lgs. n. 150/2022 è intervenuto sull’ambito operativo della sospensione del procedimento con messa alla prova, consentendo l’accesso anche con riferimento ad ulteriori specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni e prevedendo che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova possa essere proposta anche dal pubblico ministero;

- l’art. 2, comma 1 del DM 26 marzo 2001 stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività sia svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- il Ministro della Giustizia con provvedimento del 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula di tali convenzioni;

- il Decreto 8 giugno 2015, n. 88, Regolamento recante disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67, conferma, all’art. 2, che l’attività non retribuita a favore della collettività è svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il presidente del Tribunale, nell’ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, organizzazioni o enti convenzionati;

∙ l’UIEPE di Bologna ha favorito, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento citato, i contatti tra il Comune di Bologna e il Tribunale di Bologna;

- il 12.05.2015 è stato siglato il Protocollo d'Intesa tra Tribunale di Bologna e Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Bologna e Ferrara, nel quale viene definito l'iter per l'attivazione dell'Istituto della Messa alla prova e disciplinati in dettaglio le modalità di accesso, i criteri per la proposta del programma di trattamento, le modalità di svolgimento e le modalità di verifica dell'andamento del progetto;

- sin dal 2011 è stata attivata la Convenzione con il Tribunale di Bologna che ha per oggetto lo svolgimento di lavori di pubblica utilità presso servizi di competenza comunale da parte di soggetti condannati con sentenza definitiva che hanno ottenuto di poter scontare la pena in forma sostitutiva, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art.2, co. 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, con esito positivo;

- sin dal 2015 sono state sottoscritte tra Comune di Bologna e Tribunale di Bologna convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità in Messa alla Prova in Settori comunali, grazie anche alla collaborazione con associazioni di volontariato convenzionate; 

- il Comune di Bologna ha istituito la figura del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale che opera nell'ambito dei compiti istituzionali affidati in attuazione dell'art. 13/bis dello Statuto del Comune di Bologna e svolge le sue funzioni anche attraverso intese ed accordi con le Amministrazioni interessate, nonché con Associazioni ed enti del territorio, per

favorire l'attivazione di progetti rivolti a persone private della libertà o sottoposte a programmi trattamentali in ambito penale, promuovendo e stipulando a tal fine anche convenzioni specifiche;

si stipula

la presente convenzione (di seguito “la Convenzione”)

tra

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, che interviene nel presente atto nella persona di Pasquale Liccardo, Presidente del Tribunale di Bologna, giusta la delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”)

e

COMUNE DI BOLOGNA nella persona del Sindaco Matteo Lepore, domiciliato per la sua carica presso l’Amministrazione Comunale, Piazza Maggiore n. 6, in collaborazione con l'Ufficio del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale;

Art. 1 - Attività da svolgere

L’Ente consente che gli imputati, ammessi con provvedimento del Giudice ex art. 464 quater c.p.p. all’istituto della messa alla prova con svolgimento di lavoro di pubblica utilità, prestino la loro attività non retribuita presso uffici e servizi comunali o presso le sedi di enti convenzionati.

L’Ente è disponibile ad accogliere contemporaneamente fino a un massimo di quaranta soggetti in messa alla prova, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dei servizi.

L’Ente, in caso di necessità, si dichiara disponibile ad aumentare il numero di persone da accogliere, verificate la concreta possibilità di inserimento, la compatibilità e rispondenza alle esigenze del caso specifico.

In conformità a quanto previsto dall’articolo 2 del DM citato in premessa, le mansioni alle quali gli imputati possono essere adibiti afferiscono alle seguenti tipologie di attività:

  1. prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie;
  2. prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile;
  3. fruibilità e tutela del patrimonio culturale e archivistico ;
  4. fruibilità e tutela del patrimonio ambientale;
  5. prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

Su richiesta dell'interessato, l'Ente rilascia una preventiva dichiarazione di disponibilità ad accogliere il soggetto in messa alla prova, nei limiti della capienza massima sopra indicata, subordinatamente alla condizione di effettiva sussistenza del posto all'atto del concreto inserimento.

L’Ente si impegna a inserire il soggetto nell'attività di pubblica utilità secondo il programma di trattamento e in esecuzione delle prescrizioni e termini indicati nel provvedimento del Giudice, previa sottoscrizione di apposito Accordo Individuale tra Ente e Richiedente.

Nel suddetto Accordo Individuale saranno esplicitati:

  • Il nominativo del responsabile dell’Ente o del soggetto da lui incaricato
  • la sede di impiego, il settore e le mansioni prevalenti
  • l’articolazione dell’orario giornaliero e settimanale
  • gli obblighi del lavoratore.

Art. 2 - Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa, impartire le istruzioni, provvedere alle verifiche e alla relazione inerente l’assolvimento degli obblighi dell’imputato, sono i Direttori, Responsabili degli uffici e servizi, o loro delegati, anche in collaborazione con il Terzo settore.
I nominativi dei responsabili incaricati sono espressamente indicati dall’Ente nell’atto denominato “Accordo Individuale”.

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale e all’UIEPE le eventuali integrazioni o sostituzioni dei soggetti incaricati. Si richiede a UIEPE di comunicare al Comune il nominativo del funzionario incaricato per ciascuna persona inserita, e le eventuali sostituzioni che dovessero intervenire durante l’intero percorso.

Le parti concordano che le persone ammesse all’istituto della sospensione del processo con messa alla prova, nei limiti indicati dall’art. 1 della presente Convenzione, possono essere inserite anche presso il Tribunale di Bologna. Le persone a ciò destinate stipuleranno l’”Accordo Individuale” con gli Uffici Giudiziari e saranno da questi operativamente gestiti relativamente allo svolgimento delle attività.

Art. 3 - Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dell’imputato, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 274/2000.

L’imputato impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall’Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

L’Ente si impegna altresì a che gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 4 - Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Ente di corrispondere agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria l'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali e per la responsabilità civile verso terzi. L’Ente si attiene alle disposizioni impartite dall’INAIL.

Art. 5 - Verifiche e relazione sul lavoro svolto

La presenza è documentata, a cura del responsabile incaricato per l’Ente, su apposito registro o mediante mezzi di rilevazione elettronica. Le frazioni di ora sono utili ai fini del computo dell’orario di lavoro nella messa alla prova.

L’accertamento della regolarità della prestazione è effettuato dall’UIEPE. L’Ente si rende disponibile a fornire all’UIEPE le informazioni dallo stesso richieste, utili a verificare la regolarità dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità consentendo l’accesso e l’eventuale acquisizione di copia del registro delle presenze.

Nel caso in cui il soggetto sia impedito a prestare in tutto o in parte la propria attività, l’Ente provvede a raccogliere la documentazione giustificativa in conformità a quanto previsto dall’art 3 comma 6 del Regolamento citato in premessa e provvede a definire le modalità di recupero del tempo non lavorato.

In ogni caso, per la necessaria comunicazione al Giudice ai fini della decisione ai sensi dell’art.168 quater c.p., l’Ente ha l’onere di informare l’UIEPE sulle eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell’imputato (ad es., se egli, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) .

Nel caso di temporanea impossibilità dell’Ente a ricevere la prestazione lavorativa in date e orari specifici, l’Ente ne darà notizia anche vie brevi, all’UIEPE. L’orario di lavoro verrà recuperato come sopra, d’intesa tra lavoratore ed Ente. Al termine del programma di lavoro previsto, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione da inviare all’UIEPE che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato. Le attività in corso, ai sensi della convenzione in scadenza al 31/12/2024, proseguiranno sino al loro completamento.

Art. 6 - Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

Art. 7 - Privacy

Nello svolgimento della presente convenzione, possono essere trattati dati personali, strettamente indispensabili, compresi dati giudiziari conferiti dall’interessato o suo procuratore. Le parti si impegnano a mantenere riservati i dati e le informazioni e a garantire la piena conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e successiva disciplina nazionale di attuazione.

Art. 8 - Durata della Convenzione

La Convenzione decorrerà dalla data della sua sottoscrizione, con scadenza al 31/12/2026.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati pubblicato sul sito web.

Bologna, 31/12/2024

Per il Comune di Bologna
Il Sindaco
Matteo Lepore

Per il Tribunale di Bologna
Il Presidente
Pasquale Liccardo