Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di BOLOGNA e il Comune di Calderara di Reno - 6 giugno 2023
6 giugno 2023
TRIBUNALE DI BOLOGNA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LVO 28 AGOSTO 2000, N. 274 E DELL'ART. 2, COMMA 1, DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
Premesso che in applicazione delle seguenti disposizioni normative, di seguito richiamate:
- art. 54 del D.Lvo 28 agosto 2000 n. 274 "Disposizioni sulla competenza penale del Giudice di Pace, a norma dell'art. 14 delle legge 24 novembre 1999 n. 468";
- legge 11 giugno 2004 n. 145 "Modifiche al Cadice Penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato";
- art. 73, comma V bis del D.P.R. 309/90 così come modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272, convertito con legge 21 febbraio 2006 n. 49 "Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza e i finanziamenti per le prossime olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi";
- decreto legislative 30 aprile 1992, 285, aggiornato con la legge 29 luglio 2010 n. 120 - art. 186, comma 9 bis e 187 comma 8 bis "Disposizioni in materia di sicurezza stradale"
Il Giudice di Pace e il Giudice Monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti e Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
Considerato che
- l' art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6, del citato Decreto -Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività e svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell' art. 54 del citato decreto legislativo;
- con delibera di Giunta Comunale 55 del 04/05/2023 è stato disposto di rinnovare la convenzione in essere visto il giudizio positivo dell'esperienza svolta negli anni precedenti.
Si conviene e si stipula la presente convenzione
tra
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, che interviene al presente atto nella persona del Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, Dr. Alberto Ziroldi, giusta delega di cui in premessa,
e
COMUNE DI CALDERARA DI RENO, in persona del Sindaco Giampiero Falzone nato a Locri il 13/06/1978;
Art. 1 - Attività da svolgere
Il Comune di Calderara di Reno consente che n. 2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato, prestino all'interno della propria organizzazione la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture, l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, avrà ad oggetto le prestazioni da svolgersi:
- Settore per le politiche del Benessere e Servizi alla Persona: Servizi Sociali; Servizi Culturali e Servizio URP;
Art. 2 - Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3 - Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
L'Ente indica al Presidente del Tribunale il Coordinatore del Settore per le Politiche del Benessere e Servizi alla Persona o suo delegato quale persona incaricata di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni.
L' Ente si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o sostituzioni delle persone indicate.
Art. 4 - Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54 comma 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.
L'Ente si impegna a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni pratiche previste per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5 - Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali
È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
È obbligatoria ed a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
Art. 6 - Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L'Ente ha l'obbligo di comunicare quanta prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al Giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l'art. 26 del decreto legislativo (ad es. se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove doveva svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuti di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro, le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7 - Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.
Art. 8 - Relazione sull'applicazione della convenzione
L'Ente predispone semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale.
Art. 9 - Durata della convenzione
La presente convenzione avrà durata di due anni a decorrere dalla data della sottoscrizione. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all' art. 7 del Decreto Ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.
Bologna, 06-06-2023
per il Comune di Calderara di Reno
Sindaco Giampiero Falzone
per il Tribunale di Bologna
Presidente Vicario Dr. Alberto Ziroldi
(documento sottoscritto con frmm digitmle in bmse mll’mrt. 20 del CAD D.Lgs. 82/2005)